Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 372/2026 - Trieste, Sezione 1

per la correzione della sentenza n.616 del 27 dicembre 2025 sul ricorso 407 del 2025;

Giustizia amministrativa202500407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 616 del 27 dicembre 2025, limitatamente all'erronea individuazione del giudicato da ottemperare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istante per correzione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già proponente il ricorso per ottemperanza n. 407 del 2025, ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a. Nell'epigrafe della sentenza n. 616 del 27 dicembre 2025 era stato indicato, quale provvedimento oggetto di ottemperanza, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 60 del 10 agosto 2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pordenone. Dal testo dell'ordinanza emerge invece che la sentenza effettivamente da ottemperare era la sentenza n. 353 del 21 dicembre 2023 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un errore materiale nell'epigrafe della sentenza n. 616 del 27 dicembre 2025 e ha disposto la sostituzione, a pagina 1, rigo 15, dell'indicazione erronea della sentenza del Tribunale di Pordenone con quella corretta della sentenza n. 353 del 21 dicembre 2023 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro. La correzione riguarda l'individuazione del giudicato azionato e non modifica il contenuto decisorio sostanziale della sentenza. È stata ordinata alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la disposizione è stata applicata per correggere l'erronea indicazione del giudicato oggetto di ottemperanza.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione del provvedimento, affidati alla Segreteria.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale è ammissibile quando il provvedimento contiene un'inesattezza nell'individuazione di un atto o di un giudicato, purché la rettifica sia meramente formale e non comporti una modifica della decisione sostanziale.
  • In sede di correzione, il giudice può sostituire l'indicazione erronea del provvedimento oggetto di ottemperanza con quella corretta, disponendo le conseguenti annotazioni sulla sentenza ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.