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Legge

L.R. Sardegna 6/2000

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione

Normativa regionaleL.R. Sardegna 6/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla legge regionale Sardegna n. 31/1998, aggiornando organizzazione degli uffici, competenze dirigenziali, accesso e mobilità del personale, dirigenza negli enti e Corpo forestale. Regola inoltre l’inquadramento di personale comandato, alcune posizioni previdenziali e la copertura finanziaria per il 2000-2002. Una disposizione sugli enti locali è stata poi abrogata nel 2016.

Modifiche alla disciplina del personale e degli uffici regionali sardi

Modifiche alla disciplina del personale e dell’organizzazione regionale

La legge regionale della Sardegna n. 6 del 2000 interviene in modo puntuale sulla legge regionale n. 31 del 1998, aggiornando la disciplina del personale regionale, della dirigenza e dell’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione e degli enti regionali. Introduce inoltre alcune norme speciali su inquadramenti, previdenza, stazioni forestali e copertura finanziaria.

Dotazioni organiche e organizzazione degli uffici

Vengono corrette diverse formule della legge del 1998 in materia di dotazioni organiche e variazioni di personale, sostituendo alcuni riferimenti terminologici. In particolare, la disciplina delle modifiche organizzative usa la nozione di “variazione provvisoria” in luogo di “gestione provvisoria”.

La legge prevede inoltre che:

  • la rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti regionali sia consentita solo se non comporta un aumento della spesa complessiva per il personale;
  • nella prima definizione degli uffici si tenga conto anche degli enti elencati nell’articolato della legge del 1998;
  • gli enti provvedano alla ridefinizione dei propri servizi in coerenza con la ridefinizione dei servizi dell’Amministrazione e dell’Azienda Foreste Demaniali;
  • fino a tale ridefinizione restino applicabili, anche negli enti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti.

Competenze dei dirigenti e funzioni gestionali

La normativa rafforza e precisa le attribuzioni dirigenziali. I dirigenti vengono espressamente abilitati, nell’ambito delle rispettive competenze, anche all’applicazione di sanzioni amministrative e allo svolgimento delle attività connesse agli accertamenti, contestazioni e notifiche previste dalla legge n. 689 del 1981.

Sono inoltre ridefinite alcune funzioni:

  • il dirigente competente propone promozione, resistenza alle liti, conciliazioni, rinunce e transazioni;
  • richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
  • può richiedere pareri alle strutture interne del ramo di amministrazione;
  • nell’ambito del servizio svolge le funzioni dell’autorità competente a ricevere i rapporti sulle violazioni sanzionate amministrativamente.

Viene anche confermata la possibilità di trasferimento a diversa funzione dirigenziale per motivate esigenze di ottimale utilizzo delle competenze professionali, collegate a riorganizzazioni non differibili.

Comandi, distacchi e mobilità

I comandi di personale già in atto non sono computati ai fini dei limiti numerici previsti dalla disciplina generale. Inoltre, i distacchi possono avvenire anche in attuazione di accordi fra Regioni.

Per i dipendenti neoassunti viene soppressa la previsione che richiamava i dipendenti comandati o distaccati nell’ambito della disciplina sulla mobilità interna.

Accesso al pubblico impiego regionale e concorsi

La legge aggiorna le modalità di accesso, in coerenza con il principio di contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Per i profili che richiedono specifici requisiti professionali, l’Amministrazione e gli enti possono motivatamente ricorrere al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l’accesso ai candidati in possesso non solo della scuola dell’obbligo ma anche di ulteriori requisiti attinenti al profilo.

Nella valutazione di tali requisiti devono essere considerate in modo specifico le esperienze professionali maturate presso l’Amministrazione o gli enti regionali, anche tramite:

  • servizio svolto a qualsiasi titolo;
  • lavoro presso società titolari di contratti di fornitura di servizi;
  • partecipazione come soci in società cooperative.

È inoltre richiamata l’applicazione delle disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili e di precedenze nei concorsi.

Prima costituzione della dirigenza e copertura dei posti

Per la prima costituzione della dirigenza vengono ampliati e precisati i requisiti per l’accesso a specifiche posizioni, includendo anche l’equiparazione con la posizione apicale del ruolo speciale previsto dalla legge regionale n. 51 del 1978. Sono inoltre considerati, ai fini dell’anzianità e delle funzioni rilevanti, anche taluni incarichi di segretario effettivo dei comitati circoscrizionali di controllo.

Per i posti che si rendano vacanti negli enti, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi previsti, la copertura avviene prioritariamente attingendo alle graduatorie degli idonei di tali concorsi, se la vacanza non dipende dall’ampliamento della dotazione organica.

La dotazione organica provvisoria della qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale viene rideterminata in 250 unità.

Incarichi e funzionamento della dirigenza negli enti e nel Corpo forestale

Nelle more dell’attribuzione delle funzioni di direzione, queste continuano ad essere esercitate dai dipendenti preposti alle strutture organizzative secondo il previgente ordinamento, comprese le funzioni dirigenziali richiamate dalla legge.

Per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo e fino all’espletamento dei concorsi, le funzioni di direzione dei servizi sono affidate a funzionari del medesimo Corpo, secondo le regole dell’articolo 30 della legge del 1998.

È inoltre previsto che il Presidente della Giunta e gli Assessori possano avvalersi di dirigenti in posizione di staff per l’esercizio delle loro competenze.

Stazioni forestali

Sono istituite nuove sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell’Asinara e di La Maddalena. Le circoscrizioni comprendono rispettivamente le aree terrestri e marine dei relativi parchi nazionali.

Inquadramento di personale comandato e regime previdenziale

Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998, prestava servizio da almeno due anni in comando presso l’Amministrazione regionale può essere inquadrato a domanda nel ruolo regionale, con esclusione degli uffici di gabinetto.

Sono previsti:

  • domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge del 2000;
  • adozione del provvedimento entro 60 giorni dalla domanda;
  • decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per presentare la domanda;
  • inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell’ente di provenienza;
  • conservazione di un eventuale assegno personale non riassorbibile per il salario di anzianità maturato;
  • mantenimento di un eventuale assegno personale riassorbibile per differenza tra trattamento in godimento e nuovo trattamento.

L’inquadramento avviene nei limiti dei posti disponibili, con preferenza per chi abbia prestato più a lungo servizio in comando. Fino all’entrata in vigore della legge di riordino del fondo FITQ è esclusa l’iscrizione a tale fondo del personale inquadrato ai sensi di questa disposizione.

Per altro personale trasferito alla Regione, l’iscrizione al FITQ decorre dalla data di acquisizione alle dipendenze regionali, anche se il personale sia già collocato in quiescenza; la regolazione delle posizioni contributive può avvenire con pagamento rateale della quota a carico del dipendente.

Personale dei consorzi per la frutticoltura e lavori socialmente utili

Nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo dei consorzi per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari si applica il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli, oltre agli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali. Gli oneri gravano sui bilanci dei consorzi.

Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell’Amministrazione regionale e nei suoi enti strumentali si applicano le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente, in analogia con quanto previsto per gli enti locali.

Norma finanziaria

Gli oneri della legge sono valutati in lire 293.000.000 per il 2000 e in lire 380.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

La legge indica le variazioni del bilancio pluriennale 2000-2002, con incrementi su capitoli relativi a:

  • stipendi, paghe, indennità e altri assegni del personale;
  • fondo per premi di produttività e compensi incentivanti;
  • contribuzione al fondo FITQ;
  • trattamento di previdenza del personale;
  • IRAP a carico dell’Amministrazione.

L’Assessore competente è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio attingendo alla riserva del fondo nuovi oneri legislativi.

Obsolescenza di una disposizione

La disposizione aggiunta nel 2000 all’articolo 19 della legge regionale n. 38 del 1994, che prevedeva la proposta di resistenza alle liti, è stata successivamente abrogata con decorrenza 12 febbraio 2016. Per questo, la legge è in parte ancora utile come testo storico di coordinamento del personale, ma contiene una previsione ormai non più vigente e comunque riferita a una disciplina organizzativa molto datata.

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