L.R. Sardegna 4/2000
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Sardegna per il 2000: definisce obiettivi di finanza pubblica, ripartisce stanziamenti e autorizza mutui, fondi speciali e numerosi interventi settoriali (lavoro, opere pubbliche, ambiente, cultura, sanità, trasporti, agricoltura). Gran parte delle misure è limitata al 2000 o al triennio 2000-2002; varie previsioni risultano oggi superate o abrogate.
Legge finanziaria 2000 della Regione Sardegna
Legge finanziaria 2000 della Regione Sardegna
Il provvedimento detta la manovra finanziaria della Regione autonoma della Sardegna per il 2000 e per il triennio 2000-2002, fissando stanziamenti, autorizzazioni di spesa, limiti di impegno e interventi prioritari in molte materie settoriali. Si tratta di una legge essenzialmente annuale e programmatoria, con effetti in larga parte circoscritti al periodo 2000-2002 e quindi oggi in gran parte superata.
Equilibri di finanza pubblica e criteri generali di gestione
La Regione si impegna a contenere i pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale, per concorrere agli obiettivi del Patto di stabilità e crescita. La Giunta regionale determina il livello complessivo dei pagamenti dell’esercizio e la loro ripartizione tra gli stati di previsione della spesa, informandone il Consiglio entro 30 giorni.
La manovra individua inoltre le priorità politiche per l’assestamento del bilancio 2000, da presentare entro il 30 giugno, con destinazione preferenziale delle risorse a:
- politiche del lavoro e imprenditoria giovanile;
- incentivi alle imprese;
- politiche degli enti locali;
- ambiente;
- pubblica istruzione, formazione, informatizzazione e ricerca.
Per il reperimento delle risorse si prevede, tra l’altro, la verifica dei residui, la definizione degli accordi di programma-quadro, la valorizzazione dei demani e patrimoni pubblici e del demanio marittimo, la ricerca di indennizzi per l’uso militare del territorio e la riorganizzazione dell’apparato amministrativo regionale.
Indebitamento regionale e copertura di disavanzi
La legge conferma autorizzazioni pregresse alla contrazione di mutui per investimenti in opere permanenti e autorizza nuovi mutui nel 2000 per coprire:
- la quota negativa del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 1999 derivante dalla mancata contrazione di mutui precedentemente autorizzati;
- la differenza tra il disavanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo 1998 e quello presunto in ammortamento.
L’ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2001 per quelli autorizzati nel 2000 e dal 1° gennaio 2002 per quello autorizzato nel 2001. In alternativa ai mutui, l’Amministrazione può emettere prestiti obbligazionari secondo la disciplina richiamata. È inoltre consentita, entro il 31 dicembre 2000, la contrazione dei mutui previsti per il ripiano di maggiori occorrenze finanziarie delle USL per l’anno 1991.
Determinazione delle spese, fondi speciali e variazioni contabili
La legge riduce o differisce alcune autorizzazioni di spesa e fissa gli importi da iscrivere nel bilancio 2000 e nel triennio 2000-2002 per leggi pluriennali e per leggi di spesa permanente rinviate alla finanziaria.
Sono istituiti o alimentati fondi speciali per:
- spese correnti;
- spese in conto capitale; con stanziamenti programmati per il triennio 2000-2002.
Sono inoltre previste operazioni di riversamento di giacenze e di recupero di fondi di rotazione e di contabilità speciale, con numerose destinazioni a favore del bilancio regionale o di specifiche finalità di sviluppo, aiuti alle imprese, agricoltura, artigianato, industria, navigazione e partecipazioni regionali.
Contabilità regionale e residui vincolati
Viene modificata la legge di contabilità regionale introducendo due regole di rilievo:
- le somme impegnate relative a determinati fondi restano nel conto dei residui fino al termine ultimo di pagamento fissato dall’Unione europea;
- le somme stanziate per spese correnti o di investimento collegate a entrate con destinazione vincolata per legge, se non impegnate alla chiusura dell’esercizio, sono mantenute in bilancio come residui e riutilizzate nell’esercizio successivo.
Tale seconda disposizione si applica dall’anno finanziario 1999.
Opere pubbliche, infrastrutture e patrimonio idrico
La legge finanzia la prosecuzione e il completamento di interventi in materia di opere pubbliche di interesse locale e regionale, tra cui:
- opere d’interesse regionale;
- edifici di culto;
- restauro di chiese monumentali;
- completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie;
- strutture portuali;
- completamento di interventi già avviati con precedenti leggi regionali.
È inoltre destinata una specifica copertura alla progettazione esecutiva di opere viarie previste dall’Intesa Stato-Regione del 21 aprile 1999.
Sul piano idrico e ambientale sono previsti contributi e spese per:
- il ripristino del sistema idropotabile di Montevecchio;
- il contributo straordinario al Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro per l’abbattimento dei costi energetici;
- contributi ai consorzi di bonifica per il sollevamento dell’acqua;
- interventi sugli stagni.
Interventi ambientali e valutazione di impatto ambientale
La legge stanzia risorse per il risanamento ambientale e la bonifica di situazioni di inquinamento di suolo, sottosuolo, aria e acqua, con priorità per:
- area industriale di Porto Torres e Golfo dell’Asinara;
- aree del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna;
- aree ex minerarie di Montevecchio e Ingurtosu;
- siti degradati della Sardegna centrale, in particolare Ottana.
Gli interventi sono affidati alle amministrazioni provinciali, con il concorso di comuni e consorzi industriali, sulla base di un piano di riparto approvato dalla Giunta. Le Province devono agire per il risarcimento delle spese quando individuino responsabilità ambientali e destinare le somme recuperate al controllo, monitoraggio e prevenzione ambientale.
Sul versante della VIA, gli impianti di combustione con potenza termica pari o superiore a 50 MW che subiscano modifiche strutturali o usino combustibili diversi da quelli originari devono essere assoggettati a ulteriore valutazione entro sei mesi. Per gli impianti oltre i 200 MW già modificati prima dell’entrata in vigore della disposizione è richiesta una nuova valutazione entro sei mesi dalla pubblicazione della legge finanziaria 2000. La valutazione non è necessaria se viene usato gas metano in sostituzione di combustibili più rischiosi. In caso di mancato rispetto, il Presidente della Regione può disporre la sospensione dell’esercizio dell’impianto.
Attività produttive, sviluppo locale e occupazione
La manovra prevede numerosi interventi per sviluppo economico, occupazione e infrastrutture produttive, tra cui:
- risorse per il sito del gassificatore Sulcis-Iglesiente;
- utilizzo residuo dei finanziamenti “Marsilva” per infrastrutture idriche nei compendi forestali;
- contributo per il funzionamento dell’Ufficio del responsabile unico del contratto d’area di Ottana;
- finanziamento degli interventi previsti dall’art. 19 della legge regionale n. 37 del 1998 per iniziative comunali di sviluppo e occupazione, anche in cofinanziamento;
- interventi comunali straordinari per l’occupazione, con riparto fondato su quota uguale, popolazione e disoccupazione;
- progetti speciali finalizzati all’occupazione;
- iniziative per la condizione giovanile.
Per gli interventi comunali di occupazione è previsto che i fondi assegnati siano impegnati entro 12 mesi dall’erogazione e, in caso di mancato impegno, restituiti entro i successivi 60 giorni, con interessi legali di mora in caso di inadempimento. La Regione assicura supporto amministrativo e tecnico ai comuni.
Lavori socialmente utili e cooperative di produzione
Vengono precisate alcune regole sui lavori socialmente utili, in particolare:
- il rimborso chilometrico è erogato solo ai lavoratori che godono dell’assegno INPS e dell’integrazione regionale;
- i soggetti pubblici o loro associazioni/consorzi possono ottenere le somme necessarie previa istanza completa e rendicontare con dichiarazione riepilogativa sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile amministrativo-contabile;
- la disciplina ha effetto retroattivo per gli enti attuatori impegnati nei lavori socialmente utili.
È inoltre prorogato al 31 dicembre 2000 il termine previsto per specifici adempimenti relativi alle cooperative di produzione.
Formazione professionale, formazione superiore e informatizzazione
La legge finanzia il sistema della formazione professionale e conferma stanziamenti per programmi specifici. In materia di formazione post-universitaria è prevista, successivamente sostituita nel testo consolidato, la possibilità di concedere contributi a giovani disoccupati under 35 per corsi di alta formazione in Italia e all’estero.
È inoltre previsto un ampio programma di informatizzazione diffusa e alfabetizzazione informatica e linguistica, con stanziamenti 2000-2001 destinati ai comuni. I comuni erogano gli aiuti anche per attività formative finalizzate a qualifiche professionali connesse all’informatizzazione; le attività si svolgono presso strutture formative accreditate dalla Regione. Il riparto avviene secondo i criteri previsti per i trasferimenti agli enti locali, con garanzia di un contributo pieno a ciascun comune. Sono previste regole per l’utilizzo di eventuali eccedenze e risorse aggiuntive per azioni di promozione e pubblicità.
Cultura, università, ricerca e promozione scientifica
Sono previsti contributi a favore di università e organismi operanti nei settori culturale e socio-culturale, tra cui il Consorzio di Nuoro, il Consorzio di Oristano, AILUN e AUSI. La legge finanzia anche:
- il proseguimento e completamento di interventi universitari già avviati;
- il reclutamento per la ricerca, sostituendo il riferimento a dottorati e corsi di perfezionamento con assegni, dottorati e contratti di ricerca;
- attività di ricerca applicata e innovazione tecnologica;
- un contributo al Centro studi filologici sardi.
È inoltre prorogata al 31 dicembre 2000 l’utilizzazione dei contributi impegnati nel 1999 per varie leggi regionali culturali, comprese quelle su attività istituzionali di enti socio-culturali, teatro e musica, manifestazioni culturali, rapporti con le università e promozione della lingua sarda.
Beni culturali, biblioteche, archivi e editoria
La legge disciplina contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione, tramite convenzione, di servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche e archivi, con contributo fino al 90% della spesa ammessa e durata minima triennale. È prevista anche una quota per iniziative teatrali e musicali in aree sottoutilizzate, poi soppressa nel testo consolidato.
In materia di editoria locale e pubblicità istituzionale viene modificato il procedimento di approvazione del piano annuale di riparto delle spese pubblicitarie.
Sport, tradizioni popolari e manifestazioni
Sono previsti interventi a favore dei sodalizi sportivi per la prosecuzione di garanzie e del concorso negli interessi sui mutui già in essere. La Regione finanzia inoltre:
- manifestazioni regionali nel campo delle tradizioni popolari e del folklore;
- un contributo straordinario per il campionato europeo di calcio dilettanti svolto in Sardegna nel giugno 2000;
- contributi per il progetto della sede regionale del CONI e delle Federazioni sportive;
- contributi integrativi per la partecipazione ai campionati nazionali 1999/2000.
Sanità, assistenza sociale e programmazione sanitaria
La legge prevede:
- un contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori per attività di prevenzione, educazione sanitaria e assistenza;
- un contributo all’Università di Cagliari per il Centro trapianti di midollo;
- un contributo al servizio “Malattie metaboliche del bambino” quale centro di riferimento regionale;
- un’integrazione al Fondo sanitario nazionale;
- un contributo annuale all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il funzionamento;
- stanziamenti per i campi sosta e transito delle popolazioni nomadi.
La programmazione sanitaria e socio-sanitaria è affidata a una Conferenza permanente istituita presso l’Assessorato competente, composta da rappresentanti istituzionali, sociali, sindacali e delle strutture accreditate. La Conferenza è nominata con decreto dell’Assessore competente; ai componenti esterni spettano gettoni e indennità. La disciplina abroga la precedente norma regionale del 1995.
Trasporti e collegamenti marittimi
La legge autorizza contributi d’esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto pubbliche e private per l’anno 2000. In via temporanea, per garantire la continuità dei collegamenti marittimi notturni con le isole minori, la Regione poteva prorogare i contratti in essere fino all’entrata in vigore di una normativa organica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000; tale previsione risulta oggi superata e nel testo è abrogata.
È inoltre consentito destinare fondi già previsti per interventi aeroportuali alla realizzazione di un nuovo aeroporto nel territorio dell’Ogliastra.
Agricoltura, bonifica e sviluppo rurale
La manovra sostiene numerosi interventi agricoli e agro-industriali:
- abbattimento dei tassi di interesse sui mutui per miglioramento agrario e fondiario;
- aiuti per danni alla produzione agricola;
- ricomposizione fondiaria;
- valorizzazione dell’acquacoltura, sviluppo della pesca e fermo biologico;
- promozione dell’agricoltura biologica;
- contributi per il servizio agrometeorologico regionale;
- finanziamento del V censimento dell’agricoltura in Sardegna;
- cofinanziamento di programmi comunitari e statali in ambito agrimonetario;
- proseguimento di interventi comunitari della programmazione 1994/1999 non ancora impegnati giuridicamente ma rendicontati con risorse proprie e/o statali.
Sono inoltre richiamati fondi di rotazione e recuperi finanziari in favore di vari comparti produttivi, tra cui agricoltura, zootecnia, artigianato, commercio, industria e navigazione.
Enti locali, trasferimenti e indennità
Sono modificate le regole di riparto dei trasferimenti agli enti locali e riconosciuta ai comuni sotto i 15.000 abitanti una quota aggiuntiva annua per coprire gli oneri derivanti dalle nuove norme sulle indennità degli amministratori locali. Sono inoltre previste specifiche modalità di gestione dei fondi assegnati ai comuni e dei controlli sui relativi impegni.
Copertura finanziaria e decorrenza
La legge dichiara che le spese trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale 2000-2002 e dei bilanci successivi. L’entrata in vigore è fissata al giorno della pubblicazione.
Deprecazione e attualità
Il provvedimento è una legge finanziaria riferita in modo prevalente al 2000 e al triennio 2000-2002, con molte misure esaurite, modificate o abrogate in seguito. Per tale ragione, pur restando rilevante come fonte storica e per la ricostruzione di rapporti e finanziamenti dell’epoca, è oggi da considerarsi in larga parte obsoleto.
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