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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dell’informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Campobasso prot. n. -OMISSIS-; della nota di trasmissione dell’informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Campobasso prot. n. -OMISSIS-; della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto preavviso di emissione del provvedimento antimafia ostativo di cui all’art. 92, co. 2 bis del d.lgs. n. 159/2011; del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud – Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli – Sezione di Campobasso prot. n. -OMISSIS-avente ad oggetto la revoca dell’AEP (autorizzazione all’esercizio della professione) e cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori di cose pe conto di terzi; della nota di avvio del procedimento disciplinare di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale del Molise – del 13.5.2024; di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare di tutti gli atti istruttori citati nel provvedimento interdittivo, vale a dire: la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-; nota della Squadra Mobile – Sezione Criminalità organizzata della Questura di Campobasso del -OMISSIS-; nota della DIA- Sezione operativa di -OMISSIS- -OMISSIS-; le valutazioni del gruppo interforze del 10 gennaio 2024 e del 12 marzo 2024; nota della DIA n.-OMISSIS-; nota GICO della Guardia di Finanza di Campobasso n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202400166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia, revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori, nonché avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Campobasso, la relativa nota di trasmissione, il preavviso di emissione del provvedimento antimafia ostativo e gli atti conseguenti adottati dalle amministrazioni competenti, tra cui la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori, nonché l’avvio del procedimento disciplinare di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori richiamati nel provvedimento prefettizio, provenienti da organi di polizia e dal gruppo interforze. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice non procede ancora all’esame del merito.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha esaminato la legittimità dell’interdittiva antimafia né degli atti conseguenti. Ai fini della razionalizzazione dei ruoli e della corretta individuazione dei giudizi da fissare, ha disposto un incombente istruttorio consistente nella richiesta alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito oppure se siano intervenute ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza e oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’adozione dell’incombente istruttorio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità del Tribunale e alla fissazione prioritaria dei soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di cooperazione tra giudice e parti per verificare l’attualità dell’interesse alla decisione e le eventuali cause di definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella gestione dei ruoli e nella programmazione dell’attività giudiziaria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l’attualità dell’interesse alla decisione di merito e l’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • Quando la parte dichiara la persistente attualità dell’interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare i ricorsi da fissare con priorità.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo costituisce base per l’acquisizione di informazioni sull’effettiva necessità di una trattazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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