Cassazione Civile, Sentenza n. 31081/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione dell'inosservanza del termine per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione all'apertura di una nuova unità locale ("Ristoro Orsera"), con conseguente avviso di addebito per contributi e sanzioni ritenuti derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro a termine/intermittenti in rapporti a tempo indeterminato. L'INPS ha dedotto che l'apertura della nuova unità costituiva una nuova impresa obbligando alla redazione del DVR entro 90 giorni oppure, in subordine, che vi fosse una modifica significativa del processo produttivo che imponeva l'aggiornamento del DVR entro 30 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'INPS e confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto il gravame dell'INPS e confermato la pronuncia del Tribunale di Belluno. I giudici hanno ritenuto che l'apertura della nuova unità non costituisse automaticamente una nuova impresa né comportasse una modificazione significativa del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro tale da richiedere l'immediato aggiornamento del DVR. Inoltre è stato rilevato che il DVR era stato comunque aggiornato in data 25 luglio 2012 e che l'INPS non ha fornito prove circostanziate sull'inequivocabile data di inizio attività né sulla tempestività dell'adempimento. Condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 28, comma 3-bis
Norma richiamata per sostenere l'obbligo di redigere un nuovo DVR in caso di costituzione di una nuova impresa; la Corte ha però interpretato che l'apertura di una nuova unità locale esercente la stessa attività non corrisponde automaticamente alla costituzione di una nuova impresa, per cui l'obbligo non sorge di per sé.
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 29, comma 3
Prevede l'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi in caso di significative modificazioni del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro rilevanti per la salute e sicurezza; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussistesse una modifica così significativa da imporre l'aggiornamento nei termini invocati dall'INPS.
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 3, comma 1, lettera d)
Norma in tema di tipologie contrattuali (contratti a termine); citata in relazione all'avviso di addebito fondato sulla presunta trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato per violazioni della normativa sulla valutazione dei rischi. La Corte non ha ritenuto provato il collegamento richiesto dall'INPS.
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 34, comma 3, lettera c)
Norma riferita a profili occupazionali e sanzionatori in materia di rapporti di lavoro; è stata evocata dall'INPS nell'ambito dell'avviso di addebito, ma i giudici hanno ritenuto non dimostrato il presupposto fattuale che giustificasse le sanzioni invocate.
Massime di principio
- L'apertura di una nuova unità locale che svolge la stessa attività imprenditoriale non costituisce automaticamente una "nuova impresa" ai fini dell'obbligo di redigere ex novo il DVR; va valutato caso per caso in base alle reali modifiche di rischi e organizzazione.
- L'obbligo di aggiornare il DVR scatta quando vi è una modificazione significativa del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che incide sulla salute e sicurezza: è necessario dimostrare la significatività della modifica, non basta il mero trasferimento o l'apertura di un locale aggiuntivo.
- Il datore di lavoro che sostiene di aver adempiuto tardivamente o tempestivamente all'obbligo di redazione/aggiornamento deve fornire prove documentali precise sulla data di inizio dell'attività e sulla data di redazione del DVR; adempimenti formali datati possono neutralizzare contestazioni sull'intempestività.
- Per attività stagionali o affitti d'azienda, la data di stipula del contratto non è automaticamente equiparabile alla data di inizio dell'attività ai fini della decorrenza dei termini: occorre valutare il concreto esercizio dell'attività e la prova del relativo inizio.
- Chi contesta la mancanza o la tardività del DVR ha l'onere di fornire elementi circostanziati (data effettiva di inizio, differenze nei rischi, prova dell'assenza o della non conformità del documento) per ottenere l'accoglimento della propria pretesa.
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