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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/888

Regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio del 28 aprile 2023 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova

Normativa europea32023R0888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro di misure restrittive dell’Unione nei confronti di soggetti responsabili o sostenitori di azioni che compromettono o minacciano la sovranità, l’indipendenza, la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza della Repubblica di Moldova. La misura centrale è il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione, con un sistema di deroghe autorizzabili dalle autorità competenti degli Stati membri. Il testo disciplina inoltre procedure di inserimento e riesame degli elenchi, obblighi di informazione e cooperazione tra Stati membri e Commissione, tutela dei dati personali e regime sanzionatorio nazionale.

Misure restrittive mirate contro persone, entità e organismi responsabili di azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova, con congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I, nonché alle persone e agli operatori dell’Unione coinvolti nell’attuazione delle misure di congelamento, autorizzazione, comunicazione e sanzione. Ha applicazione territoriale ampia: nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche/entità costituite secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Sono previste deroghe specifiche per esigenze di base, spese legali, costi di custodia/amministrazione, spese straordinarie, fini umanitari e taluni pagamenti dovuti in forza di decisioni o obbligazioni pregresse.

Misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova

Il regolamento istituisce un quadro uniforme di sanzioni economiche dell’Unione nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi ritenuti responsabili o comunque associati ad atti e politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nel Paese. La finalità è rendere effettive, in modo omogeneo in tutti gli Stati membri, le misure già previste dalla decisione PESC 2023/891, in particolare il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione dei soggetti designati.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti indicati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o a loro vantaggio. Nell’allegato I rientrano sia i soggetti responsabili di atti o politiche destabilizzanti, sia quelli che li sostengono, li compiono o vi sono associati.

Le condotte rilevanti comprendono, in particolare:

  • l’ostacolo o il grave pregiudizio al processo politico democratico, anche in relazione alle elezioni o al tentativo di sovvertire l’ordine costituzionale;
  • la pianificazione, direzione, partecipazione o agevolazione di manifestazioni violente o altri atti di violenza;
  • gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali.

Definizioni operative

L’articolo 1 contiene definizioni ampie e pratiche per l’applicazione delle misure. In particolare, definisce "fondi" e "risorse economiche" in senso molto esteso, il che consente di ricomprendere la quasi totalità delle utilità patrimoniali rilevanti. Vengono inoltre chiariti il concetto di "congelamento" e quello di "contratto o operazione", includendo pretese, garanzie, controgaranzie, richieste di esecuzione di sentenze e lodi arbitrali, e ogni operazione connessa o collegata.

Deroghe e autorizzazioni

Il regolamento non configura un blocco assoluto: gli articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono deroghe autorizzabili dalle autorità competenti.

L’articolo 3 consente lo svincolo o la messa a disposizione di beni congelati per:

  • esigenze di base del soggetto designato e dei familiari a carico, inclusi alimenti, locazione o mutuo, medicinali, cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze;
  • pagamento di onorari ragionevoli o spese legali;
  • costi di ordinaria gestione o custodia dei beni congelati;
  • spese straordinarie, previa notifica almeno due settimane prima a Commissione e altri Stati membri;
  • pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, per fini ufficiali.

L’articolo 4 prevede una disciplina umanitaria più specifica. La regola di cui al paragrafo 1 esclude dall’articolo 2, paragrafo 2, i fondi messi a disposizione da determinate organizzazioni e agenzie dell’Unione quando necessari per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova. Per gli altri casi, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali per fini umanitari; se non intervengono entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, l’autorizzazione si considera concessa. Le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate entro due settimane.

L’articolo 5 consente lo svincolo di fondi congelati per soddisfare crediti fondati su decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative antecedenti o esecutive, purché il pagamento sia destinato esclusivamente a crediti validamente riconosciuti, la decisione non favorisca soggetti in elenco e il riconoscimento non contrasti con l’ordine pubblico nazionale.

L’articolo 6 consente autorizzazioni per pagamenti dovuti da soggetti designati in base a contratti o obbligazioni sorte prima dell’inserimento nell’allegato I, a condizione che il pagamento sia effettivamente dovuto dal soggetto designato e non violi il divieto di mettere fondi a disposizione.

Operazioni su conti congelati

L’articolo 7 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali importi restino congelati. Sono inoltre ammessi l’accredito di interessi o altri profitti e i pagamenti dovuti in base a contratti o obbligazioni anteriori, nonché quelli derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, sempre con mantenimento del congelamento.

Obblighi di informazione, cooperazione e anti-elusione

L’articolo 8 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi obblighi di comunicazione immediata alle autorità competenti di qualsiasi informazione utile all’attuazione del regolamento, incluse informazioni su conti e importi congelati, nonché l’obbligo di cooperare nelle verifiche. Le informazioni sono trattate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.

L’articolo 9 vieta espressamente la partecipazione consapevole e deliberata ad attività di elusione delle misure restrittive. Questa clausola anti-aggiramento è centrale per la tenuta del regime sanzionatorio.

Responsabilità e tutela nelle operazioni di congelamento

L’articolo 10 tutela chi agisca in buona fede ritenendo conforme al regolamento il congelamento dei fondi o il rifiuto di renderli disponibili, escludendo responsabilità salvo il caso di negligenza. È altresì esclusa la responsabilità di chi non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare che le proprie azioni avrebbero violato il regolamento.

Effetti sulle controversie e onere della prova

L’articolo 11 stabilisce che non possono essere soddisfatte richieste collegate a contratti o operazioni incise, direttamente o indirettamente, dalle misure, incluse richieste di compensazione, garanzie e controgaranzie, se presentate da soggetti elencati o da chi agisce per loro conto. In tali procedimenti, l’onere di dimostrare che la richiesta non è vietata grava sul richiedente. Resta salvo il diritto al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali imposti dal regolamento.

Meccanismi di aggiornamento degli elenchi e identificazione dei soggetti

L’articolo 13 disciplina la procedura di aggiornamento dell’allegato I. Il Consiglio modifica l’elenco quando applica le misure a nuovi soggetti e deve comunicare il provvedimento, con i relativi motivi, direttamente o mediante avviso pubblico, offrendo la possibilità di presentare osservazioni. Se vengono presentate osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco va comunque riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

L’articolo 14 stabilisce che nell’allegato I devono comparire i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, gli elementi identificativi necessari. Per le persone fisiche sono indicabili, tra l’altro, nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, documenti identificativi, sesso, indirizzo, funzione o professione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, denominazione, dati di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

Sanzioni nazionali e attuazione

L’articolo 15 rimette agli Stati membri la definizione delle sanzioni per le violazioni del regolamento, imponendo che esse siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono inoltre adottare tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione e comunicare senza indugio alla Commissione le norme nazionali adottate e le loro successive modifiche.

Protezione dei dati personali

L’articolo 16 disciplina il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante per l’esecuzione dei compiti relativi alle modifiche degli elenchi e alla gestione dell’apparato sanzionatorio. È previsto anche il trattamento, nei limiti necessari, di dati relativi a reati, condanne penali e misure di sicurezza. Il testo richiama espressamente il regolamento (UE) 2018/1725 e, per i trattamenti nell’ordinamento generale, il regolamento (UE) 2016/679.

Autorità competenti, scambi informativi e ambito territoriale

L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di pubblicarne i recapiti sui siti web indicati nell’allegato II, comunicando alla Commissione ogni variazione. L’allegato II contiene anche l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. L’articolo 12 prevede un flusso informativo costante tra Commissione e Stati membri su fondi congelati, autorizzazioni, violazioni, problemi applicativi e decisioni giurisdizionali nazionali.

L’articolo 19 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche/entità/organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o operazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono ampie e sono funzionali sia al blocco dei beni sia alla disciplina delle eccezioni e delle controversie connesse.

Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o a loro vantaggio. L’allegato I include soggetti responsabili o sostenitori di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza, nonché soggetti associati a quelli designati.

Deroghe per esigenze di base, spese legali e spese straordinarie

L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati o la loro messa a disposizione per esigenze di base, onorari e spese legali ragionevoli, costi di mantenimento/custodia dei beni congelati, spese straordinarie e pagamenti connessi a missioni diplomatiche o consolari o a organizzazioni internazionali immuni. Per le spese straordinarie è richiesta una notifica preventiva di almeno due settimane alla Commissione e alle autorità degli altri Stati membri.

Deroghe umanitarie

L’articolo 4 prevede una deroga specifica per fondi o risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie dell’Unione sottoposte a valutazione per pilastro e con accordo quadro di partenariato finanziario, se necessari per scopi umanitari esclusivamente nella Repubblica di Moldova. In assenza di tale caso, le autorità competenti possono comunque concedere autorizzazioni specifiche o generali per fini umanitari; se non vi è risposta entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, l’autorizzazione si considera concessa.

Svincolo per decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative

L’articolo 5 consente, in deroga al congelamento, lo svincolo di fondi o risorse economiche per dare esecuzione a decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative, purché la decisione sia anteriore all’inserimento nell’allegato I o comunque esecutiva nel relativo Stato membro, i fondi servano esclusivamente a soddisfare crediti garantiti o riconosciuti dalla decisione, la decisione non avvantaggi soggetti elencati e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico.

Pagamenti dovuti in base a contratti o obbligazioni precedenti

L’articolo 6 permette, previo accertamento dell’autorità competente, lo svincolo di fondi congelati quando il pagamento è dovuto da un soggetto inserito in elenco in forza di un contratto o accordo concluso, o di un’obbligazione sorta, prima dell’inserimento nell’allegato I, a condizione che il pagamento sia effettuato dal soggetto designato e non violi il divieto di messa a disposizione di fondi.

Accrediti su conti congelati e interessi/pagamenti ammessi

L’articolo 7 consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati. Sono inoltre ammessi gli accrediti di interessi o altri profitti, pagamenti dovuti per contratti o obbligazioni anteriori e pagamenti in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, sempre che tali importi restino soggetti a congelamento.

Obblighi di cooperazione e comunicazione

L’articolo 8 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti informazioni utili all’applicazione del regolamento, comprese quelle su conti e importi congelati, e di collaborare alle verifiche. Le informazioni ricevute dalla Commissione sono condivise con gli Stati membri e utilizzate solo per gli scopi per cui sono state fornite.

Divieto di elusione e regole di responsabilità

L’articolo 9 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività volte a eludere le misure restrittive. L’articolo 10 esclude la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede, salvo negligenza, e di chi agisce senza sapere né avere motivo ragionevole di sospettare la violazione delle misure.

Domande giudiziarie e onere della prova

L’articolo 11 stabilisce che non sono soddisfatte le richieste connesse a contratti o operazioni colpiti dalle misure, incluse compensazioni, garanzie, controgaranzie e richieste analoghe, se presentate da soggetti elencati o da chi agisce per loro conto. L’onere di provare che la richiesta non è vietata grava su chi la presenta.

Scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri

L’articolo 12 disciplina la cooperazione informativa su fondi congelati, autorizzazioni rilasciate, problemi di violazione e applicazione e decisioni dei giudici nazionali. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente ogni informazione rilevante che possa incidere sull’efficace attuazione del regolamento.

Aggiornamento degli elenchi e riesame periodico

L’articolo 13 prevede che il Consiglio modifichi l’allegato I quando applica misure restrittive a nuovi soggetti, comunicando motivi e possibilità di presentare osservazioni. Il Consiglio riesamina le iscrizioni se vengono presentate osservazioni o nuove prove e, in ogni caso, l’allegato I va riesaminato almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Contenuto degli allegati

L’articolo 14 impone che nell’allegato I siano indicati i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, i dati identificativi necessari: per le persone fisiche, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di passaporto o carta d’identità, sesso, indirizzo e funzione/professione; per persone giuridiche, entità e organismi, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

Sanzioni nazionali

L’articolo 15 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e devono essere comunicate senza indugio alla Commissione, insieme a eventuali modifiche successive.

Trattamento dei dati personali

L’articolo 16 legittima il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante per le attività connesse alle modifiche dell’allegato I e alla pubblicazione/gestione dell’elenco sanzionatorio. È previsto anche il trattamento, solo nella misura necessaria, di dati relativi a reati, condanne e misure di sicurezza; i tre organi sono designati come titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Autorità competenti e comunicazioni

L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di pubblicarle sui siti web indicati nell’allegato II, comunicando alla Commissione tali designazioni e ogni successiva modifica. L’allegato II contiene anche l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea.

Applicazione territoriale e soggettiva

L’articolo 19 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche/entità/organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 20 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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