Circolare numero 14 del 29-01-2018
S’illustrano le modalità di presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 per l’anno 2018. Indice 1. Premessa 2. Presentazione della domanda per l’anno 2018 e documentazione a corredo 2.1 Domanda bonus contributo asilo nido 2.2 Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per presentare nel 2018 le domande relative ai due benefici previsti dalla legge n. 232/2016 e dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017: il contributo per il pagamento delle rette degli asili nido e il buono per forme di supporto presso la propria abitazione per bambini con gravi patologie croniche. Vengono indicati modalità e termini di presentazione, limiti di spesa, documentazione da allegare, caratteristiche delle strutture ammesse, regole di erogazione e incompatibilità del bonus asilo nido con altre agevolazioni.
Istruzioni operative per la presentazione delle domande 2018 del bonus asilo nido e del bonus per supporto domiciliare
Bonus asilo nido e supporto domiciliare per l’anno 2018
La circolare detta le istruzioni operative per la presentazione delle domande relative ai benefici introdotti dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016 e disciplinati dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. In particolare, riguarda il bonus per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati e il buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione per bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Rinvio alla circolare n. 88/2017
La circolare precisa che la disciplina di dettaglio già fornita con la circolare n. 88 del 22 maggio 2017 continua ad applicarsi per tutto quanto non espressamente modificato o integrato. La presente comunicazione, quindi, non sostituisce la precedente istruzione, ma la integra limitatamente alle modalità di presentazione delle domande per il 2018.
Presentazione della domanda: termini e canali
La procedura per l’acquisizione delle domande è disponibile dal 29 gennaio 2018. Le richieste possono essere presentate fino al 31 dicembre 2018 esclusivamente in via telematica attraverso:
- il portale INPS con PIN dispositivo, SPID o Carta Nazionale dei Servizi;
- il Contact Center Integrato, mediante numero verde 803.164 da rete fissa o 06 164.164 da rete mobile;
- gli enti di patronato.
Nella domanda il richiedente deve indicare a quale beneficio intende accedere. Se il bonus è richiesto per più figli, deve essere presentata una domanda distinta per ciascun minore. Il sistema mette a disposizione, sul sito INPS, una scheda informativa con moduli fac-simile per agevolare la compilazione.
Limite di spesa e ordine di accoglimento
Il beneficio è riconosciuto entro il limite di spesa previsto dall’articolo 7 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017; per l’anno 2018 tale limite è pari a 250 milioni di euro. Le domande sono trattate secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. Se il tetto di spesa viene raggiunto, anche in via prospettica, l’INPS non considera le domande successive.
Bonus asilo nido: ambito applicativo
Il contributo asilo nido è destinato a coprire le spese sostenute per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati. La circolare chiarisce che, per asili nido privati autorizzati, si intendono le strutture dotate di autorizzazione all’apertura e al funzionamento rilasciata dall’ente locale competente, a seguito della verifica dei requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità richiesti dalla normativa nazionale e locale.
Restano escluse dal rimborso le spese per servizi educativi integrativi all’asilo nido, come ludoteche, spazi gioco, spazi baby e pre-scuola.
Bonus asilo nido: misura del contributo e mensilità
Il contributo è erogato con cadenza mensile, sulla base di un importo massimo annuo di 1.000 euro ripartito su 11 mensilità. Il rateo massimo mensile è pari a 90,91 euro. Nel caso di 10 mensilità liquidate al massimo importo mensile, l’undicesima può essere pari al massimo a 90,90 euro, così da non superare il tetto annuale per minore. In ogni caso, il contributo mensile non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per la singola retta.
Al momento della domanda il richiedente deve indicare le mensilità di frequenza comprese tra gennaio e dicembre 2018 per le quali intende ottenere il beneficio. Tale indicazione consente di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati; la procedura non permette di allegare documentazione per mensilità non previamente prenotate. Se si intende richiedere il bonus per ulteriori mensilità, anche per lo stesso minore, occorre presentare una nuova domanda, soggetta alla verifica della capienza del budget.
Bonus asilo nido: documentazione da allegare e termini di invio
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che comprovi il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si chiede il beneficio. Per gli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, è sufficiente allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Le ricevute dei pagamenti dei mesi successivi devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019. Per i soli asili nido pubblici che emettono i bollettini dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa può essere allegata entro e non oltre il 1 aprile dell’anno successivo.
Il rimborso viene effettuato soltanto dopo l’allegazione della ricevuta di pagamento. La prova del pagamento può consistere in:
- ricevuta;
- fattura quietanzata;
- bollettino bancario o postale;
- per i nidi aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga.
Se la documentazione si riferisce a più mesi di frequenza, deve essere allegata a ciascun mese cui si riferisce. A titolo esemplificativo, una fattura cumulativa relativa ai mesi da gennaio a marzo deve essere allegata con riferimento a ogni singola mensilità. I documenti devono riportare la denominazione e la partita IVA dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di riferimento, gli estremi del pagamento o la quietanza e il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Incompatibilità del bonus asilo nido
La circolare ribadisce che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008, indipendentemente dal numero di mensilità percepite. Inoltre, il bonus non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di percezione del cosiddetto bonus infanzia, previsto dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge n. 232/2016.
Requisiti soggettivi
Tutti i requisiti richiesti dalla normativa e già illustrati nella circolare n. 88/2017 devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Forme di supporto presso la propria abitazione: soggetto legittimato e attestazione
Per il beneficio relativo alle forme di supporto presso la propria abitazione, la domanda può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione del pediatra di libera scelta prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017.
L’attestazione deve contenere:
- i dati anagrafici del minore, inclusi data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza;
- la certificazione dell’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento per grave patologia cronica.
Poiché si tratta di una mera attestazione, priva di elementi eccedenti rispetto alle finalità del trattamento dei dati sensibili, essa deve essere trasmessa agli uffici amministrativi unitamente alla domanda.
Verifiche sulle attestazioni
Qualora le attestazioni presentino difformità rispetto al dettato normativo, esse devono essere trasmesse ai Centri Medico Legali per le valutazioni di merito. Per la definizione di "patologia cronica" la circolare rinvia a quanto già precisato nel punto 4.2 della circolare n. 88/2017.
Punti principali
Oggetto e coordinamento con la circolare n. 88/2017
La circolare disciplina esclusivamente le modalità operative per la presentazione delle domande di bonus per l’anno 2018. Per tutto quanto non espressamente riportato, restano applicabili le istruzioni già contenute nella circolare n. 88 del 22 maggio 2017, che aveva definito la disciplina di dettaglio dei benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La procedura telematica è disponibile dal 29 gennaio 2018 e le domande possono essere trasmesse fino al 31 dicembre 2018 esclusivamente per via telematica tramite portale INPS con PIN dispositivo, SPID o CNS, Contact Center Integrato o patronati. La domanda deve indicare quale beneficio si intende richiedere e, se il bonus è richiesto per più figli, va presentata una domanda per ciascun minore.
Limite di spesa e criterio di accoglimento
Il bonus può essere erogato nei limiti dello stanziamento previsto dall’articolo 7 del D.P.C.M., pari per il 2018 a 250 milioni di euro. Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione telematica. Se il limite di spesa risulta raggiunto, anche solo in via prospettica, l’INPS non prende in considerazione le ulteriori domande.
Bonus asilo nido: strutture ammesse ed esclusioni
Il contributo per asilo nido riguarda le spese sostenute per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati. Per asili nido privati autorizzati si intendono quelli muniti dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento rilasciata dall’ente locale competente, previa verifica dei requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità. Sono escluse le spese per servizi educativi integrativi, come ludoteche, spazi gioco, spazi baby e pre-scuola.
Bonus asilo nido: importo, mensilità e documentazione
Il contributo è erogato mensilmente, fino a un massimo di 1.000 euro annui su 11 mensilità, con rateo massimo di 90,91 euro per ogni retta mensile documentata; l’undicesima mensilità può essere pari al massimo a 90,90 euro per non superare il tetto annuo. L’importo non può comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta. All’atto della domanda vanno indicate le mensilità di frequenza per cui si chiede il beneficio; la documentazione dei pagamenti dei mesi successivi va allegata entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, salvo i nidi pubblici che emettono i bollettini dell’ultimo trimestre oltre tale data, per i quali il termine ultimo è il 1 aprile dell’anno successivo. La prova del pagamento può essere data con ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, oppure, per i nidi aziendali, con attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido. La documentazione deve riportare i dati richiesti dalla circolare, tra cui denominazione e partita IVA dell’asilo, codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento e nominativo del genitore che sostiene la spesa.
Incompatibilità e requisiti per il bonus asilo nido
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008, né può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle del cosiddetto bonus infanzia di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, della legge n. 232/2016. Tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circolare n. 88/2017 devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Supporto presso la propria abitazione: soggetti legittimati e attestazione medica
La domanda per le forme di supporto presso la propria abitazione può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017. L’attestazione deve contenere i dati anagrafici del minore e deve certificare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento a causa di una grave patologia cronica.
Trattamento dell’attestazione e verifiche
Poiché l’attestazione ha natura meramente dichiarativa e non deve contenere elementi eccedenti rispetto alle finalità del trattamento dei dati sensibili, deve essere trasmessa agli uffici amministrativi insieme alla domanda. Se emergono difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni sono inviate ai Centri Medico Legali per le valutazioni di merito. Per il concetto di patologia cronica la circolare rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 88/2017.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 gen 2018Circolare numero 15 del 29-01-2018
- Circolare · 29 gen 2018Circolare numero 16 del 29-01-2018
- Circolare · 29 gen 2018Circolare numero 17 del 29-01-2018
- Circolare · 31 gen 2018Circolare numero 22 del 31-01-2018
- Circolare · 31 gen 2018Circolare numero 21 del 31-01-2018
- Circolare · 31 gen 2018Circolare numero 20 del 31-01-2018
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →