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Linee guida

Provvedimenti a carattere generale n. 467 del 04/08/2025

Provvedimento del 4 agosto 2025

Garante Privacy467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante interviene sulla diffusione non consensuale di un file audio estratto da una conversazione privata via chat riguardante un noto attore italiano. Richiama la tutela della corrispondenza privata ex art. 15 Cost., la natura di trattamento di dati personali della pubblicazione e il principio di essenzialità dell’informazione nel contesto giornalistico e della manifestazione del pensiero. Rivolge un avvertimento ai potenziali ulteriori diffonditori, segnalando che la reiterazione della divulgazione può integrare una violazione del GDPR e del Codice privacy, con possibili conseguenze sanzionatorie, e dispone la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Avvertimento ai potenziali utilizzatori contro l’ulteriore diffusione di un audio tratto da una conversazione privata di un noto attore

Avvertimento sulla diffusione di un audio tratto da conversazione privata

Il provvedimento interviene sulla diffusione non consensuale di un file audio estratto da una conversazione privata via chat, relativa a un noto attore italiano. Il Garante chiarisce che la pubblicazione dell’audio integra un trattamento di dati personali e che la vicenda impone di bilanciare il diritto alla riservatezza con la libertà di manifestazione del pensiero.

Contesto fattuale e tutela della riservatezza

L’Autorità prende atto della forte risonanza mediatica della vicenda e del fatto che il contenuto sia stato ulteriormente ripreso e condiviso sulle principali piattaforme social, anche con finalità di scherno. Richiama quindi la particolare tutela della corrispondenza privata garantita dall’art. 15 Cost., soprattutto quando i contenuti abbiano natura confidenziale o riguardino l’intimità della vita privata.

Qualificazione del trattamento e principi applicabili

Il Garante considera la pubblicazione dell’audio come trattamento di dati personali soggetto al rispetto dei principi del GDPR. Nel contesto della libertà di espressione, richiama il parametro dell’"essenzialità dell’informazione", rilevante anche con riferimento a persone note, quando le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo pubblico o sulla vita pubblica. In tal senso, il riferimento è all’art. 137 del Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Bilanciamento tra interesse pubblico e vita privata

Il provvedimento sottolinea che le informazioni divulgate attengono a profili del tutto estranei alla figura di pubblico rilievo dell’interessato e riguardano invece la sua sfera intima e affettiva. Ne deriva la necessità di evitare un’ulteriore compressione della sua vita privata in assenza di un’idonea esigenza di pubblico interesse.

Avvertimento ai potenziali diffonditori

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, il Garante rivolge un avvertimento ai potenziali utilizzatori dei dati personali dell’interessato. L’eventuale ulteriore diffusione dell’audio o di contenuti estratti da conversazioni private viene espressamente segnalata come comportamento che può verosimilmente violare il GDPR e il Codice, con le conseguenze anche sanzionatorie previste dall’ordinamento.

Pubblicazione e rimedi

Per le medesime ragioni, l’Autorità dispone la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice. Viene inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Contesto della vicenda e natura dei dati diffusi

Il provvedimento nasce dalla forte risonanza mediatica di un episodio che ha coinvolto un noto attore italiano. Oggetto della diffusione è un file audio estratto da una conversazione privata via chat, poi ulteriormente ripreso e condiviso da numerosi utenti, anche in forma ironica o denigratoria. Il Garante qualifica la pubblicazione dell’audio come trattamento di dati personali.

Tutela della corrispondenza privata e bilanciamento con la libertà di espressione

L’Autorità richiama la particolare protezione accordata alla corrispondenza privata dall’art. 15 Cost., soprattutto quando gli scambi hanno carattere confidenziale o attengono all’intimità della vita privata. Nel bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero, richiama il criterio dell’"essenzialità dell’informazione" di cui all’art. 137 del Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche giornalistiche, precisando che tale criterio opera anche per persone note quando le informazioni non siano rilevanti rispetto al loro ruolo pubblico.

Esigenza di protezione della sfera intima dell’interessato

Il Garante evidenzia che la divulgazione riguarda aspetti estranei alla figura pubblica dell’interessato e attinenti alla sua sfera intima e affettiva. Per tale ragione ritiene necessario evitare un’indebita compressione della vita privata derivante da ulteriori diffusione dell’audio o di suoi estratti, in assenza di idonee esigenze di pubblico interesse.

Avvertimento ai potenziali utilizzatori e possibili conseguenze

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, il Garante rivolge un avvertimento ai potenziali utilizzatori dei dati personali dell’interessato. L’eventuale ulteriore diffusione dell’audio o di contenuti estratti da conversazioni private viene indicata come condotta che può verosimilmente violare il Regolamento e il Codice, con possibili conseguenze anche sanzionatorie.

Pubblicazione del provvedimento e tutela giurisdizionale

Per le medesime ragioni il Garante dispone, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice, la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Viene inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

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