L.R. Molise 11/2011
Istituzione della casa del parto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’istituzione della casa del parto in Molise, affidata all’ASREM, per offrire alle donne un’alternativa ospedaliera nel rispetto della sicurezza madre-bambino. Prevede informazione, assistenza ostetrica, collegamento con l’ospedale, percorsi organizzativi, formazione del personale e sostegno domiciliare post-parto. Non emergono limiti temporali di applicazione: la disciplina è generale e vigente salvo successive modifiche o abrogazioni.
Istituzione della casa del parto nella Regione Molise
Istituzione della casa del parto nella Regione Molise
La legge disciplina l’organizzazione della casa del parto nel territorio della Regione Molise, affidandone l’attuazione all’ASREM. L’obiettivo è garantire una modalità di nascita più umanizzata e familiare, salvaguardando al contempo la sicurezza della madre e del neonato.
Finalità e principi ispiratori
La disciplina mira a tutelare i diritti della donna nel momento del parto, favorendo un modello assistenziale meno medicalizzato e più attento alla dimensione psico-fisica e relazionale dell’evento nascita. In particolare, la legge persegue:
- il soddisfacimento dei bisogni della donna e del nascituro durante gravidanza, parto e puerperio;
- la diffusione dell’informazione sui servizi e sulle modalità di assistenza del Servizio sanitario regionale;
- la possibilità per la donna di scegliere consapevolmente il luogo del parto, nel rispetto della sicurezza;
- la continuità del rapporto familiare-affettivo e la tutela dello sviluppo del minore nel periodo immediatamente successivo alla nascita.
Informazione, presa in carico e garanzie assistenziali
La casa del parto è concepita come una struttura di accoglienza istituita dall’ASREM per ricreare un ambiente il più possibile familiare. L’ASREM deve predisporre percorsi organizzativi e amministrativi idonei a garantire assistenza su tutto il territorio regionale alle gestanti che scelgono di partorire in tale struttura.
Devono essere assicurati:
- la presenza di personale ostetrico nel periodo previsto per il parto, con continuità assistenziale;
- il collegamento con le strutture ospedaliere e con l’emergenza-urgenza;
- l’assistenza alla donna nei primi giorni del puerperio;
- la visita pediatrica nella prima giornata di vita e l’esecuzione tempestiva degli screening neonatali.
Collocazione e caratteristiche delle case del parto
La donna, adeguatamente informata, può scegliere liberamente di partorire nelle case del parto istituite all’interno di strutture ospedaliere dotate di reparto di Ostetricia-Ginecologia. La casa del parto deve essere collocata in area vicina al punto nascita, con accesso distinto dal reparto e con collegamento rapido al blocco travaglio-parto per consentire, se necessario, un intervento immediato.
La struttura è diretta da un’ostetrica/o e opera in stretta integrazione con gli altri servizi socio-sanitari del percorso nascita. Al suo interno, il personale ostetrico adeguatamente formato assicura assistenza dalla gravidanza al puerperio.
La realizzazione delle case del parto deve prevedere:
- spazi e servizi per l’accoglienza delle partorienti;
- spazi comuni per la socializzazione tra le famiglie ospiti;
- camere per il travaglio e il parto in acqua.
L’ASREM può individuare gli spazi necessari anche convertendo un discrezionale numero di posti letto, secondo le esigenze igienico-organizzative e funzionali. La gestione avviene direttamente dall’ASREM, con eventuale collaborazione del volontariato e del privato sociale, sulla base di un apposito progetto aziendale.
Modalità di accesso e organizzazione del percorso
L’ASREM può organizzare incontri informativi aperti alle donne in gravidanza e ai loro partner, presso i consultori, per illustrare caratteristiche della casa del parto, criteri di accesso e altre informazioni utili.
La donna che intende aderire al servizio deve comunicarlo all’ASREM entro l’ottavo mese di gravidanza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’azienda sanitaria. Entro 15 giorni dalla comunicazione, l’ASREM, sulla base della documentazione acquisita, informa la donna dell’avvenuta presa d’atto e accoglie le modalità organizzative e amministrative scelte.
Il ricovero avviene solo a travaglio attivo e, salvo complicazioni, la dimissione può avvenire dopo 48 ore dal parto.
Assistenza dopo il parto e sostegno domiciliare
Alla dimissione, l’ASREM deve predisporre programmi di assistenza domiciliare per sostenere la nuova famiglia nel periodo di rientro a casa. Tali servizi sono finalizzati alla sorveglianza clinica e al sostegno della madre, del neonato e della famiglia nelle prime settimane di adattamento.
L’assistenza domiciliare viene concordata direttamente nella casa del parto e mira alla valutazione a domicilio di madre e bambino, con attenzione all’emersione precoce di eventuali problematiche assistenziali e psico-sociali e con promozione dell’allattamento al seno.
Formazione e aggiornamento del personale
Nell’ambito della riqualificazione del personale sanitario, l’ASREM deve individuare programmi specifici per:
- qualificare il personale addetto all’assistenza della donna in gravidanza, parto, puerperio e allattamento, anche in funzione del parto a domicilio e nelle case del parto;
- aggiornare il personale sulla validità scientifica e sull’efficacia delle tecniche e metodologie assistenziali;
- formare in modo pluridisciplinare gli operatori, anche sugli aspetti culturali e relazionali dell’evento nascita;
- aggiornare medici specialisti e medici di medicina generale, per migliorare l’informazione alle donne sul parto extraospedaliero;
- formare gli operatori sulle mutilazioni genitali femminili, con particolare attenzione a infibulazione e reinfibulazione e alle relative conseguenze su gravidanza e parto;
- sensibilizzare gli operatori all’accesso delle donne straniere ai servizi sanitari e sociali, per favorire l’incontro con gli operatori e la tutela della salute materna.
Raccomandazioni cliniche e promozione dell’allattamento
La Regione si ispira alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla tecnologia appropriata per la nascita. Inoltre, si impegna a promuovere l’allattamento al seno attraverso una corretta informazione in gravidanza e l’avvicinamento immediato di madre e neonato fin dal parto.
Aspetti finanziari
Gli adempimenti previsti dalla legge sono posti a carico dell’ASREM, che vi provvede con risorse professionali e organizzative proprie. La norma non prevede uno specifico stanziamento regionale aggiuntivo nel testo fornito.
Ambito territoriale ed efficacia
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Molise e l’organizzazione sanitaria regionale ivi operante. Non emergono termini di efficacia limitati nel tempo né una disciplina transitoria nel testo fornito.
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