Regolamento (UE) 2023/916
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/916 della Commissione del 28 aprile 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Melocotón de Cieza (IGP)»]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/916 dispone la registrazione del nome "Melocotón de Cieza" come IGP nell’ambito del sistema di qualità dell’Unione per i prodotti agricoli e alimentari. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Con l’adozione del regolamento, il nome entra nel registro UE e beneficia della relativa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Melocotón de Cieza" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’iscrizione, a livello unionale, del nome "Melocotón de Cieza" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina aspetti produttivi sostanziali o requisiti tecnici ulteriori oltre alla registrazione del nome.
Registrazione di "Melocotón de Cieza" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/916 della Commissione, adottato il 28 aprile 2023, registra il nome "Melocotón de Cieza" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e recepisce l’esito favorevole della procedura di registrazione, in assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la registrazione del nome è stata disposta senza ulteriori passaggi controversi.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L’articolo 1 stabilisce che "Melocotón de Cieza" è registrato come IGP. Il nome identifica un prodotto classificato nella categoria 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che disciplina le modalità applicative del sistema di qualità previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione del nome
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro del nome "Melocotón de Cieza" come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
I considerando precisano che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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