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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31064/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento dal Fondo di garanzia INPS del TFR maturato presso la cedente GESIP Palermo s.p.a. prima della cessione del ramo d'azienda (decorrenza 1.1.2015). In un accordo collettivo art. 47 l. 428/1990 i lavoratori avevano rinunciato a chiedere il TFR al cessionario Re.Se.T., mentre il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e degli artt. 4-bis e 5 dell'art. 47 l. 428/1990, sostenendo che l'accordo sindacale e la predisposizione del trasferimento in vista della successiva procedura concorsuale del cedente avrebbero dovuto consentire l'intervento del Fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297/1982 presuppone tassativamente che il datore di lavoro sia dichiarato insolvente e ammesso a procedure concorsuali al momento in cui il TFR diviene esigibile per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso concreto il rapporto è proseguito con il cessionario, perciò non si era verificata la cessazione del rapporto richiesto per l'esigibilità del TFR rispetto al cedente; inoltre la rinuncia pattuita collettivamente a far valere la solidarietà del cessionario non può incidere sull'obbligazione pubblica dell'INPS. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante il rinvio pregiudiziale sulla interpretazione della Direttiva 2001/23/CE perché i presupposti del Fondo si fondano sulla Direttiva 80/987/CEE (attuata dalla l. 297/1982) e le due direttive tutelano ambiti diversi. Ha compensato le spese e dato atto degli adempimenti processuali relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47, l. n. 428/1990

    La Corte rileva che gli accordi collettivi ex art. 47 possono incidere sui rapporti tra cedente e cessionario (es. esclusione della solidarietà), ma non possono modificare o vincolare l'obbligazione pubblica dell'INPS di intervento del Fondo di garanzia, che è disciplinata da norme di rango pubblico e da direttive comunitarie diverse.

  • art. 2, l. n. 297/1982

    Indica i presupposti di intervento del Fondo di garanzia (attuazione della Direttiva 80/987/CEE): il datore di lavoro deve essere stato dichiarato insolvente e ammesso a procedure concorsuali al momento in cui il TFR diviene esigibile. Tali condizioni sono tassative per l'operatività del Fondo.

  • Direttiva 80/987/CEE

    La direttiva detta il regime di tutela pubblico dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro e costituisce la base normativa per l'intervento del Fondo. La Corte la considera distinta e alternativa alla tutela sui trasferimenti d'impresa prevista dalla Direttiva 2001/23/CE.

  • Direttiva 2001/23/CE, artt. 3, 4, 5

    Regolano il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa. La Corte ha ritenuto che la loro interpretazione non possa estendere i presupposti di intervento del Fondo disciplinati dalla Direttiva 80/987/CEE; dunque una eventuale deroga prevista dall'art. 5 della 2001/23 non incide sui requisiti del Fondo.

  • art. 2112 c.c.

    Stabilisce normalmente il trasferimento degli obblighi del cedente al cessionario e la solidarietà. Tuttavia, pattuizioni tra parti che escludano la solidarietà possono avere efficacia tra private ma non incidono sull'obbligazione pubblica dell'INPS di verificare i presupposti di intervento del Fondo.

  • art. 368, comma 4, lett. d, d.lgs. n. 14/2019 (introduzione del comma 5-bis all'art. 47 l. 428/1990)

    Ha introdotto, per i trasferimenti successivi alla sua entrata in vigore, la previsione che in certe ipotesi il trattamento di fine rapporto sia immediatamente esigibile nei confronti del cedente anche se il lavoratore prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario. La Corte precisa che tale modifica è una discontinuità rispetto al regime precedente e non può essere utilizzata per reinterpretare retroattivamente i fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale relativa al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo dovuto dal ricorrente per il giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia INPS per il pagamento del TFR richiede che il datore di lavoro sia stato dichiarato insolvente e ammesso a procedure concorsuali nel momento in cui il TFR diviene esigibile a seguito della cessazione del rapporto di lavoro; tale requisito è tassativo.
  • Se il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario senza soluzione di continuità, non si verifica la cessazione del rapporto rispetto al cedente e, dunque, il TFR maturato ante-trasferimento non è normalmente esigibile dal Fondo salvo che non ricorrano i presupposti di legge relativi all'insolvenza del datore di lavoro rilevante.
  • Agreements collettivi o pattuizioni tra le parti che escludano la solidarietà del cessionario possono incidere sui rapporti tra privati ma non possono creare, nei confronti dell'INPS, un nuovo presupposto di intervento del Fondo; l'obbligazione dell'INPS è pubblica e disciplinata da norme autonome.
  • Le direttive comunitarie 80/987/CEE e 2001/23/CE disciplinano ambiti diversi: la prima tutela i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro (base per il Fondo), la seconda regola i trasferimenti d'impresa; non sempre un'interpretazione della 2001/23 può incidere sui presupposti del Fondo fondati sulla 80/987.
  • Le modifiche legislative successive (es. comma 5-bis introdotto dal codice della crisi) possono prevedere regimi diversi per i trasferimenti successivi alla loro entrata in vigore ma non si possono applicare retroattivamente per creare diritti al Fondo per fatti anteriori.
  • Prassi consigliata: verificare sempre la data della cessazione (o della sua equiparazione), la sussistenza di una procedura concorsuale del datore di lavoro rilevante alla data di esigibilità del TFR, e la natura temporale dell'inadempimento prima di chiedere l'intervento del Fondo; documentare lo stato concorsuale del cedente al momento rilevante e l'effettiva cessazione del rapporto.

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