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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/868

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione del 27 aprile 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi UE delle zone da cui è consentito l’ingresso di determinate partite avicole e di selvaggina da penna. La modifica risponde ai focolai recenti di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Cile e Stati Uniti, nonché al riesame della situazione epidemiologica in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. L’intervento consiste nella revisione puntuale delle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con inserimento, sostituzione o soppressione di numerose zone e con aggiornamento delle relative date di applicabilità. Non introduce sanzioni o nuove procedure generali, ma restringe o ripristina l’ammissibilità all’importazione in funzione della condizione sanitaria delle aree interessate.

Modifica gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica, nel quadro della normativa UE di sanità animale, alle partite di pollame, materiale germinale di pollame, nonché alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi o loro zone autorizzate all’ingresso nell’Unione. Il regolamento incide sugli elenchi geografici contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetti su Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti; le zone soggette a restrizioni per HPAI vengono escluse o riallineate in base alla situazione epidemiologica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione

Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinate partite avicole e di selvaggina da penna, in attuazione del quadro di sanità animale dell’Unione. La misura è adottata alla luce di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e delle informazioni epidemiologiche trasmesse da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti.

Contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese terzo, territorio o zona negli elenchi pertinenti. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le condizioni sanitarie per l’ingresso di tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi delle aree autorizzate.

Ragione dell’intervento

Dai considerando emerge che il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione nuovi focolai di HPAI nel pollame e hanno istituito zone di restrizione con misure di abbattimento totale. La Commissione valuta le informazioni ricevute e conclude che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso non deve essere autorizzato dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie di tali paesi a seguito dei recenti focolai. Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione prende anche atto dell’estinzione dei focolai e delle misure di pulizia e disinfezione, con conseguente aggiornamento delle zone elencate.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV conformemente all’allegato del nuovo regolamento.

Nell’allegato V sono aggiornati gli elenchi relativi a:

  • Canada: sostituzione delle righe CA-2.39 e CA-2.40; delle zone CA-2.74-CA-2.83; aggiunta delle zone CA-2.179-CA-2.183.
  • Cile: aggiunta delle zone CL-2.2-CL-2.7.
  • Regno Unito: aggiornamento puntuale di numerose zone GB-2.145 e seguenti, con sostituzione delle rispettive date di sospensione/ripristino.
  • Stati Uniti: aggiornamento di molteplici zone US-2.257 e seguenti, con sostituzione di date e aggiunta delle nuove zone US-2.451-US-2.455.

Nell’allegato XIV sono apportate modifiche parallele per le partite di prodotti rilevanti ai fini dell’ingresso nell’Unione, con la stessa logica geografica e temporale. In tale allegato le voci riportano, oltre a indicazioni per il pollame e i roditori (POU, RAT), anche le categorie GBM; per il Regno Unito e gli Stati Uniti vengono allineate numerose zone già elencate nell’allegato V, e per Canada e Cile vengono inserite le nuove aree soggette a restrizione o autorizzate.

Zone e delimitazioni territoriali

L’allegato contiene anche la descrizione analitica delle nuove aree territoriali. Per il Canada si tratta di municipalità in Ontario e Québec identificate con coordinate, raggio di protezione (3 km) e zona di sorveglianza (10 km). Per il Cile sono indicate regioni, province, comuni e comunità interessate, con coordinate geografiche e zone di protezione/sorveglianza. Per gli Stati Uniti le nuove zone sono descritte come aree circolari di 10 km centrate su specifiche coordinate GPS in New York, South Dakota e North Dakota.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione giustifica l’urgenza con il grave rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione e con la necessità di adeguare tempestivamente gli elenchi di importazione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi geografici per il pollame e i prodotti avicoli

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’allegato interviene sulle voci relative a Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, modificando le zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Base sanitaria e motivazione delle restrizioni

I considerando richiamano il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/692, precisando che l’ingresso nell’Unione è subordinato alla provenienza da paesi terzi, territori o zone inseriti negli elenchi autorizzati. A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Cile e Stati Uniti, la Commissione ritiene che non debba più essere autorizzato l’ingresso dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie locali.

Ripristino o aggiornamento di zone dopo la chiusura dei focolai

Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione prende atto delle informazioni epidemiologiche aggiornate e delle misure adottate, inclusa la politica di abbattimento totale e le operazioni di pulizia e disinfezione. Conclude che i focolai negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che le zone precedentemente sospese possono essere riallineate negli elenchi, secondo le nuove date riportate nell’allegato.

Dettaglio delle modifiche agli allegati V e XIV

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono sostituite o aggiunte numerose righe per le zone del Canada (CA-2.39, CA-2.40, CA-2.74-CA-2.83, CA-2.179-CA-2.183), del Cile (CL-2.2-CL-2.7), del Regno Unito (varie zone GB-2.145, GB-2.147, GB-2.150, GB-2.152, GB-2.154, GB-2.158, GB-2.163, GB-2.165, GB-2.172, GB-2.179, GB-2.184, GB-2.193-GB-2.195, GB-2.197-GB-2.198, GB-2.203-GB-2.204, GB-2.208, GB-2.213, GB-2.216-GB-2.217, GB-2.219, GB-2.224, GB-2.226-GB-2.227, GB-2.229-GB-2.230, GB-2.233, GB-2.238, GB-2.240-GB-2.241, GB-2.243-GB-2.244, GB-2.247, GB-2.249, GB-2.252, GB-2.254-GB-2.258, GB-2.260-GB-2.262, GB-2.265-GB-2.267, GB-2.270-GB-2.275, GB-2.282-GB-2.283, GB-2.286, GB-2.288, GB-2.291, GB-2.293-GB-2.294) e degli Stati Uniti (US-2.257, US-2.272, US-2.277-US-2.278, US-2.289-US-2.290, US-2.293-US-2.294, US-2.304, US-2.306, US-2.309, US-2.312, US-2.315, US-2.320-US-2.321, US-2.329-US-2.332, US-2.334, US-2.336, US-2.338, US-2.340-US-2.341, US-2.343-US-2.345, US-2.372-US-2.373, US-2.378, US-2.391-US-2.392, US-2.396, US-2.398, US-2.409, US-2.414, US-2.419, US-2.424, US-2.451-US-2.455), con aggiornamento delle date di inizio/fine applicazione e, per le nuove zone, con indicazione dei focolai e delle aree geografiche coinvolte.

Descrizione territoriale delle zone soggette a restrizione

L’allegato riporta, per ciascuna nuova o aggiornata zona, la descrizione geografica dettagliata: per il Canada le province e municipalità interessate, per il Cile le regioni, province, comuni e coordinate geografiche, per gli Stati Uniti gli stati, le contee e i raggi circolari di 10 km centrati su specifiche coordinate GPS. Tali descrizioni servono a delimitare le aree dalle quali l’ingresso nell’Unione resta sospeso o è disciplinato in base allo status sanitario.

Regime di efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva l’urgenza con il grave rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione e con la necessità di adeguare senza ritardo gli elenchi autorizzati.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazione di prodotti di origine animalecommercio internazionalesicurezza alimentare

Testo integrale

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