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Messaggio

Messaggio numero 13153 del 14-08-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce istruzioni operative su come richiedere e gestire il Documento Unico di Regolarità Contributiva per i pagamenti dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, ai sensi del d.l. n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013. Vengono chiarite le date di riferimento per la verifica della regolarità, le modalità di compilazione delle richieste e le regole da seguire in presenza di irregolarità contributive, con indicazioni anche sul preavviso di accertamento negativo e sulle annotazioni da inserire nel Durc.

Indicazioni operative per il Durc nei pagamenti dei debiti PA ex d.l. 35/2013

Indicazioni operative sul Durc per i pagamenti dei debiti PA maturati al 31 dicembre 2012

Il documento fornisce le istruzioni applicative per le amministrazioni pubbliche tenute al pagamento dei debiti scaduti maturati al 31 dicembre 2012, disciplinando la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva e le modalità di verifica della regolarità contributiva dei creditori. L’obiettivo è consentire la corretta erogazione delle somme dovute nel quadro del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Ambito di applicazione e riferimenti normativi

Le disposizioni riguardano i debiti delle pubbliche amministrazioni rientranti nel Capo I del d.l. n. 35/2013, in particolare quelli disciplinati dagli articoli 1, 2, 3 e 5. I destinatari operativi indicati sono:

  • enti locali;
  • regioni e province autonome;
  • enti del Servizio sanitario nazionale;
  • amministrazioni dello Stato.

La legge di conversione n. 64/2013 è pubblicata in G.U. 7 giugno 2013, n. 132. Le modifiche introdotte in sede di conversione all’art. 6, comma 9, e l’inserimento del comma 11-ter producono effetti dall’8 giugno 2013.

Adempimenti delle pubbliche amministrazioni e tempistiche iniziali

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto legge, hanno dovuto:

  • comunicare ai creditori, entro il 30 giugno 2013, l’importo e la data entro la quale sarebbero stati effettuati i pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012;
  • pubblicare entro il 5 luglio 2013 sul proprio sito internet l’elenco completo, in ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione.

Momento di verifica della regolarità contributiva

Il comma 11-ter dell’art. 6 stabilisce che, ai fini dei pagamenti disciplinati dal Capo I, l’accertamento della regolarità contributiva deve essere effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento. Se dall’accertamento emerge un’inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per effetto di tale disciplina, a decorrere dall’8 giugno 2013, per i debiti PA maturati al 31 dicembre 2012 la regolarità contributiva del creditore deve essere verificata alla data di emissione del documento di pagamento, ma la procedura informatica è stata aggiornata per consentire l’indicazione della data di riferimento nei casi previsti.

Aggiornamento della procedura Sportello Unico Previdenziale

Dal 31 luglio 2013 la procedura www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata per consentire alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti di indicare nel campo "alla data del gg/mm/aaaa" la data di riferimento del documento di pagamento.

Le modifiche riguardano le seguenti tipologie di richiesta:

  • Stato di avanzamento lavori, tipologia A4 del modulo unificato A/B, relativo ai soli lavori pubblici;
  • Liquidazione finale/Regolare esecuzione lavori, tipologia A5 del modulo unificato A/B, relativo ai soli lavori pubblici;
  • Emissione ordinativo/Liquidazione fattura, tipologia A6 del modulo unificato A/B, relativo a forniture e servizi;
  • Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, tipologia C6 del modulo unificato C.

Sono stati aggiornati anche i moduli di richiesta del Durc e le relative istruzioni, disponibili nella sezione INFO della procedura Sportello Unico Previdenziale.

Gestione delle richieste Durc con data anteriore o uguale al 31 dicembre 2012

Quando, per le tipologie sopra indicate, il campo dati è valorizzato con una data uguale o anteriore al 31/12/2012, l’operatore deve verificare la regolarità considerando due momenti distinti:

  • la data indicata dalla stazione appaltante, che costituisce il riferimento principale della verifica;
  • la data di emissione del Durc, fino alla quale la verifica deve estendersi.

Questa doppia verifica è giustificata dal fatto che la posizione contributiva del creditore potrebbe essere cambiata nel tempo e che una verifica limitata alla sola data indicata potrebbe non considerare eventuali regolarizzazioni successive.

In tali casi il Durc può essere definito immediatamente con comunicazione di regolarità alla data richiesta, senza attivare il preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007.

Preavviso di accertamento negativo e intervento sostitutivo

Qualora, alla data indicata per la verifica, venga accertata un’irregolarità contributiva dell’esecutore e/o del subappaltatore che permanga anche successivamente, la stazione appaltante deve valutare l’attivazione dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

In questa ipotesi il preavviso di accertamento negativo è sempre necessario e il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni dalla richiesta.

L’oggetto dell’invito deve specificare che si tratta di un:

  • "Durc richiesto ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Quantificazione del debito e annotazioni nel Durc

Quando viene attivato il preavviso, il debito deve essere comunicato al contribuente distinguendo gli importi riferiti ai due momenti di verifica:

  • importo maturato fino alla data indicata dalla stazione appaltante;
  • importo maturato dal giorno successivo a tale data fino alla data di emissione del documento.

Il documento fornisce un esempio numerico:

  • data indicata per la verifica: 15/10/2011;
  • data di emissione del Durc: 14/08/2013;
  • debito totale alla data di emissione: € 10.000,00;
  • debito fino al 15/10/2011: € 4.000,00;
  • debito dal 16/10/2011 al 14/08/2013: € 6.000,00.

Se la regolarizzazione avviene solo per il periodo oggetto della verifica richiesta dalla stazione appaltante, il Durc deve attestare la regolarità del contribuente. In tal caso nel campo note devono essere indicati:

  • l’importo del residuo debito maturato successivamente;
  • il relativo periodo di riferimento;
  • la dicitura "legge n. 64/2013".

Se invece l’irregolarità riguarda solo il periodo successivo alla data indicata dalla stazione appaltante, non va attivato il preavviso di accertamento negativo e il Durc, richiesto ai sensi della normativa in esame, deve comunque attestare la regolarità. Anche in questo caso, nel campo note vanno riportati:

  • l’importo del debito residuo;
  • il periodo di maturazione successivo;
  • la dicitura "legge n. 64/2013".

Esclusioni e precisazioni operative

Il documento precisa che il Durc richiesto dalle stazioni appaltanti per pagamenti diversi da quelli disciplinati dal Capo I del d.l. n. 35/2013 non rientra nella regola della indicazione della data, poiché in tali casi la verifica resta effettuata alla data di emissione del documento.

Sono inoltre in corso approfondimenti con l’Inail per consentire l’evidenziazione delle richieste interessate all’interno dello Sportello Unico Previdenziale e per i conseguenti adeguamenti della procedura DurcInps.

Ulteriori modifiche normative

Il testo segnala che ulteriori interventi sulla materia sono stati introdotti dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 13 marzo 2013. Per tali novità viene annunciato un successivo chiarimento, senza ulteriori dettagli nel documento.

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