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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18416/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado per omessa valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, mancata riduzione della pena nella massima estensione, erronea applicazione della legge penale e travisamento del fatto; prospetta inoltre che il riconoscimento dell'attenuante speciale per dissociazione/collaborazione nella massima estensione è compatibile e non esclude il riconoscimento delle attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione osserva che la Corte d'appello aveva correttamente operato la valutazione sulle attenuanti speciali (riconosciuta nella massima estensione) e sulle attenuanti generiche; pur rilevando un errore di principio nella motivazione della corte territoriale circa l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 628 c.p., la Cassazione ha ritenuto il ricorso aspecifico perché reiterativo delle doglianze già disattese in appello e non ha indicato in modo chiaro la ragione decisiva trascurata dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riconoscimento dell'attenuante per dissociazione/collaborazione (comma terzo) applicata nella massima estensione in primo grado e confermata nella valutazione di merito; la Corte ricorda che tale attenuante è distinta e compatibile, di principio, con le circostanze attenuanti generiche

  • art. 628 cod. pen.

    La Corte segnala che la corte territoriale ha fatto un'errata lettura dell'ultimo comma di tale articolo: a seguito della legge n.94/2009 il rinvio operato dall'art. 629 alle aggravanti di cui all'art. 628 deve intendersi riferito al comma terzo (non al comma quinto che disciplina il particolare regime di bilanciamento per la rapina) e quindi non si può estendere il regime 'in malam partem' previsto per la rapina al delitto di estorsione

  • art. 629, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato quale disposizione che rinvia alle aggravanti previste per la rapina; la Corte chiarisce che il richiamo va interpretato alla luce delle modifiche del 2009 e non comporta l'automatica esclusione della comparabilità tra aggravanti e attenuanti nell'estorsione

  • art. 98 cod. pen.

    Menziionato come riferimento normativo relativo a particolari attenuanti; la Corte territoriale aveva fatto un raffronto tra aggravanti e attenuanti diverse da quelle di cui all'art. 98, ma la Cassazione sottolinea che l'interpretazione operata era errata rispetto al corretto rinvio normativo

  • Legge 15 luglio 2009, n. 94

    Rilevante per le modifiche normative che hanno inciso sul rinvio tra art. 629 e art. 628 e sull'individuazione del comma richiamato; utilizzata dalla Corte per correggere l'errata interpretazione della corte d'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'attenuante speciale per dissociazione/collaborazione non esclude, di per sé, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: vanno valutate distintamente e motivate dal giudice
  • Dopo la legge n.94/2009 il rinvio da art.629 alle aggravanti di art.628 deve farsi con riferimento al comma terzo (e non al comma quinto); non si può estendere automaticamente il regime speciale di bilanciamento delle aggravanti e attenuanti previsto per la rapina al reato di estorsione
  • In cassazione è essenziale che il ricorso indichi con chiarezza il vizio decisivo e i punti di fatto o di diritto che i giudici di merito avrebbero trascurato: motivazioni generiche o ripetitive dei motivi già discussi in appello rendono il ricorso inammissibile
  • Quando un giudice di merito rigetta la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, deve darne una motivazione puntuale e confrontare esplicitamente gli elementi di personalità e di condotta dell'imputato; l'assenza di adeguata motivazione può essere censurata in Cassazione, ma il ricorrente deve indicare specificamente l'omissione decisiva
  • La presenza di aggravanti particolari richiede un'analisi normativa precisa per stabilire se sono sottratte al bilanciamento con le attenuanti o meno; non è ammessa un'applicazione estensiva 'in malam partem' delle eccezioni previste per altri reati

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