Ordinanza ingiunzione o revoca n. 346 del 20/10/2022
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Fondazione Teatro Regio di Torino - 20 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che la Fondazione Teatro Regio di Torino ha pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito determine contenenti dati personali della reclamante, inclusi dati relativi alla salute e informazioni non necessarie, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché del divieto di diffusione dei dati sulla salute. Pur avendo la Fondazione rimosso/occultato i contenuti dopo la contestazione e collaborato nel procedimento, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.
Fondazione Teatro Regio di Torino: sanzione per pubblicazione sul sito istituzionale di determine contenenti dati sulla salute e altri dati non indispensabili
Fondazione Teatro Regio di Torino - pubblicazione illecita di determine con dati sulla salute e dati non indispensabili
Il provvedimento riguarda la pubblicazione sul sito web della Fondazione Teatro Regio di Torino, nella sezione "amministrazione trasparente", di determine commissariali contenenti dati personali della reclamante, inclusi dati relativi alla salute e informazioni ulteriori non indispensabili rispetto alla finalità di trasparenza. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell'interessata e si è concluso con un'ordinanza ingiunzione e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Origine del reclamo e contenuto delle pubblicazioni
La reclamante ha segnalato che la Fondazione aveva pubblicato tre determine. Due di esse, adottate l'8 gennaio 2021, disponevano la sostituzione della reclamante da incarichi conferiti in due procedure di appalto, giustificando la sostituzione con l'impossibilità, per malattia, di partecipare alla seduta di gara; tali determine contenevano anche l'attestato di malattia telematico in allegato. La terza determina, del 18 gennaio 2021, riguardava il trasferimento di poteri e funzioni e richiamava la sospensione cautelare disposta nei confronti dell'interessata.
Avvio del procedimento e quadro normativo contestato
Con comunicazione del 16 febbraio 2022, l'Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del GDPR, nonché dell'art. 2-septies, comma 8, del Codice. Nel provvedimento si richiama anche il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, qualificati come categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR, e la necessità che il trattamento sia sorretto da una base giuridica idonea e limitato a quanto necessario.
Difese della Fondazione e attività istruttoria
La Fondazione ha sostenuto di avere obblighi di pubblicità e trasparenza connessi alla propria natura e al settore di attività, di aver pubblicato gli atti in buona fede e per errore materiale, e di avere poi provveduto rapidamente all'oscuramento dei dati a seguito della notifica del Garante. Ha inoltre affermato di aver organizzato corsi di formazione per il personale e di essersi trovata in un contesto organizzativo complesso per il commissariamento e le tensioni interne. Nel corso dell'audizione del 31 maggio 2022 ha ribadito tali elementi, precisando che la pubblicazione era avvenuta mentre l'interessata era ancora formalmente dipendente.
Valutazioni del Garante sull'illiceità del trattamento
All'esito dell'istruttoria, il Garante ha accertato che la Fondazione aveva effettuato un trattamento non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali. In particolare, ha ritenuto che la pubblicazione avesse comportato la diffusione di dati relativi alla salute, espressamente vietata dall'art. 2-septies, comma 8, del Codice, e la diffusione di informazioni non indispensabili, idonee anche a rivelare la pendenza di una procedura disciplinare. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione, nonché per assenza di un'adeguata base normativa.
Esito del procedimento e assenza di ulteriori misure correttive
Il Garante ha ritenuto che le difese della Fondazione, pur valutabili ai fini della condotta, non fossero sufficienti per l'archiviazione del procedimento. Ha tuttavia preso atto che la condotta aveva esaurito i propri effetti, poiché i dati erano stati oscurati e non risultavano più visibili dal 21 febbraio 2022; per questo ha escluso l'adozione di ulteriori misure correttive ai sensi dell'art. 58, par. 2, GDPR, limitandosi alla sanzione pecuniaria.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri applicati
In applicazione degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR e dell'art. 166, comma 7, del Codice, il Garante ha determinato la sanzione in euro 5.000,00. Nella quantificazione ha considerato, ai sensi dell'art. 83, par. 2, GDPR:
- la natura colposa della violazione, derivante da errata valutazione sull'oggetto da pubblicare e da un errore materiale nella pubblicazione degli attestati di malattia;
- l'assenza di precedenti specifici;
- il ravvedimento successivo, con oscuramento dei dati e formazione del personale;
- la collaborazione prestata durante l'istruttoria.
Ordine di pagamento, pubblicazione e rimedi
La Fondazione è stata ingiunta a pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con avvertimento delle conseguenze esecutive previste dall'art. 27 della l. n. 689/1981. È stata richiamata anche la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per il ricorso. Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e l'annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini indicati dall'art. 78 GDPR, dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento trae origine dal reclamo presentato il 15 novembre 2021 da una dipendente/reclamante della Fondazione Teatro Regio di Torino. La reclamante lamentava la pubblicazione sul sito della Fondazione, nella sezione "amministrazione trasparente - atti generali", di tre determine commissariali contenenti suoi dati personali. Due determine dell'8 gennaio 2021 riguardavano la sua sostituzione in due procedure di appalto per malattia e riportavano in allegato l'attestato di malattia telematico; una determina del 18 gennaio 2021 conteneva riferimenti alla sospensione cautelare disposta nei suoi confronti.
Contestazione normativa e valutazione del Garante
L'Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del GDPR, nonché dell'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy. Il Garante ha ritenuto che la Fondazione avesse diffuso dati relativi alla salute, la cui diffusione è vietata, e ulteriori informazioni non indispensabili e idonee a rivelare anche la pendenza di una procedura disciplinare. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per mancanza di una idonea base giuridica e per violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
Difese della Fondazione e misure adottate
La Fondazione ha sostenuto di essere tenuta a pubblicare le determine con riflessi esterni per obblighi di trasparenza, di aver agito in buona fede e per errore materiale, e di aver oscurato i dati subito dopo la notifica del Garante, nonché avviato corsi di formazione per il personale. Ha anche dedotto che la pubblicazione era avvenuta in una sezione non immediatamente accessibile e in un contesto di commissariamento e tensione organizzativa. Il Garante ha ritenuto tali circostanze non sufficienti per l'archiviazione, pur considerandole nella quantificazione della sanzione.
Sanzione e criteri di quantificazione
Non essendo emersi i presupposti per ulteriori misure correttive, il Garante ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, oltre all'art. 166, comma 7, del Codice. Nella determinazione dell'importo ha valorizzato: la natura colposa della violazione e l'errore materiale; l'assenza di precedenti specifici; il ravvedimento operoso con oscuramento dei dati e formazione del personale; la collaborazione prestata all'Autorità. L'importo è stato fissato in 5.000 euro.
Provvedimenti accessori e tutela giurisdizionale
Il Garante ha ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell'importo nei termini di legge. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante e l'annotazione nel registro interno delle violazioni e misure adottate. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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