Messaggio numero 12998 del 12-08-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento integra un precedente messaggio INPS e disciplina le modalità di presentazione delle domande di salvaguardia per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, ai sensi della legge n. 228/2012 e del decreto interministeriale 22 aprile 2013. Sono indicati i quattro gruppi di lavoratori interessati, i contingenti numerici, i requisiti soggettivi e reddituali, le sedi competenti, i modelli da utilizzare e il termine unico del 25 settembre 2013 per la presentazione delle istanze, con possibilità di riesame entro 30 giorni in caso di diniego.
Modalità operative per la salvaguardia pensionistica degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Salvaguardia pensionistica per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Il documento integra il messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013 e fornisce le modalità operative specifiche per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici nell’ambito della salvaguardia prevista dall’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La disciplina attuativa è contenuta nel decreto interministeriale 22 aprile 2013, che prevede la presentazione di apposita domanda da parte degli interessati entro 120 giorni dalla pubblicazione, quindi entro il 25 settembre 2013.
Quadro generale e termini comuni
Il beneficio è subordinato alla presentazione dell’istanza da parte dei soggetti interessati e si articola per tipologie di lavoratori, con requisiti e canali di presentazione differenti. Per tutte le categorie considerate, il termine generale per la domanda è il 25 settembre 2013, corrispondente al 120° giorno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013.
1. Lavoratori cessati e collocati in mobilità ordinaria o in deroga
Per questa categoria, ricompresa anche la Gestione dipendenti pubblici, il contingente è fissato in 2.560 unità. Rientrano i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, purché perfezionino i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ex articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, oppure durante la mobilità in deroga e comunque entro il 31 dicembre 2014.
Modalità di istanza
L’istanza, corredata dell’accordo che ha determinato la collocazione in mobilità e con indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, va presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente entro il 25 settembre 2013.
- Se il lavoratore non dispone dell’accordo, la DTL lo acquisisce presso il datore di lavoro o la pubblica amministrazione competente.
- Per attribuire data certa all’accordo, la DTL può utilizzare la documentazione della procedura di mobilità, inclusa la comunicazione ex articolo 4, comma 2, della legge n. 223/1991 e il versamento previsto dal comma 3.
- Le DTL devono comunicare l’accoglimento delle istanze degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici alla PEC della D.C. Previdenza dell’INPS Gestione dipendenti pubblici: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it.
- L’Ufficio I della D.C. Previdenza, verificati i requisiti, trasmette alla Direzione Centrale Pensioni gli elementi utili per l’inserimento nella graduatoria dei potenziali beneficiari.
2. Lavoratori con risoluzione del rapporto per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
Il contingente previsto per questa tipologia, comprendente anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è pari a 5.130 unità. Sono interessati i lavoratori il cui rapporto sia cessato entro il 30 giugno 2012:
- per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., oppure
- per accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011.
Possono accedere anche coloro che, dopo la cessazione, abbiano svolto attività lavorativa, purché:
- il reddito annuo lordo complessivo derivante da tali attività, successivamente al 30 giugno 2012, non superi euro 7.500;
- i requisiti anagrafici e contributivi utili alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011 siano perfezionati entro il 6 gennaio 2015.
È inoltre richiesto che la cessazione del rapporto risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle DTL o altri soggetti equipollenti individuati da norme o regolamenti.
Modalità di istanza
L’istanza, corredata dagli accordi che hanno determinato la cessazione, va presentata alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 25 settembre 2013.
- Le domande devono essere presentate alla DTL presso cui sono stati sottoscritti gli accordi individuali.
- In caso di accordi collettivi, la competenza è della DTL territoriale della residenza del lavoratore cessato.
- I lavoratori rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000) e già ammessi dalle competenti Commissioni DTL devono comunque presentare l’istanza entro il 25 settembre 2013 per la salvaguardia ex articolo 1, comma 231, della legge n. 228/2012 e articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale del 22 aprile 2013.
- Le DTL devono comunicare l’accoglimento delle istanze alla PEC della D.C. Previdenza: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it.
- La D.C. Previdenza, tramite l’Ufficio I, effettua la verifica dei requisiti e trasmette gli esiti utili alla Direzione Centrale Pensioni.
3. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Per questa categoria il contingente è fissato in 1.590 unità, includendo gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici. Sono destinatari i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 che:
- possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
- anche se abbiano svolto attività successivamente al 4 dicembre 2011, abbiano conseguito da tali attività un reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7.500;
- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi per la decorrenza della pensione secondo la disciplina previgente al 6 dicembre 2011 entro il 6 gennaio 2015.
Modalità di istanza e riesame
Le domande devono essere presentate all’INPS entro il 25 settembre 2013. Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici:
- l’istanza va inviata alla PEC della D.C. Previdenza dell’ex Inpdap: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it;
- deve essere utilizzato il modello AP90, disponibile nella sezione “MODULI” del sito istituzionale INPS.
In caso di diniego, l’interessato può presentare istanza di riesame presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.
4. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria
Per questa categoria il contingente numerico è pari a 850 unità, comprensivo degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici. Sono interessati i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla stessa data, i quali devono attendere la fine della fruizione dell’indennità di mobilità per effettuare i versamenti volontari. Il beneficio spetta a condizione che:
- dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità siano effettuati versamenti volontari tali da consentire il perfezionamento dei requisiti pensionistici secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011 entro il 6 gennaio 2015.
Il documento precisa che per questa tipologia non si applicano le condizioni previste per i lavoratori della categoria richiamata al punto 2.2 del messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013. Ne consegue che un’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità comporta l’esclusione dalla salvaguardia.
Modalità di istanza e riesame
Le domande devono essere presentate all’INPS entro il 25 settembre 2013. Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici:
- l’istanza va inviata alla PEC della D.C. Previdenza dell’ex Inpdap: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it;
- deve essere utilizzato il modello AP91, disponibile nella sezione “MODULI” del sito istituzionale INPS.
Anche in questo caso, contro il provvedimento di diniego è ammessa istanza di riesame presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni entro 30 giorni dal ricevimento.
Coordinamento amministrativo e gestione delle domande
Il documento definisce un flusso di comunicazione interno per la gestione delle domande degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici. Le Direzioni territoriali del lavoro, una volta accolte le istanze, devono trasmettere l’esito alla struttura previdenziale competente dell’INPS tramite la PEC indicata. Successivamente, l’Ufficio I della D.C. Previdenza verifica la sussistenza dei requisiti per l’inclusione nel monitoraggio e fornisce alla Direzione Centrale Pensioni le informazioni necessarie per valutare l’inserimento dell’interessato nella graduatoria dei potenziali destinatari della salvaguardia.
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