Prescrizioni del Garante n. 352 del 20/10/2022
Provvedimento del 20 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie in parte il reclamo di un interessato nei confronti di Google LLC, relativo alla permanenza nei risultati di ricerca di alcuni URL associati al suo nome e riferiti a una vicenda giudiziaria conclusasi con esito più favorevole in appello. L’Autorità ritiene che per alcuni link non sia necessario intervenire perché non risultano più visualizzati nelle ricerche nominative, mentre per gli altri ordina la deindicizzazione, rilevando l’inesattezza e la mancata attualizzazione delle informazioni, con impatto sproporzionato sulla reputazione dell’interessato. Dispone inoltre l’annotazione interna della misura adottata e richiama gli obblighi di riscontro e le conseguenze sanzionatorie in caso di inottemperanza.
Google LLC: rimozione dai risultati di ricerca di alcuni URL associati al nominativo dell’interessato per diritto all’oblio e aggiornamento inesatto di notizie giudiziarie
Google LLC: deindicizzazione di URL relativi a vicenda giudiziaria e diritto all'oblio
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina il reclamo di un interessato nei confronti di Google LLC, relativo alla permanenza nei risultati di ricerca, associati al suo nominativo, di alcuni articoli riferiti a una vicenda giudiziaria. Il procedimento riguarda la richiesta di rimozione/demedicalizzazione dei risultati di ricerca per effetto del mutamento dell’esito processuale intervenuto in appello.
Origine del reclamo e contenuto della domanda
L’interessato, ai sensi dell’art. 77 GDPR, lamenta che la reperibilità online di articoli connessi a un’inchiesta del 2007 continui a pregiudicare la sua reputazione personale e professionale. Nella ricostruzione del reclamante, l’informazione disponibile in rete sarebbe non aggiornata e non più coerente con l’esito della vicenda, poiché a una condanna in primo grado sarebbe seguita una pronuncia di proscioglimento in appello. Egli sostiene che non vi sia più un interesse pubblico attuale alla conoscibilità di quelle notizie nella forma in cui risultano indicizzate dal motore di ricerca.
Posizione di Google LLC
A seguito della richiesta di chiarimenti dell’Autorità, Google distingue tra due gruppi di URL. Per i primi due indica che le pagine non risultano più presenti tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, sicché non sarebbe necessario alcun intervento. Per gli altri URL, invece, oppone il diniego alla deindicizzazione, evidenziando:
- la gravità dei reati contestati e la rilevanza del ruolo pubblico dell’interessato;
- la recente pubblicazione degli articoli;
- la perdurante sussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie;
- la presunta insufficienza della documentazione prodotta dal reclamante per dimostrare il proscioglimento in appello o l’estinzione del reato per tutti i capi di imputazione. Inoltre qualifica i contenuti come articoli giornalistici pubblicati da testate nazionali.
Istruttoria e competenza del Garante
Il Garante richiama la propria competenza ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR, in relazione ai trattamenti connessi al motore di ricerca gestito da Google LLC anche per il territorio UE. Richiama altresì l’art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni rese al Garante, in relazione alla produzione di atti o documenti falsi.
Valutazione sul diritto all'oblio e sui criteri applicati
Per i due URL già non visibili nei risultati nominativi, il Garante prende atto della dichiarazione del titolare e ritiene che non vi siano estremi per ulteriori provvedimenti.
Quanto agli altri URL, l’Autorità applica i criteri del diritto all’oblio elaborati dalle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Dalla documentazione acquisita emerge che gli articoli contestati:
- riportano in modo non perfettamente corretto alcuni capi di imputazione;
- non sono aggiornati rispetto all’esito favorevole del giudizio di appello;
- non sono bilanciati da ulteriori contenuti online idonei a restituire una ricostruzione complessiva e corretta della vicenda.
Il Garante conclude che la persistenza dei risultati di ricerca in associazione al nominativo dell’interessato viola il principio di esattezza e aggiornamento dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR e produce un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica dell’interessato.
Dispositivo e termini di adempimento
Il reclamo è dichiarato fondato con riferimento ai restanti URL. Il Garante ingiunge quindi a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere tali risultati di ricerca entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
L’Autorità dispone inoltre:
- l’annotazione nel registro interno ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019;
- la precisazione che tale annotazione non vale come precedente per eventuali futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR;
- l’invito a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate in esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 157 del Codice.
Sanzioni e rimedi
Il provvedimento avverte che l’inosservanza dell’ordine impartito può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Viene inoltre richiamata la sanzione di cui all’art. 166 del Codice per il mancato riscontro alla richiesta di comunicare le iniziative adottate.
Impugnazione
È indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC. L’interessato chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL relativi a una vicenda giudiziaria risalente al 2007, nella quale era stato condannato in primo grado e poi prosciolto in appello. La doglianza era fondata sul pregiudizio alla reputazione personale e professionale derivante dalla persistente reperibilità online di informazioni ritenute superate e non aggiornate.
Difese del titolare del trattamento
Google ha osservato, in primo luogo, che due URL non risultavano più visualizzati nei risultati di ricerca associati al nome dell’interessato e quindi non richiedevano interventi. Quanto agli altri URL, ha sostenuto di non poter aderire alla richiesta di rimozione, richiamando la gravità dei reati contestati e il ruolo pubblico dell’interessato, nonché la recente pubblicazione degli articoli e il permanere di un interesse pubblico alla loro conoscibilità. Ha inoltre contestato la prova dell’avvenuto proscioglimento in appello, affermando che la documentazione prodotta non consentiva di verificare se l’estinzione del reato riguardasse tutti i capi di imputazione.
Valutazioni del Garante sul diritto all'oblio
Il Garante richiama i criteri elaborati dalle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 in tema di deindicizzazione da motori di ricerca. Sulla base della documentazione integrata in istruttoria, rileva che gli articoli contestati riportano informazioni in parte imprecise sui capi di imputazione e non danno conto dell’evoluzione favorevole del procedimento in appello. Considera inoltre che non risultano online ulteriori contenuti idonei a ricostruire in modo completo e corretto la vicenda, sicché la persistenza dei risultati di ricerca associati al nome dell’interessato risulta lesiva dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati ex art. 5, par. 1, lett. d), GDPR e comporta un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica dell’interessato.
Decisione, termini e conseguenze
Il Garante dichiara fondato il reclamo limitatamente agli URL residui e ordina a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuoverli dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Prende atto dell’assenza di risultati per i primi due URL indicati, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del regolamento n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non vale come precedente rilevante ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. Richiama infine l’obbligo di comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate e segnala che l’inosservanza dell’ordine può integrare la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
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