L.R. Sardegna 5/2000
Bilancio per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio della Regione autonoma della Sardegna per l’anno finanziario 2000 e il bilancio pluriennale 2000-2002, fissando stanziamenti e autorizzazioni di spesa per i diversi assessorati. Contiene inoltre norme di variazione, reiscrizione e utilizzo di fondi, oltre a disposizioni transitorie su residui e programmi d’area riferite agli esercizi 1999-2000.
Bilancio regionale Sardegna 2000 e pluriennale 2000-2002
Bilancio regionale 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002
La legge disciplina il bilancio della Regione autonoma della Sardegna per l’anno finanziario 1° gennaio-31 dicembre 2000 e approva il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002. Definisce gli stanziamenti di entrata e di spesa, autorizza le relative operazioni contabili e contiene varie disposizioni di assestamento, reiscrizione di fondi e gestione di specifiche poste di bilancio.
Stato di previsione dell’entrata
La Regione autorizza l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute per il 2000 secondo lo stato di previsione dell’entrata allegato. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio può istituire nuovi capitoli di entrata con propri decreti. Alcuni capitoli soppressi nel 2000 trovano corrispondenza in nuovi capitoli di bilancio, con conseguente raccordo contabile.
Autorizzazioni di spesa per i singoli assessorati
La legge autorizza il pagamento delle spese per l’intero esercizio 2000 per i principali rami dell’amministrazione regionale, secondo i rispettivi stati di previsione allegati. Sono ricompresi, tra gli altri, Presidenza della Giunta, affari generali e personale, programmazione e bilancio, enti locali e urbanistica, difesa dell’ambiente, agricoltura e riforma agro-pastorale, turismo e commercio, lavori pubblici, industria, lavoro e formazione professionale, pubblica istruzione, sanità e assistenza sociale, trasporti.
Regole contabili, fondi e spese obbligatorie
Ai fini della gestione del bilancio, la legge qualifica come spese obbligatorie e d’ordine quelle indicate in appositi elenchi allegati. Prevede inoltre l’uso di fondi specifici per la revisione prezzi dei contratti e consente, entro determinati limiti, trasferimenti di somme tra capitoli anche senza deliberazione della Giunta regionale. È anche disciplinato il recupero di avanzi di amministrazione dagli enti strumentali regionali fino a un importo massimo stabilito.
Disposizioni per agricoltura, lavori pubblici e sanità
In ambito agricolo, è consentito il trasferimento di risorse tra capitoli destinati ai concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e alle misure per la piccola proprietà contadina. Per i lavori pubblici sono previste regole sul riutilizzo di interessi attivi ed economie, sull’edilizia agevolata e sull’impiego di fondi per interventi nelle zone interne. Per la sanità, la legge disciplina il trasferimento di somme dai fondi da ripartire ai capitoli operativi e il ripristino delle disponibilità in relazione al Fondo sanitario nazionale.
Programmi integrati d’area, fondi UE e IRAP
Sono mantenute valide nel 2000 alcune articolazioni di capitoli di spesa già effettuate nel 1998 per interventi straordinari connessi ai piani annuali di attuazione della legge n. 64/1986. La legge autorizza inoltre variazioni di bilancio per programmi integrati d’area e per programmi comunitari 2000-2006, comprese le modifiche dei programmi finanziati dall’Unione Europea. Per gli obblighi connessi all’IRAP è consentito l’adeguamento degli stanziamenti di specifici capitoli di spesa.
Residui, riassegnazioni e recuperi di somme
La legge disciplina la permanenza nei residui 2000 di numerosi capitoli dei lavori pubblici impegnati e non pagati al 31 dicembre 1999. Regola anche la riassegnazione di interessi attivi e economie maturati al 31 dicembre 1999, la reiscrizione di assegnazioni statali vincolate, l’iscrizione di fondi esterni destinati a specifiche finalità e l’adeguamento delle quote capitale e interessi dei mutui regionali.
Bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali
È approvato il bilancio stralcio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2000, nel rispetto della disciplina richiamata. Il contributo regionale è fissato in lire 5 miliardi per spese correnti e lire 1 miliardo per spese di investimento.
Bilancio pluriennale e decorrenza
La legge approva il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002 e il relativo quadro generale riassuntivo. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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