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Ordinanza

Ordinanza n. 368/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.09.2024, e notificata in forma esecutiva il 06.02.2025

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al Ministero di fornire entro il 10 settembre 2026 documentati chiarimenti sull'avvenuto adempimento della sentenza e sulla data del pagamento. Ha rinviato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 23 settembre 2026, ordinando alla segreteria di comunicare l'ordinanza.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non documentata esecuzione della sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 settembre 2024 e notificata in forma esecutiva il 6 febbraio 2025. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la mancata esecuzione del giudicato, con particolare riferimento al pagamento delle somme dovute. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione chiarimenti documentati per verificare se il pagamento sia stato effettuato e, in caso positivo, in quale data.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia documentato se l'amministrazione abbia eseguito il giudicato e quando abbia adempiuto, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie e ordinare all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati sull'adempimento e sulla relativa data.
  • L'accertamento dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato costituisce una verifica istruttoria rilevante ai fini della definizione del giudizio di ottemperanza; tale verifica può giustificare il rinvio della decisione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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