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Legge

L.R. Molise 12/2011

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 recante "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina"

Normativa regionaleL.R. Molise 12/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 12/2011 aggiorna la disciplina del 2005 su protezione dei cani, randagismo e anagrafe canina, rafforzando il ruolo dell’Azienda sanitaria regionale, introducendo regole su cani di quartiere e sterilizzazioni, e ridefinendo compiti di Comuni, associazioni e privati. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Molise.

Modifiche alla disciplina regionale su protezione dei cani e anagrafe canina

Modifiche alla disciplina regionale sulla protezione dei cani e sull’anagrafe canina

La legge regionale del Molise n. 12 del 2011 interviene in modo organico sulla legge regionale n. 7 del 2005, aggiornando competenze, strumenti operativi e misure di contrasto al randagismo. La disciplina resta applicabile nel territorio della Regione Molise e mira a rafforzare il coordinamento tra Regione, Azienda sanitaria regionale, Comuni, associazioni e veterinari.

Finalità generali e principi

Il testo consolida una visione di tutela degli animali d’affezione improntata al benessere di cani e gatti, alla prevenzione del randagismo e alla promozione dell’adozione responsabile. Viene espressamente riconosciuto il diritto del cane e del gatto a vivere in condizioni di benessere, sia in libertà sia nei canili, e viene ribadita la possibilità di adozione presso famiglie o associazioni di volontariato.

Competenze dell’Azienda sanitaria regionale

La riforma centralizza numerose funzioni in capo all’Azienda sanitaria regionale, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione. Le principali attribuzioni riguardano:

  • la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe canina e le operazioni di identificazione dei cani;
  • il servizio di cattura di cani e gatti vaganti, anche tramite convenzioni con le figure previste dalla legge;
  • la vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di protezione animale;
  • la collaborazione con Regione, enti locali e associazioni protezionistiche per attività di informazione ed educazione;
  • il controllo sanitario dei canili comunali, dei rifugi per cani e di ogni struttura che ospita animali d’affezione, per verificarne benessere, igiene e requisiti costruttivi;
  • gli interventi di profilassi, cura, vaccinazione, controllo delle nascite e gestione delle malattie infettive e diffusive;
  • la vidimazione e verifica del registro di entrata e uscita degli animali;
  • la disposizione di osservazione in caso di maltrattamenti;
  • l’eventuale gestione dei canili comunali tramite convenzione con i Comuni;
  • la garanzia di personale veterinario reperibile per sterilizzazioni e pronto soccorso, anche mediante servizio mobile o strutture convenzionate;
  • l’istituzione, nel Dipartimento di Prevenzione, di una specifica Unità operativa di prevenzione e lotta al randagismo.

Compiti dei Comuni e ruolo della polizia municipale

Ai Comuni resta un ruolo operativo essenziale nel controllo del randagismo e nella gestione locale delle strutture. In particolare:

  • possono esercitare attività di vigilanza sull’osservanza delle norme mediante la polizia municipale;
  • intervengono nella gestione dei canili e dei cani di quartiere secondo la disciplina regionale;
  • possono essere coinvolti nella predisposizione di locali idonei per gli interventi sanitari;
  • assumono, per i cani di quartiere riconosciuti, oneri di gestione e responsabilità.

Obblighi dei proprietari e dei veterinari privati

La legge introduce un espresso obbligo di responsabilità riproduttiva per il proprietario, possessore o detentore del cane o del gatto. Se l’animale viene fatto riprodurre, va denunciata la cucciolata all’autorità competente e va curata l’identificazione dei nati.

I medici veterinari libero-professionisti che riscontrino cani non iscritti all’anagrafe devono segnalarlo all’Azienda sanitaria regionale e informare il proprietario sugli adempimenti richiesti. Inoltre, gli ambulatori veterinari privati possono svolgere alcune attività affidate all’Azienda sanitaria regionale secondo programmi e modalità regionali.

Misure per il controllo del randagismo

La legge individua una serie di strumenti per contenere il randagismo e favorire il benessere animale, tra cui:

  • potenziamento dell’anagrafe canina informatizzata;
  • rafforzamento dei controlli tramite programmi coordinati tra Azienda sanitaria regionale, Comuni, forze di polizia e guardie zoofile;
  • sterilizzazione di cani e gatti;
  • razionalizzazione e risanamento dei canili, con priorità all’adozione consapevole;
  • riconoscimento dei cani di quartiere nei Comuni che lo prevedono nei propri regolamenti;
  • formazione e aggiornamento dei veterinari pubblici e accreditati;
  • protezione dei gatti liberi;
  • campagne di educazione sanitaria e ambientale.

La Regione può inoltre promuovere sterilizzazioni dei randagi presso gli ambulatori veterinari pubblici, e campagne di sterilizzazione anche per animali di proprietà mediante convenzioni con veterinari libero-professionisti.

Disciplina dei cani di quartiere

Viene introdotta una disciplina specifica per i cani di quartiere. Quando sia accertata l’assenza di condizioni di pericolosità per persone, animali e cose, il cane può essere riconosciuto come animale libero.

Il riconoscimento avviene secondo criteri definiti dal servizio veterinario dell’Azienda sanitaria regionale, d’intesa con le associazioni protezionistiche riconosciute operanti sul territorio. Le associazioni propongono i singoli animali, mentre i Comuni ne assumono gestione e responsabilità.

I cani di quartiere devono essere:

  • vaccinati, sorvegliati e sterilizzati;
  • corredati da una scheda clinica con valutazione comportamentale favorevole;
  • iscritti all’anagrafe canina;
  • registrati a nome del Comune di riferimento;
  • muniti di medaglietta identificativa.

La Giunta regionale può prevedere contributi ai Comuni che se ne prendono cura e può disciplinare criteri di riparto e coperture assicurative per eventuali danni.

Strutture, convenzioni e soggetti del volontariato

La legge consente e regola l’impiego di convenzioni con soggetti diversi per la gestione delle attività connesse al randagismo e ai ricoveri. In particolare:

  • gli ambulatori veterinari privati possono svolgere specifici compiti sanitari previsti per l’Azienda sanitaria regionale;
  • le figure previste dalla legge possono essere convenzionate per la cattura di animali vaganti e la gestione di canili e rifugi;
  • le associazioni per la protezione degli animali partecipano alla proposta dei cani di quartiere e alla definizione di protocolli operativi;
  • le associazioni regolarmente iscritte al registro regionale assumono un ruolo di coordinamento nella promozione del benessere animale e nel contrasto al randagismo.

Coordinamento istituzionale e aggiornamenti tecnici

La legge aggiorna alcuni rinvii normativi e rafforza il coordinamento tra Regione, Comuni e altri enti territoriali. È inoltre confermato il coinvolgimento delle Province in alcune attività di pianificazione e intervento, anche se con formulazioni modificate rispetto al testo previgente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Non contiene una disciplina transitoria specifica: le modifiche operano come aggiornamento della legge regionale n. 7/2005 dal momento della loro efficacia.

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