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Legge

L.R. Sardegna 2/2000

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, concernente: "Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999" e ulteriori interventi

Normativa regionaleL.R. Sardegna 2/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 2/2000 aggiorna e amplia la disciplina degli interventi urgenti per i danni delle alluvioni del 1999: estende talune misure alle aree industriali, disciplina contributi per privati e imprese, prevede un contributo straordinario per le vittime, anticipazioni per la ripresa produttiva e proroga alcuni termini. È entrata in vigore il 18 febbraio 2000 ed è legata a eventi e provvidenze ormai conclusi.

Modifiche agli interventi urgenti per l’alluvione 1999 in Sardegna e ulteriori misure di sostegno

Modifiche e integrazioni agli interventi urgenti per le alluvioni del 1999

La legge regionale della Sardegna interviene sulla disciplina già prevista dalla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, ampliandone l’ambito e precisando criteri di sostegno per i danni causati dalle alluvioni del 1999. Il provvedimento ha efficacia nel territorio regionale sardo ed è strettamente connesso a un’emergenza già storicamente conclusa.

Ambito degli interventi e destinatari

La disciplina aggiornata riguarda i comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi della normativa originaria sugli interventi urgenti conseguenti alle alluvioni del 1999. Gli interventi sono rivolti sia agli enti pubblici sia ai soggetti privati danneggiati, con particolare attenzione alle abitazioni, ai beni mobili di primaria necessità, alle unità immobiliari non abitative e alle infrastrutture delle aree industriali.

Estensione dei danni risarcibili e regole sui contributi

Tra le modifiche principali vi è l’estensione dei contributi anche alla riparazione dei danni e dei dissesti idrogeologici subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche e fognarie delle aree industriali ricadenti nei comuni interessati.

La legge precisa inoltre che i contributi previsti non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa e che i danni totalmente coperti da assicurazione non danno diritto al contributo.

Contributi per le abitazioni e i beni mobili

Per i proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori danneggiati e legalmente edificati, oppure legalizzati, condonabili o sanabili, la legge prevede contributi a fondo perduto nei seguenti casi:

  • fino al 50% della spesa per il ripristino dell’immobile distrutto o gravemente danneggiato, se il sindaco ha emesso entro 90 giorni dall’evento un’ordinanza di sgombero per inagibilità;
  • fino al 70% del danno subito per i beni mobili di primaria necessità danneggiati;
  • fino al 50% per il ripristino, nei casi di abitazioni danneggiate e di beni mobili di primaria necessità, nonché per i locatari limitatamente ai beni mobili di primaria necessità.

Contributi per immobili non abitativi e attrezzature

Per le unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei comuni danneggiati e non già ricomprese in altre provvidenze, la legge riconosce contributi a fondo perduto fino al 50%:

  • per il ripristino degli immobili distrutti o gravemente danneggiati, se è intervenuta l’ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità entro 90 giorni;
  • per il ripristino di immobili danneggiati e delle attrezzature ivi esistenti. I valori massimi dei contributi per beni mobili e attrezzature sono demandati a una deliberazione della Giunta regionale.

Rapporto della Giunta sullo stato di attuazione

La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla disciplina di base.

Contributo straordinario per le vittime

La Regione istituisce un contributo straordinario complessivo di lire 100 milioni per ciascun nucleo di eredi legittimi di ogni vittima deceduta a seguito della calamità naturale verificatasi il 12 e 13 novembre 1999. Il contributo grava sugli stanziamenti già previsti dalla legge regionale n. 26 del 1999 ed è erogato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, dopo l’accertamento degli aventi diritto.

Anticipazioni per la ripresa produttiva

Per favorire una più rapida ripresa delle attività produttive, la legge consente l’erogazione di anticipazioni a favore delle piccole e medie imprese non agricole e delle aziende agricole, comprese quelle zootecniche. Criteri e modalità operative sono demandati a deliberazione della Giunta regionale.

Proroga di un termine in materia di aiuti pregressi

Viene prorogato da 90 a 180 giorni il termine previsto da una precedente disciplina regionale in materia di contributi/benefici, mediante sostituzione del termine originario con quello più ampio.

Aspetti finanziari e di bilancio

La legge autorizza l’assunzione di impegni di spesa sui capitoli previsti nei limiti degli stanziamenti iscritti, in deroga al limite generale richiamato dalla legge regionale n. 1 del 2000. I nuovi oneri si innestano su stanziamenti già destinati agli interventi di emergenza.

Decorrenza e attualità

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, cioè il 18 febbraio 2000. Si tratta di una disciplina emergenziale riferita a eventi calamitosi del 1999 e a termini procedurali ormai scaduti; per questo, nella prassi attuale, l’atto è da considerarsi sostanzialmente esaurito e non più di applicazione corrente.

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