Messaggio numero 13156 del 14-08-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica l’attivazione, nel Portale dei Pagamenti INPS, della funzione per versare i contributi dovuti in caso di cessazione dei rapporti di lavoro domestico per mancato preavviso e/o ferie non godute. Ricorda che la cessazione va prima comunicata online entro 5 giorni dall’evento e che il pagamento dei contributi va effettuato entro 10 giorni dalla cessazione, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 1403/1971.
Pagamento contributi per mancato preavviso e ferie non godute nei rapporti di lavoro domestico cessati
Pagamento dei contributi per cessazione del rapporto di lavoro domestico
Il documento informa che, nell’ambito del "Portale dei Pagamenti", è stata rilasciata la funzione per il pagamento dei contributi relativi ai periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute nei rapporti di lavoro domestico cessati. L’intervento riguarda quindi la gestione dei versamenti connessi alla chiusura del rapporto di lavoro domestico.
Comunicazione obbligatoria di cessazione
Prima di accedere al "Portale dei Pagamenti" è necessario effettuare online la comunicazione obbligatoria di cessazione. Tale adempimento deve comunque essere eseguito entro 5 giorni dall’evento di cessazione.
La comunicazione può essere effettuata attraverso:
- il sito www.inps.it, seguendo il percorso: Servizi Online > Per tipologia di utente > Cittadino > Lavoratori Domestici > Variazione rapporto di lavoro;
- il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 da rete fissa e al numero 06.164.164 da rete mobile.
I professionisti abilitati e le associazioni datoriali possono accedere al servizio di variazione del rapporto di lavoro per comunicare la cessazione seguendo i consueti percorsi riservati.
Accesso alla nuova funzione nel Portale dei Pagamenti
La nuova funzione è disponibile nel Portale dei Pagamenti, sezione "Lavoratori Domestici" dei Servizi Online del sito istituzionale www.inps.it.
L’accesso può avvenire:
- inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro;
- oppure utilizzando il proprio PIN e selezionando il rapporto di lavoro di interesse.
Termini di versamento
Per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il documento richiama l’art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403. In base a tale disposizione, il pagamento deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione.
Ulteriori informazioni operative
Le indicazioni sull’utilizzo della procedura, sia per gli operatori di sede sia per gli utenti esterni, sono rese disponibili nel Manuale Utente presente nel Servizio Lavoratori Domestici del Portale dei Pagamenti sul sito istituzionale.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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