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Messaggio

Messaggio numero 13154 del 14-08-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce come le stazioni appaltanti pubbliche devono effettuare il pagamento sostitutivo previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 quando il DURC evidenzia un’inadempienza contributiva. Viene esteso anche al modello F24 EP l’uso del codice identificativo "51" per consentire il versamento per conto dell’appaltatore o subappaltatore; per le amministrazioni non tenute all’F24 EP restano possibili modalità alternative concordate con l’INPS.

Intervento sostitutivo per versamenti contributivi con DURC irregolare

Intervento sostitutivo per DURC irregolare nelle stazioni appaltanti pubbliche

Il documento riepiloga le modalità operative per le stazioni appaltanti pubbliche quando il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva dell’operatore economico, appaltatore o subappaltatore, parte di un contratto pubblico. L’obiettivo è disciplinare il versamento sostitutivo delle somme trattenute dal certificato di pagamento e destinate agli enti previdenziali o alle Casse edili.

Presupposto dell’intervento sostitutivo

Richiamando la circolare n. 54 del 13 aprile 2012, il testo conferma che, in presenza di DURC irregolare, la stazione appaltante deve trattenere l’importo che avrebbe dovuto liquidare all’esecutore in relazione alla fase contrattuale e versarlo, nei limiti dell’inadempienza accertata, agli Istituti previdenziali e alle Casse edili secondo le istruzioni da questi fornite.

Natura del pagamento e modalità operative

La stazione appaltante non effettua il pagamento in proprio, ma si sostituisce all’adempimento del contribuente. Per questo motivo, il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità previste per l’adempimento contributivo dell’appaltatore o del subappaltatore nei confronti dell’INPS. Il ricorso al modello F24 consente la canalizzazione immediata delle somme sulla posizione debitoria del contribuente, rendendo identificabili sia il soggetto versante sia il beneficiario.

Estensione al modello F24 EP

Poiché alcune stazioni appaltanti, per specifiche regole contabili, non possono utilizzare il modello F24 ordinario, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2012, prot. n. 2012/140335, ha integrato i campi dell’F24 enti pubblici (EP) per consentire il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali agli enti competenti, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 12 marzo 2010. Successivamente, la risoluzione n. 10/E dell’8 febbraio 2013 ha esteso anche all’F24 EP l’utilizzo del codice identificativo "51", già istituito con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012 per il modello F24, con la denominazione "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

Compilazione del modello F24 EP

In sede di compilazione dell’F24 EP, il codice "51" va indicato nella sezione "CONTRIBUENTE" con le seguenti modalità:

  • nel campo "versamento effettuato in qualità di", deve essere riportato il codice identificativo "51", che individua il titolo dell’intervento sostitutivo;
  • nel campo "per conto di", deve essere indicato il codice fiscale dell’appaltatore o del subappaltatore per conto del quale il pagamento è eseguito.

Amministrazioni escluse dall’F24 EP e modalità residuali

Il documento precisa che possono utilizzare modalità di pagamento diverse da quelle previste tramite F24 EP soltanto le amministrazioni che non sono tenute a eseguire i pagamenti mediante tale modello. In questi casi, il pagamento può essere effettuato in via residuale con modalità da concordare con la sede INPS che ha emesso il DURC, così da assicurare la corretta e immediata contabilizzazione degli importi versati a titolo di intervento sostitutivo e la loro imputazione alla copertura dell’irregolarità comunicata nel documento.

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