Provvedimenti a carattere generale n. 477 del 16/08/2025
Provvedimento del 16 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene d’urgenza su un reclamo relativo alla divulgazione in rete di filmati asseritamente estratti illecitamente da un sistema di videosorveglianza domestica e riferiti alla sfera privata e intima di un personaggio noto e della compagna. Rileva un trattamento illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione, sottolineando che le tutele sulla diffusione di dati attinenti alla vita sessuale e alla dignità delle persone valgono anche per i soggetti noti e per chiunque diffonda contenuti tramite social media. Per evitare un pregiudizio irreparabile, dispone il divieto definitivo di trattamento dei filmati e delle immagini, e avverte che un’ulteriore diffusione può integrare violazioni sanzionabili.
Divieto di trattamento e avvertimento sulla diffusione di filmati e immagini estratti illecitamente da videosorveglianza e relativi alla vita privata di un personaggio noto
Divieto di diffusione di filmati estratti da videosorveglianza e tutela della sfera intima
Il provvedimento interviene su una divulgazione di filmati e immagini asseritamente estratti illecitamente da un sistema di videosorveglianza domestica e diffusi in rete. Il Garante ritiene necessario tutelare in via immediata la riservatezza delle persone coinvolte, poiché i contenuti riguardano momenti di vita privata e la sfera intima di soggetti identificabili.
Contesto del reclamo e natura dei contenuti
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato il 13 agosto 2025 dal legale di Stefano De Martino, relativo a filmati che sarebbero stati acquisiti senza titolo e poi ulteriormente diffusi online. I contenuti, secondo quanto rappresentato e verificato in via preliminare, ritraggono il personaggio televisivo e la compagna nella loro abitazione, in circostanze riconducibili alla dimensione privata e affettiva.
Violazione dei principi del GDPR
Il Garante qualifica l’acquisizione e la diffusione dei filmati come trattamento illecito di dati personali, in contrasto con i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, cioè liceità, correttezza e minimizzazione. Viene richiamato anche il considerando 75 del Regolamento, che collega i trattamenti di dati personali a possibili danni fisici, materiali o immateriali, tra cui il pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza.
Dati relativi alla vita sessuale e regole deontologiche
Il provvedimento richiama la disciplina nazionale in tema di diffusione di dati afferenti alla sfera sessuale o comunque idonei a ledere la dignità delle persone, con riferimento agli artt. 136 e ss. del Codice e agli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Il Garante evidenzia che queste garanzie operano anche per informazioni riguardanti persone note, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 11, comma 2, delle Regole deontologiche.
Ambito soggettivo: non solo giornalisti
Viene sottolineato che il rispetto dei principi sulla diffusione di dati personali non riguarda soltanto i giornalisti professionisti, ma chiunque pubblichi o diffonda, anche occasionalmente, articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, compreso l’uso di piattaforme social. La previsione assume quindi una portata ampia, rilevante per tutti gli operatori che contribuiscano alla circolazione dei contenuti.
Misure adottate dal Garante
Considerata l’irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare dall’ulteriore circolazione dei filmati, anche in forma virale, il Garante dispone ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR la limitazione definitiva al trattamento, sotto forma di divieto di trattamento, del filmato e/o delle immagini oggetto del provvedimento. In aggiunta, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, formula un avvertimento circa la possibile illiceità di ulteriori diffusioni e la conseguente applicazione di provvedimenti, anche sanzionatori.
Urgenza, pubblicazione e rimedi
La decisione è adottata dal Presidente in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, in ragione della necessità di una tutela tempestiva non compatibile con la convocazione del Collegio. È disposta la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del provvedimento e contesto fattuale
Il provvedimento nasce da un reclamo presentato il 13 agosto 2025 dal legale di Stefano De Martino, relativo alla divulgazione di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione della compagna e poi acquisiti e diffusi in rete. I contenuti ritrarrebbero i soggetti in momenti di vita privata, attinenti alla sfera intima.
Valutazione di illiceità del trattamento
Il Garante qualifica l’acquisizione da parte di terzi e la divulgazione dei filmati come trattamento illecito di dati personali, in violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR. Richiama anche il considerando 75, evidenziando i rischi connessi ai trattamenti che possono arrecare danni alla reputazione, alla riservatezza o alla dignità, nonché le norme del Codice e delle Regole deontologiche in materia di diffusione di dati relativi alla vita sessuale o idonei a ledere la dignità.
Applicazione delle garanzie anche ai personaggi noti e ai non giornalisti
Il provvedimento ribadisce che le tutele previste per la diffusione di dati sensibili o intimi si applicano anche alle informazioni riguardanti persone note, richiamando l’art. 6, comma 2, e l’art. 11, comma 2, delle Regole deontologiche. Inoltre, il rispetto di tali principi è imposto non solo ai giornalisti professionisti, ma a chiunque pubblichi o diffonda, anche occasionalmente, articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, anche tramite piattaforme social.
Misure adottate: divieto e avvertimento
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante impone la limitazione definitiva al trattamento, sotto forma di divieto di trattamento, del filmato e/o delle immagini oggetto del provvedimento. Inoltre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, avverte che l’eventuale ulteriore diffusione può configurare violazioni della normativa e comportare provvedimenti anche sanzionatori.
Urgenza, pubblicazione e tutela giurisdizionale
La misura è adottata in via urgente, poiché non era possibile convocare tempestivamente il Collegio, richiamando l’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante. Viene inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice. È infine indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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