Regolamento (UE) 2023/868
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione del 27 aprile 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi UE delle zone da cui è consentito l’ingresso di determinate partite avicole e di selvaggina da penna. La modifica risponde ai focolai recenti di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Cile e Stati Uniti, nonché al riesame della situazione epidemiologica in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. L’intervento consiste nella revisione puntuale delle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con inserimento, sostituzione o soppressione di numerose zone e con aggiornamento delle relative date di applicabilità. Non introduce sanzioni o nuove procedure generali, ma restringe o ripristina l’ammissibilità all’importazione in funzione della condizione sanitaria delle aree interessate.
Modifica gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica, nel quadro della normativa UE di sanità animale, alle partite di pollame, materiale germinale di pollame, nonché alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi o loro zone autorizzate all’ingresso nell’Unione. Il regolamento incide sugli elenchi geografici contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetti su Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti; le zone soggette a restrizioni per HPAI vengono escluse o riallineate in base alla situazione epidemiologica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione
Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinate partite avicole e di selvaggina da penna, in attuazione del quadro di sanità animale dell’Unione. La misura è adottata alla luce di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e delle informazioni epidemiologiche trasmesse da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese terzo, territorio o zona negli elenchi pertinenti. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le condizioni sanitarie per l’ingresso di tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi delle aree autorizzate.
Ragione dell’intervento
Dai considerando emerge che il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione nuovi focolai di HPAI nel pollame e hanno istituito zone di restrizione con misure di abbattimento totale. La Commissione valuta le informazioni ricevute e conclude che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso non deve essere autorizzato dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie di tali paesi a seguito dei recenti focolai. Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione prende anche atto dell’estinzione dei focolai e delle misure di pulizia e disinfezione, con conseguente aggiornamento delle zone elencate.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV conformemente all’allegato del nuovo regolamento.
Nell’allegato V sono aggiornati gli elenchi relativi a:
- Canada: sostituzione delle righe CA-2.39 e CA-2.40; delle zone CA-2.74-CA-2.83; aggiunta delle zone CA-2.179-CA-2.183.
- Cile: aggiunta delle zone CL-2.2-CL-2.7.
- Regno Unito: aggiornamento puntuale di numerose zone GB-2.145 e seguenti, con sostituzione delle rispettive date di sospensione/ripristino.
- Stati Uniti: aggiornamento di molteplici zone US-2.257 e seguenti, con sostituzione di date e aggiunta delle nuove zone US-2.451-US-2.455.
Nell’allegato XIV sono apportate modifiche parallele per le partite di prodotti rilevanti ai fini dell’ingresso nell’Unione, con la stessa logica geografica e temporale. In tale allegato le voci riportano, oltre a indicazioni per il pollame e i roditori (POU, RAT), anche le categorie GBM; per il Regno Unito e gli Stati Uniti vengono allineate numerose zone già elencate nell’allegato V, e per Canada e Cile vengono inserite le nuove aree soggette a restrizione o autorizzate.
Zone e delimitazioni territoriali
L’allegato contiene anche la descrizione analitica delle nuove aree territoriali. Per il Canada si tratta di municipalità in Ontario e Québec identificate con coordinate, raggio di protezione (3 km) e zona di sorveglianza (10 km). Per il Cile sono indicate regioni, province, comuni e comunità interessate, con coordinate geografiche e zone di protezione/sorveglianza. Per gli Stati Uniti le nuove zone sono descritte come aree circolari di 10 km centrate su specifiche coordinate GPS in New York, South Dakota e North Dakota.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione giustifica l’urgenza con il grave rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione e con la necessità di adeguare tempestivamente gli elenchi di importazione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi geografici per il pollame e i prodotti avicoli
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’allegato interviene sulle voci relative a Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, modificando le zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Base sanitaria e motivazione delle restrizioni
I considerando richiamano il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/692, precisando che l’ingresso nell’Unione è subordinato alla provenienza da paesi terzi, territori o zone inseriti negli elenchi autorizzati. A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Cile e Stati Uniti, la Commissione ritiene che non debba più essere autorizzato l’ingresso dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie locali.
Ripristino o aggiornamento di zone dopo la chiusura dei focolai
Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione prende atto delle informazioni epidemiologiche aggiornate e delle misure adottate, inclusa la politica di abbattimento totale e le operazioni di pulizia e disinfezione. Conclude che i focolai negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che le zone precedentemente sospese possono essere riallineate negli elenchi, secondo le nuove date riportate nell’allegato.
Dettaglio delle modifiche agli allegati V e XIV
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono sostituite o aggiunte numerose righe per le zone del Canada (CA-2.39, CA-2.40, CA-2.74-CA-2.83, CA-2.179-CA-2.183), del Cile (CL-2.2-CL-2.7), del Regno Unito (varie zone GB-2.145, GB-2.147, GB-2.150, GB-2.152, GB-2.154, GB-2.158, GB-2.163, GB-2.165, GB-2.172, GB-2.179, GB-2.184, GB-2.193-GB-2.195, GB-2.197-GB-2.198, GB-2.203-GB-2.204, GB-2.208, GB-2.213, GB-2.216-GB-2.217, GB-2.219, GB-2.224, GB-2.226-GB-2.227, GB-2.229-GB-2.230, GB-2.233, GB-2.238, GB-2.240-GB-2.241, GB-2.243-GB-2.244, GB-2.247, GB-2.249, GB-2.252, GB-2.254-GB-2.258, GB-2.260-GB-2.262, GB-2.265-GB-2.267, GB-2.270-GB-2.275, GB-2.282-GB-2.283, GB-2.286, GB-2.288, GB-2.291, GB-2.293-GB-2.294) e degli Stati Uniti (US-2.257, US-2.272, US-2.277-US-2.278, US-2.289-US-2.290, US-2.293-US-2.294, US-2.304, US-2.306, US-2.309, US-2.312, US-2.315, US-2.320-US-2.321, US-2.329-US-2.332, US-2.334, US-2.336, US-2.338, US-2.340-US-2.341, US-2.343-US-2.345, US-2.372-US-2.373, US-2.378, US-2.391-US-2.392, US-2.396, US-2.398, US-2.409, US-2.414, US-2.419, US-2.424, US-2.451-US-2.455), con aggiornamento delle date di inizio/fine applicazione e, per le nuove zone, con indicazione dei focolai e delle aree geografiche coinvolte.
Descrizione territoriale delle zone soggette a restrizione
L’allegato riporta, per ciascuna nuova o aggiornata zona, la descrizione geografica dettagliata: per il Canada le province e municipalità interessate, per il Cile le regioni, province, comuni e coordinate geografiche, per gli Stati Uniti gli stati, le contee e i raggi circolari di 10 km centrati su specifiche coordinate GPS. Tali descrizioni servono a delimitare le aree dalle quali l’ingresso nell’Unione resta sospeso o è disciplinato in base allo status sanitario.
Regime di efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva l’urgenza con il grave rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione e con la necessità di adeguare senza ritardo gli elenchi autorizzati.
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