Sentenza n. 3956/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della sentenza di n. 738/2024 del 31.01.2024 del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro in relazione al giudizio R.G. n. 19720/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.448,35 lordi, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli n. 738/2024, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per il servizio prestato mediante contratti a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di euro 1.448,35 lordi, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 29 maggio 2024; il passaggio in giudicato era stato certificato il 18 giugno 2025 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 2 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il pagamento non era stato eseguito, la ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da tale momento la parte interessata dovrà attivarsi per l'insediamento del commissario. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio che deve decorrere prima di poter procedere all'esecuzione forzata o all'azione di ottemperanza per l'esecuzione di provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto somme di denaro nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
È il fondamento contrattuale del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo azionato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, il compenso del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento dell'incarico e il termine per la presentazione della relativa parcella.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato per la determinazione del rimborso relativo all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme di denaro, e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare l'integrale pagamento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, l'ulteriore inerzia dell'amministrazione può essere assistita dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in luogo dell'amministrazione alla scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l'inadempimento di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →