Sentenza del 03/02/2017 n. 1023 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a imposte dirette e indirette dell'anno 2012, sostenendo in via preliminare l'invalidità della notificazione effettuata tramite posta elettronica certificata. In particolare, ha contestato l'assenza dell'attestazione di conformità della cartella notificata all'originale e la mancanza della prova dell'effettiva consegna. La Commissione ha esaminato soprattutto la validità del documento informatico allegato alla PEC, trasmesso in formato .pdf privo dell'estensione .p7m.
La decisione
La Commissione ha ritenuto invalida la notificazione della cartella perché il file .pdf non era accompagnato dall'estensione .p7m, considerata necessaria per attestare la firma digitale, l'integrità, l'immodificabilità e la riconducibilità dell'atto al suo autore. L'invalidità della notificazione ha determinato l'illegittimità derivata dell'intera cartella, che è stata annullata. I motivi di merito sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della novità e complessità della questione.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
Consentiva, per le notificazioni anteriori al 1° giugno 2016, la notificazione delle cartelle tramite posta elettronica certificata secondo le modalità del D.P.R. n. 68/2005, senza applicazione dell'art. 149-bis c.p.c.
La notificazione della cartella tramite PEC era astrattamente ammessa, ma doveva rispettare i requisiti propri del documento informatico e della firma digitale.
D.P.R. n. 68/2005
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata.
La ricevuta telematica di avvenuta consegna della PEC ha valore legale analogo alla ricevuta di ritorno della raccomandata, indipendentemente dall'effettiva conoscenza del contenuto da parte del destinatario.
Art. 20, commi 1, 1-bis e 2, D. lgs. n. 82/2005
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle regole tecniche, garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
Il documento informatico deve offrire garanzie verificabili quanto alla paternità, integrità e immodificabilità dell'atto. Nel caso deciso, tali garanzie sono state ritenute non dimostrate per il semplice file .pdf privo della busta crittografica .p7m.
Art. 71, D. lgs. n. 82/2005
Rinvio alle regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici.
La validità della firma digitale e del documento informatico dipende dal rispetto delle regole tecniche applicabili.
D.P.C.M. 22 febbraio 2013
Disciplina tecnica della firma elettronica qualificata e digitale, richiamata per verificare validità, identificabilità del firmatario e integrità del documento.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è notificato tramite PEC, occorre distinguere la prova della consegna della PEC dalla validità e integrità del documento allegato: la ricevuta di consegna dimostra l'invio nella casella del destinatario, ma non sana eventuali vizi del file notificato.
- Secondo l'orientamento espresso in questa decisione, la trasmissione di una cartella in semplice formato .pdf, senza firma digitale verificabile e senza estensione .p7m, può comportare l'invalidità della notificazione e dell'atto conseguente.
- In situazioni analoghe è necessario verificare il file originario allegato alla PEC, la presenza della firma digitale, l'estensione del documento, le ricevute di accettazione e consegna e la possibilità concreta di verificarne l'autore e l'integrità.
- L'invalidità della notificazione può rendere illegittima la cartella, anche senza esaminare le contestazioni relative al tributo o alle sanzioni, se il vizio notificatorio è ritenuto preliminare e decisivo.
- La decisione riguarda una specifica interpretazione giudiziale e non implica automaticamente che ogni cartella trasmessa in formato .pdf sia invalida: la valutazione dipende dalla normativa applicabile ratione temporis, dalle modalità tecniche di sottoscrizione e dagli orientamenti giurisprudenziali vigenti.
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