Provvedimenti a carattere generale n. 61 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene a seguito di notizie stampa e segnalazioni relative all'uso del software spia "Graphite", capace di infiltrare dispositivi mobili e copiare dati senza interazione dell'utente. L'Autorità richiama l'art. 122 del Codice privacy, che consente l'archiviazione/accesso alle informazioni terminali solo in presenza di consenso informato o delle limitate eccezioni previste, e ritiene che le attività descritte verosimilmente ne violino i presupposti. Con un avvertimento ex art. 58, par. 2, lett. a), GDPR, il Garante diffida chiunque utilizzi il software o informazioni così raccolte, evidenziando il possibile rischio di sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro ai sensi dell'art. 166 del Codice.
Avvertimento del Garante contro l'uso del software spia "Graphite" e di sistemi analoghi per intercettare e utilizzare informazioni raccolte illecitamente
Avvertimento del Garante sull'uso del software spia "Graphite"
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene con un avvertimento rivolto a chiunque utilizzi il software spia denominato "Graphite", prodotto da Paragon Solutions ltd, o sistemi analoghi, nonché a chi impieghi le informazioni così raccolte. Il provvedimento nasce da notizie stampa e da segnalazioni di cittadini relative a possibili infiltrazioni in dispositivi mobili e alla compromissione di dati personali, anche di operatori dell'informazione.
Contesto fattuale e segnalazioni ricevute
L'Autorità richiama informazioni giornalistiche secondo cui il software, una volta installato su sistemi o dispositivi di comunicazione elettronica, sarebbe in grado di copiare ogni dato contenuto nel dispositivo e di operare senza interazione della vittima. Il veicolo dell'infiltrazione sarebbe stato un file PDF inoltrato in gruppi WhatsApp. Il Garante dà atto anche degli alert inviati da WhatsApp Ireland ltd agli utenti potenzialmente interessati, nell'ambito di attività di prevenzione frodi e tutela della riservatezza, nonché delle doglianze presentate da alcuni cittadini all'Autorità.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e l'art. 122 del Codice privacy, che consente l'archiviazione di informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, o l'accesso a informazioni già archiviate, solo previa espressione del consenso informato e con modalità semplificate, salvo le eccezioni tecniche limitate previste dalla stessa norma. Il Garante richiama anche la legge 3 agosto 2007, n. 124 sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e le disposizioni sulle intercettazioni contenute nel codice penale.
Valutazione dell'Autorità
Secondo il Garante, le intercettazioni di comunicazioni elettroniche, se non rientranti nelle finalità di sicurezza della Repubblica o di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, devono comunque rispettare la disciplina di protezione dei dati personali e, in particolare, le condizioni dell'art. 122 del Codice. Sulla base degli elementi noti, tali condizioni non sembrano ricorrere nel caso esaminato. Ne deriva che l'uso del software spia, o di sistemi di analoga specie, e l'utilizzo delle informazioni raccolte potrebbero integrare una violazione della normativa privacy.
Avvertimento ai sensi del GDPR e sanzioni
Il Garante adotta un avvertimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell'art. 154, comma 1, del Codice, rivolto a tutti i soggetti che dovessero utilizzare il software "Graphite" o analoghi strumenti, oppure utilizzare i dati con essi raccolti. L'Autorità precisa che tali condotte verosimilmente violano l'art. 122 del Codice e che la violazione è sanzionabile, ai sensi dell'art. 166 del Codice, con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro.
Opposizione e ulteriori attività
Il provvedimento precisa che resta riservata ogni ulteriore attività volta a individuare gli autori delle condotte. Contro il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso nei termini previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine dell'intervento e contesto fattuale
L'Autorità prende le mosse da notizie stampa su un software spia denominato "Graphite", prodotto da Paragon Solutions ltd, che una volta installato su sistemi o dispositivi di comunicazione elettronica sarebbe in grado di copiare ogni dato presente. Secondo quanto riportato, il software potrebbe agire senza interazione della vittima e sarebbe stato diffuso tramite un file PDF inoltrato in gruppi WhatsApp, con conseguente compromissione di dispositivi di alcuni cittadini italiani, inclusi operatori dell'informazione. WhatsApp Ireland ltd avrebbe inoltre inviato alert agli utenti potenzialmente colpiti per finalità di prevenzione frodi e tutela della riservatezza.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e, soprattutto, l'art. 122 del Codice privacy, che disciplina l'archiviazione di informazioni nell'apparecchio terminale o l'accesso a informazioni già archiviate, consentendoli solo con il consenso informato del contraente/utente o nelle limitate ipotesi tecniche indicate dalla norma. È richiamata anche la legge n. 124/2007 sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina delle intercettazioni telefoniche, nonché l'art. 166 del Codice privacy per il profilo sanzionatorio.
Valutazione del Garante sulle condotte descritte
Il Garante osserva che, al di fuori delle finalità di sicurezza della Repubblica e di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, le intercettazioni di comunicazioni elettroniche devono rispettare la normativa privacy e, in particolare, le condizioni dell'art. 122 del Codice. Alla luce degli elementi noti, l'Autorità ritiene che nel caso di specie tali condizioni non appaiano ricorrere, sicché l'uso del software o di sistemi analoghi, così come l'utilizzo delle informazioni raccolte tramite essi, verosimilmente integrino una violazione della disciplina.
Avvertimento e conseguenze sanzionatorie
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell'art. 154, comma 1, del Codice, il Garante rivolge un avvertimento a tutti coloro che dovessero utilizzare il software "Graphite", strumenti analoghi o i dati così ottenuti. Viene evidenziato che tali attività verosimilmente violano l'art. 122 del Codice e che la violazione è punita dall'art. 166 con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro.
Ulteriori sviluppi e rimedi
L'Autorità riserva ogni ulteriore attività volta all'individuazione degli autori delle condotte descritte. Viene inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
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