Prescrizioni del Garante n. 351 del 20/10/2022
Provvedimento del 20 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo contro Google LLC per ottenere la rimozione, dai risultati di ricerca associati al nome del reclamante, di alcuni URL relativi a una vicenda giudiziaria conclusasi con condanna definitiva. Google aveva già bloccato parte degli URL indicati e aveva escluso la visibilità di altri risultati o la necessità di interventi. L’Autorità applica i criteri sul diritto all’oblio richiamando l’art. 17, par. 1, lett. c), e l’art. 21, par. 1, GDPR, nonché le linee guida del WP29 e dell’EDPB, e ritiene infondata la richiesta residua perché l’articolo contestato è aggiornato rispetto agli sviluppi processuali ed è ancora di interesse pubblico. Il reclamo viene quindi dichiarato infondato per l’URL residuo, mentre si prende atto del blocco già effettuato per gli altri collegamenti.
Google LLC - reclamo per diritto all'oblio e deindicizzazione di URL collegati a una vicenda giudiziaria
Google LLC - reclamo per deindicizzazione di URL relativi a vicenda giudiziaria
Il provvedimento riguarda un reclamo presentato nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione, dai risultati di ricerca associati al nome del reclamante, di alcuni URL collegati a una vicenda giudiziaria conclusasi con condanna definitiva. L’Autorità valuta la richiesta alla luce del diritto all’oblio e dell’attualità dell’interesse pubblico alla reperibilità delle notizie online.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il reclamante, rappresentato da un difensore, ha chiesto al Garante di ordinare a Google la rimozione di diversi risultati di ricerca riconducibili a un procedimento penale che lo riguardava, sostenendo che l’interesse pubblico alla notizia fosse venuto meno e che la sua persistente reperibilità arrecasse pregiudizio alla reputazione personale e professionale.
L’Autorità ha chiesto a Google di fornire osservazioni e di indicare se intendesse aderire alle richieste. La società ha quindi domandato una puntuale elencazione degli URL; l’interessato ha inviato l’integrazione richiesta e la stessa è stata trasmessa al titolare del trattamento.
Posizione di Google LLC
Nel riscontro del 18 luglio 2022 Google ha riferito di aver già disposto il blocco degli URL indicati con i nn. 1-6 nelle pagine del proprio riscontro. Ha inoltre sostenuto di non dover adottare provvedimenti per gli URL nn. 8-10, perché le pagine web corrispondenti non risultavano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante.
Quanto all’URL n. 7, Google ha sostenuto che si trattava di un articolo diverso dagli altri, aggiornato ai successivi sviluppi giudiziari e quindi ancora esatto e rispondente a un interesse pubblico attuale. Ha evidenziato che la notizia richiamava la conferma in appello della condanna per alcuni reati, la riforma parziale dell’imputazione e la successiva conferma della decisione da parte della Corte di cassazione.
Competenza del Garante e quadro normativo
Il Garante ha premesso che, per effetto delle attività svolte in ambito europeo tramite le proprie sedi, nei confronti di Google LLC opera il principio di stabilimento e i trattamenti sono soggetti al GDPR ai sensi dell’art. 3, par. 1. Ha inoltre ritenuto sussistente la propria competenza ex art. 55, par. 1, GDPR, poiché il trattamento connesso al motore di ricerca è gestito direttamente da Google LLC anche per il territorio dell’Unione europea.
Nel provvedimento viene richiamato anche l’art. 168 del Codice privacy, relativo alle falsità nelle dichiarazioni rese al Garante. Ai fini della valutazione della domanda di deindicizzazione, l’Autorità richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché i criteri elaborati dal Gruppo Articolo 29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e le successive Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sui motori di ricerca.
Valutazione del diritto all'oblio
Il Garante ha ritenuto che, per l’URL contestato residuo, le informazioni pubblicate fossero aggiornate rispetto agli sviluppi giudiziari successivi. In particolare, l’articolo riportava l’avvenuta conferma in appello della condanna per taluni reati, pur dando conto della riforma dell’imputazione da cui era derivata l’assoluzione del reclamante su un diverso profilo.
L’Autorità ha considerato la vicenda ancora di pubblico interesse, sia perché definita in epoca recente, sia perché collegata all’attività professionale svolta dal reclamante all’epoca dei fatti. Da ciò ha concluso che non sussistessero i presupposti per accogliere la richiesta di rimozione dell’ultimo URL contestato.
Esito del provvedimento
Il Garante:
- prende atto del blocco già disposto da Google per gli URL nn. 1-6;
- prende atto del fatto che gli URL nn. 8 e 10 non risultano più visualizzati nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante;
- dichiara infondato il reclamo con riguardo al restante URL.
Rimedi esperibili
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo
Il reclamante ha chiesto al Garante di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca associati al proprio nome di diversi URL relativi a una vicenda giudiziaria conclusasi con sentenza passata in giudicato, ritenendo non più attuale l’interesse pubblico alla loro conoscenza e lamentando un pregiudizio alla reputazione personale e professionale.
Interlocuzione con Google e esiti parziali
Nel corso del procedimento Google ha chiesto l’elenco puntuale degli URL; successivamente ha comunicato di aver disposto il blocco degli URL indicati con i nn. 1-6, di non dover intervenire sugli URL nn. 8-10 perché non più visualizzati nei risultati associati al nome del reclamante, e di non poter accogliere la richiesta sull’URL n. 7 perché riferito a un articolo diverso, aggiornato agli sviluppi giudiziari più recenti e ancora espressivo di un interesse pubblico attuale.
Competenza e quadro normativo
Il Garante richiama l’applicabilità del GDPR a Google LLC in ragione dello stabilimento in ambito europeo e afferma la propria competenza ex art. 55, par. 1, GDPR. Richiama inoltre l’art. 168 del Codice privacy per le falsità rese nel procedimento davanti all’Autorità, e i criteri per il diritto all’oblio di cui agli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, oltre alle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e alle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.
Valutazione sul diritto all'oblio
Quanto all’URL residuo, il Garante osserva che le informazioni riportate nell’articolo sono aggiornate alla luce degli sviluppi successivi del procedimento penale, poiché danno conto della conferma in appello della condanna per alcuni reati e dell’assoluzione per l’imputazione riformata. La vicenda è qualificata come di pubblico interesse, anche perché definita in epoca recente e collegata all’attività professionale svolta dal reclamante al tempo dei fatti.
Decisione finale
L’Autorità prende atto del blocco già disposto da Google per parte degli URL e del fatto che alcuni altri non risultano più tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante. Per il restante URL dichiara il reclamo infondato e non adotta ulteriori provvedimenti.
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