Ordinanza n. 367/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 61/2025 pubblicata il 7 aprile 2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Gorizia - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 92/2025, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Gorizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non documentata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Gorizia, Sezione Lavoro, n. 61/2025, mediante pagamento di quanto dovuto
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza n. 61/2025 del Tribunale Ordinario di Gorizia, Sezione Lavoro, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 92/2025 e divenuta cosa giudicata, come attestato dalla certificazione dell'ufficio giudiziario competente. Dal testo emerge che l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme dovute, ma non era documentato se il pagamento fosse stato effettuato e, in caso positivo, in quale data.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'avvenuta esecuzione del giudicato e sulla data dell'eventuale pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur non costituito in giudizio, di fornire le informazioni richieste entro il 10 settembre 2026 e ha rinviato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. L'ordinanza dispone pertanto incombenti istruttori senza pronunciarsi sull'effettivo adempimento dell'Amministrazione, sui poteri sostitutivi o su eventuali ulteriori conseguenze dell'inottemperanza.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia documentato se l'amministrazione abbia eseguito il giudicato e in quale data, il giudice può disporre l'acquisizione di chiarimenti documentati prima di decidere sulla domanda.
- L'obbligo di fornire chiarimenti istruttori può essere imposto anche all'amministrazione non costituita in giudizio, quando le informazioni richieste siano necessarie per verificare l'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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