Prescrizioni del Garante n. 343 del 20/10/2022
Provvedimento del 20 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato una violazione occorsa presso l’Azienda USL di Parma, consistita nell’inserimento di una cartella infermieristica di un paziente nella cartella clinica di un altro paziente, poi consegnata a quest’ultimo. Ha ritenuto il trattamento illecito per violazione dei principi di integrità e riservatezza e della disciplina sui dati relativi alla salute, ma ha qualificato il caso come violazione minore, tenendo conto dell’episodio isolato, dell’assenza di intenzionalità, della cooperazione del titolare e delle misure correttive già adottate. L’Autorità ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento e ammonito l’Azienda, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Azienda USL di Parma: ammonimento per comunicazione indebita di dati sulla salute di un paziente a un terzo per errore nella copia/consegna della cartella clinica
Azienda USL di Parma: ammonimento per errata consegna di dati sanitari
Il provvedimento riguarda l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, destinataria di un ammonimento per aver comunicato a un terzo dati personali e relativi alla salute di un paziente mediante l’erronea inclusione di una cartella infermieristica in altra cartella clinica. L’episodio è stato esaminato a seguito di notifica di data breach ai sensi dell’art. 33 GDPR e dell’avvio del procedimento da parte dell’Autorità.
Fatto e origine del procedimento
L’evento si è verificato il 14 maggio 2019 e ha riguardato dati anagrafici, di contatto e sanitari del paziente, tra cui nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, temperatura corporea, pressione, polso e terapia in uso. L’Azienda ha rappresentato che la cartella infermieristica era stata inserita per errore nella cartella clinica richiesta per finalità medico-legali e consegnata a un altro soggetto.
Istruttoria e difese dell’Azienda
L’Ufficio ha contestato la possibile illiceità della comunicazione di dati personali e relativi alla salute in assenza di idoneo presupposto giuridico, richiamando gli artt. 5, 6, 9 e 32 GDPR e avviando il procedimento ex art. 166, comma 5, del Codice. L’Azienda ha difeso la natura isolata dell’episodio, sostenendo che il destinatario non si fosse accorto della presenza di dati riferiti ad altro paziente e che la documentazione fosse stata recuperata tempestivamente. Ha inoltre descritto le misure organizzative interne previste dal regolamento aziendale per il controllo delle cartelle cliniche e quelle introdotte dopo l’evento.
Valutazioni del Garante sulla natura dei dati e sulla violazione
Il Garante ha ricordato che i dati relativi alla salute sono dati particolari e che la loro comunicazione a terzi è ammessa solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico. Ha quindi ritenuto che la consegna della cartella infermieristica a un terzo integrasse una violazione dei principi di base del trattamento, in particolare del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), e della disciplina dell’art. 9 GDPR. L’Autorità ha ritenuto non idonee le difese a superare integralmente i rilievi formulati.
Circostanze attenuanti e qualificazione come violazione minore
Nel valutare la risposta sanzionatoria, il Garante ha considerato:
- l’assenza di intenzionalità e il carattere colposo dell’errore;
- la circostanza che l’episodio abbia riguardato un solo interessato;
- la tempestiva notifica della violazione;
- l’assenza di reclami o segnalazioni;
- l’adozione di misure correttive e preventive, incluse ulteriori verifiche sulle copie delle cartelle e formazione del personale;
- l’elevato grado di cooperazione del titolare.
Sulla base di tali elementi, il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle Linee guida WP 253.
Provvedimenti adottati
L’Autorità ha:
- dichiarato, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. a), GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Azienda USL di Parma per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 9 GDPR;
- ammonito l’Azienda, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- escluso la necessità di ulteriori provvedimenti correttivi, rilevando che la condotta aveva esaurito i propri effetti e che erano già state introdotte misure aggiuntive per prevenire futuri episodi;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019.
Rimedi e impugnazione
Il provvedimento richiama infine la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine della violazione e dati coinvolti
L’Azienda USL di Parma ha notificato, ai sensi dell’art. 33 GDPR, una violazione avvenuta il 14 maggio 2019: una cartella infermieristica di un paziente è stata inserita nella cartella clinica di un altro paziente, che l’ha ricevuta. I dati coinvolti comprendevano dati anagrafici e di contatto, nonché informazioni sullo stato di salute e sulla terapia in uso.
Istruttoria e difese del titolare
Nel procedimento avviato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, il Garante ha contestato la comunicazione di dati personali e relativi alla salute senza idoneo presupposto giuridico, rilevando possibili violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. f), 6, 9 e 32 GDPR. L’Azienda ha sostenuto che l’episodio fosse isolato, frutto di una disattenzione nella predisposizione della copia, e che il richiedente non si fosse accorto dei dati altrui; ha inoltre rappresentato di aver attivato controlli aggiuntivi, formazione dedicata e corsi FAD per il personale.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
L’Autorità ha ribadito che i dati relativi alla salute sono dati particolari che possono essere comunicati a terzi solo in presenza di un idoneo presupposto giuridico. Nel caso concreto ha ritenuto integrata una violazione dei principi di base del trattamento, in particolare dell’integrità e riservatezza ex art. 5, par. 1, lett. f), e della disciplina sui dati sanitari ex art. 9 GDPR. Ha escluso che le giustificazioni dell’Azienda fossero sufficienti a superare i rilievi formulati.
Esito e misure adottate
Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha qualificato la fattispecie come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle Linee guida WP 253, valorizzando l’assenza di intenzionalità, la tempestiva notifica, l’assenza di reclami o segnalazioni, la limitata platea dei destinatari, la presa in carico del problema e la cooperazione del titolare. Ha quindi ritenuto sufficiente l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza ulteriori provvedimenti correttivi.
Pubblicazione e tutela giurisdizionale
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante, richiamando l’art. 166, comma 7, del Codice e l’art. 16 del Regolamento n. 1/2019. È indicata altresì la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 78 GDPR e artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011 entro i termini di legge.
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