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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 345 del 20/10/2022

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze - 20 ottobre 2022

Garante Privacy345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, quale responsabile del trattamento per attività svolte per conto di I.S.P.R.O., ha trasmesso per errore via PEC a un destinatario non autorizzato il referto sanitario di una paziente. La condotta è stata ritenuta illecita per violazione dei principi di integrità e riservatezza, della disciplina sui dati relativi alla salute e degli obblighi di sicurezza. Non sono state disposte misure correttive o inibitorie, poiché l’Azienda aveva già adottato alcune misure di mitigazione del rischio; è stata invece irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze: sanzione per invio via PEC di un referto sanitario a soggetto non legittimato

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze: invio illecito di referto sanitario via PEC e sanzione amministrativa

Il provvedimento riguarda l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze ed è stato adottato in esito a una segnalazione relativa all’invio, via PEC, del referto sanitario di una paziente a un soggetto diverso e non legittimato a riceverlo. Il Garante ha qualificato l’episodio come trattamento illecito di dati relativi alla salute, imputandolo all’attività svolta dall’Azienda in qualità di responsabile del trattamento per conto di I.S.P.R.O.

Origine del procedimento e fatti contestati

La segnalazione proveniva da un interessato che aveva ricevuto nella propria casella PEC un messaggio con oggetto riferito a un referto di anatomia patologica, contenente in allegato il referto di un’altra persona. L’Azienda ha ricondotto l’evento a un mero errore materiale nell’ambito della procedura di invio dei referti via PEC, usata per gli utenti che ne avessero fatto richiesta scritta al momento dell’accettazione.

L’istruttoria ha riguardato anche il processo interno di gestione dei referti della S.O.D. Istologia Patologica e Diagnostica Molecolare, le istruzioni impartite al personale e le misure organizzative e tecniche adottate per la trasmissione dei documenti sanitari.

Qualificazione del ruolo dell’Azienda

L’Azienda ha sostenuto di non essere titolare del trattamento per la specifica attività, ma responsabile del trattamento rispetto a I.S.P.R.O., sulla base di un accordo quadro rinnovato il 1° marzo 2021 e di una scheda esecutiva che qualifica l’Azienda come responsabile ex art. 28 GDPR. Ha inoltre spiegato che, in ragione dell’emergenza pandemica e delle difficoltà di spostamento, la SOD trasmetteva via PEC i referti richiesti dagli utenti.

Il procedimento ha preso in esame, oltre al caso concreto, anche l’assetto organizzativo interno: accesso profilato al gestionale, scaricamento dei referti, salvataggio in cartella spool, verifica del destinatario e invio tramite PEC, con annotazione dell’avvenuta trasmissione.

Valutazioni del Garante sui principi applicabili

Il Garante ha richiamato la particolare protezione dovuta ai dati relativi alla salute e ha ricordato che tali dati possono essere comunicati solo all’interessato o a terzi in presenza di un idoneo presupposto giuridico o di delega scritta. Ha quindi ritenuto che la trasmissione del referto a un soggetto non autorizzato abbia integrato una comunicazione illecita di dati sanitari.

Secondo l’Autorità, il trattamento ha violato:

  • l’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, per difetto di integrità e riservatezza;
  • l’art. 9 GDPR, per comunicazione di dati sulla salute senza base giuridica idonea;
  • l’art. 32 GDPR, per inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative rispetto al rischio.

Difese dell’Azienda e misure organizzative descritte

Nelle memorie difensive l’Azienda ha descritto nel dettaglio il processo di formazione e consegna dei referti, sostenendo che il sistema fosse già strutturato in modo da distinguere i trattamenti per tipologia di assistito e per titolarità. Ha inoltre affermato che il referto errato era stato caricato perché l’operatore aveva dimenticato di svuotare la cartella spool e si era lasciato ingannare dalla quasi omonimia tra i nominativi.

L’Azienda ha evidenziato anche:

  • l’ampia mole di referti gestiti dal personale amministrativo;
  • l’assenza di un sistema strutturale difettoso;
  • la successiva adozione di indicazioni operative per caricare un solo referto per volta e cancellarlo dopo l’invio;
  • l’avvio di un confronto con ESTAR per implementare ulteriori misure di segregazione fisica o logica;
  • la prospettiva di una futura migrazione verso un nuovo applicativo che ridurrebbe le operazioni manuali.

Esito istruttorio e qualificazione dell’illecito

Il Garante ha ritenuto che le difese non fossero sufficienti a superare i rilievi contestati. L’Autorità ha considerato che, pur in presenza di una rappresentata segregazione dei compiti e di diversi livelli di autorizzazione, l’Azienda aveva comunque determinato la comunicazione di un dato sanitario a un soggetto non legittimato, nell’ambito delle attività svolte per conto di I.S.P.R.O. come responsabile del trattamento.

È stata quindi accertata l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di base e degli obblighi di sicurezza, senza che ricorressero i presupposti per adottare provvedimenti prescrittivi o inibitori ex art. 58, par. 2, GDPR, anche perché erano già state introdotte alcune misure per ridurre il rischio di errori analoghi.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell’art. 166 del Codice. La sanzione è stata ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Nella determinazione dell’importo sono stati considerati, in particolare:

  • il fatto che la comunicazione indebita abbia riguardato un solo interessato;
  • l’assenza di dolo;
  • la collaborazione dell’Azienda con l’Autorità;
  • l’adozione di misure correttive e preventive;
  • la natura di episodio isolato dovuto a errore umano;
  • l’esistenza di un precedente provvedimento pertinente nei confronti dell’Azienda.

Pubblicazione del provvedimento e rimedi

In ragione della natura dei dati coinvolti, il Garante ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice. È stata inoltre richiamata la possibilità di definizione agevolata con pagamento in misura ridotta nei termini previsti dall’art. 166, comma 8, del Codice, nonché il diritto di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine della segnalazione e ricostruzione dei fatti

La vicenda nasce dalla segnalazione di un interessato che aveva ricevuto sulla propria PEC, in allegato a un messaggio dell’Azienda, il referto istologico di un’altra persona. L’Azienda ha ricostruito l’episodio come errore materiale avvenuto durante l’invio dei referti via PEC, all’interno di una procedura usata per trasmettere referti sanitari a utenti che ne avessero fatto richiesta scritta.

Ruolo dell’Azienda e organizzazione del trattamento

L’Azienda ha sostenuto di operare, per l’attività di anatomia patologica oggetto del caso, come responsabile del trattamento per conto di I.S.P.R.O., sulla base di un accordo quadro e di specifiche schede esecutive ex art. 28 GDPR. Ha descritto una procedura di gestione dei referti basata su gestionale informatico, stampa o invio telematico, con accessi profilati per il personale amministrativo e sanitario.

Violazioni accertate dal Garante

Il Garante ha ritenuto che l’invio del referto a un soggetto non legittimato abbia determinato una comunicazione illecita di dati relativi alla salute, in assenza di idoneo presupposto giuridico. Sono state ravvisate violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR, per mancato rispetto del principio di integrità e riservatezza, della disciplina sui dati sanitari e degli obblighi di sicurezza adeguata al rischio.

Valutazione sulle misure di sicurezza e sulle difese dell’Azienda

Le difese dell’Azienda, basate sulla segregazione dei compiti, sulla profilazione degli accessi e sulla distinzione operativa dei referti per tipologia di utente, non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi. Tuttavia, il Garante ha valorizzato il fatto che l’Azienda avesse già adottato indicazioni operative per caricare un solo referto per volta e avesse avviato interlocuzioni con ESTAR per ulteriori misure tecniche e organizzative.

Sanzione e criteri di quantificazione

È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000 euro ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, oltre che dell’art. 166 del Codice. Nella quantificazione il Garante ha considerato, tra l’altro, che la violazione ha riguardato un solo interessato, l’assenza di dolo, la collaborazione con l’Autorità, l’adozione di misure correttive, la natura di caso isolato dovuto a errore umano e la presenza di un precedente provvedimento pertinente nei confronti dell’Azienda.

Come è indicizzato

Materiedati sanitarisanzioni gdprmisure di sicurezzarapporti tra titolare e responsabilepubblica amministrazione

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