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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06486/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera per la riparazione di un escavatore e per un successivo incarico di omologazione del mezzo. La società che aveva eseguito le riparazioni otteneva decreto ingiuntivo per il compenso; la controparte proponeva opposizione sostenendo che il preventivo accettato prevedesse una consegna entro una certa data e l'omologazione del mezzo, che tuttavia erano state violate, e domandava anche il risarcimento dei danni per il ritardo e per la mancata omologazione. Il tribunale revocava il decreto e riconosceva solo parte del compenso, respingendo la domanda risarcitoria. In appello la società appaltatrice contestava il mancato riconoscimento del compenso per lavorazioni extra preventivo e la negata rilevanza del termine di consegna apposto dall'altra parte; la società committente proponeva appello incidentale per ottenere il risarcimento da ritardo. La Corte d'appello respingeva l'appello principale, accoglieva l'incidentale e condannava l'appaltatrice al risarcimento, compensando in parte il credito da compenso con il danno riconosciuto. In Cassazione la società appaltatrice ha dedotto: (1) violazione delle norme su correttezza e buona fede, sostenendo che le lavorazioni extra preventivo fossero dovute in quanto accessorie e fisiologicamente maggiorabili; (2) violazione delle regole sull'affidamento e sulla formazione del consenso, contestando l'avvenuta accettazione del termine di consegna; (3) violazione delle norme sul concorso colposo e sull'onere della prova, sostenendo che il noleggio del mezzo sostitutivo fosse evitabile perché avrebbe potuto essere messo a disposizione un mezzo di cortesia; (4) violazione delle norme sull'adempimento e sulla risoluzione, contestando il mancato riconoscimento dello scioglimento del secondo contratto relativo all'omologazione. Nel ricorso incidentale la controparte ha censurato la regolazione delle spese, sostenendo di non essere soccombente in misura tale da giustificare la condanna alle spese in suo favore solo parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili/infondati i motivi perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, e perché non aggredivano le rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha confermato che: le lavorazioni ulteriori non erano dovute perché non necessarie e non preventivate né successivamente offerte; il termine di consegna apposto dal committente era stato accettato per facta concludentia dall'esecutore; il danno da noleggio del mezzo sostitutivo era provato e non risultava dimostrata la gratuita disponibilità di un mezzo di cortesia; la prova orale poteva fondare l'accertamento dell'interesse all'omologazione e non vi era stata domanda di risoluzione del relativo contratto. È stata inoltre confermata la regolazione delle spese operata in appello, fondata sull'esito complessivo della lite e sulla soccombenza reciproca non paritaria. La Corte ha disposto la compensazione per un terzo delle spese di legittimità e la condanna della ricorrente principale alla refusione dei residui due terzi, con ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente rubricate come violazioni di legge non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova; il controllo di legittimità resta esterno e non sostitutivo del giudizio di merito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in relazione alla correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, ma la Corte ha ritenuto che i motivi non scalfissero l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato a sostegno del dovere di diligenza nell'esecuzione dell'opera, senza che ciò giustificasse il compenso extra preventivo preteso.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per contestare la ricostruzione del rapporto contrattuale, ma senza incidenza decisiva sulla ratio decidendi.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma il motivo è stato respinto perché incompatibile con gli accertamenti di merito.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato in tema di integrazione del contratto, ma la Corte ha escluso che ciò imponesse di ritenere accettate clausole non contestate per prova diversa da quella valorizzata dal giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo secondo buona fede, ma non idoneo a sovvertire l'accertamento di fatto sull'accettazione del termine.

  • art. 1664 c.c.

    La Corte ha precisato che la norma non era applicabile al contratto di riparazione, poiché si trattava pacificamente di contratto di prestazione d'opera.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per contestare il danno da noleggio del mezzo sostitutivo, ma la Corte ha ritenuto non provata la disponibilità gratuita di un mezzo di cortesia e quindi insussistente il dedotto concorso del danneggiato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova del carattere evitabile del danno e della disponibilità di un mezzo sostitutivo gratuito; la prova non è stata ritenuta raggiunta.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la responsabilità da ritardo, ma la Corte ha confermato l'inadempimento al termine accettato e il relativo obbligo risarcitorio.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per sostenere la risoluzione del secondo contratto, ma la Corte ha escluso uno scioglimento non domandato e non accertabile d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva rispetto alle rationes decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decisione secondo diritto e alla valutazione delle prove, senza che fosse ravvisato un errore di diritto sindacabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a contestare la valutazione del materiale istruttorio; la norma è violata solo se il giudice pone a base prove non dedotte o attribuisce valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che non è consentito denunciare la violazione dell'art. 116 c.p.c. per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio, salvo i casi di uso di prove non dedotte o di travisamento di prove legali.

  • art. 91 c.p.c.

    In tema di spese, il giudice di appello deve procedere a nuovo regolamento in ragione dell'esito complessivo della lite; la soccombenza va valutata unitariamente e globalmente.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione parziale delle spese è stata ritenuta corretta in presenza di soccombenza reciproca non paritaria; l'accoglimento solo ridotto di una domanda unica non integra di per sé reciproca soccombenza.

  • art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c.

    La disciplina sulla proposta conciliativa non è stata applicata perché mancava corrispondenza tra l'oggetto della proposta e quello della statuizione finale in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto, nei confronti di entrambe le ricorrenti, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già compiuta dal giudice di merito; se la censura mira in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali, essa è infondata o inammissibile.
  • Nel contratto di prestazione d'opera, il compenso per lavorazioni ulteriori rispetto al preventivo è dovuto solo se tali attività risultino necessarie o comunque concordate; non basta allegare che si tratti di una maggiorazione fisiologica o di un'attività di perfezionamento, se il giudice di merito accerta che non era compresa nel preventivo né oggetto di successiva offerta o accettazione.
  • Un termine di esecuzione o consegna inserito in un modulo contrattuale può essere ritenuto accettato per fatti concludenti quando il destinatario lo riceva, non lo contesti e dia comunque esecuzione al rapporto; in tale ipotesi il silenzio e la prosecuzione dell'attività possono assumere valore negoziale.
  • Il danno da ritardo è risarcibile quando il creditore dimostri il costo sopportato per procurarsi una prestazione sostitutiva resa necessaria dall'inadempimento; chi invoca l'evitabilità del danno deve provare la concreta disponibilità di un'alternativa gratuita o meno onerosa.
  • La prova dell'interesse persistente del creditore all'adempimento di un secondo obbligo contrattuale può essere desunta anche da testimonianze; non è richiesta, per principio, una prova esclusivamente documentale.
  • La risoluzione del contratto non può essere dichiarata d'ufficio per il solo fatto che l'interesse di una parte appaia venuto meno se nessuna parte ne ha chiesto lo scioglimento e se la fattispecie concreta è stata diversamente accertata.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice deve considerare l'esito complessivo della controversia; l'accoglimento solo parziale di una domanda unica non comporta automaticamente reciproca soccombenza, potendo invece fondare una compensazione totale o parziale se vi è una reale soccombenza reciproca non paritaria.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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