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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/861

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/861 della Commissione del 26 aprile 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, in via urgente, la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana contenuta nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione riflette l'evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri, con nuove delimitazioni, riclassificazioni e soppressioni di aree in particolare in Lettonia, Polonia, Germania e altri Paesi interessati. L'atto sostituisce integralmente l'allegato I e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per aggiornare le zone soggette a restrizioni in relazione alla peste suina africana.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare la delimitazione e la riclassificazione di zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria, Romania e altri territori elencati. Le modifiche tengono conto dell'evoluzione epidemiologica e incidono sulle misure applicabili a suini detenuti e selvatici e ai relativi movimenti; il regolamento richiama anche il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per l'interpretazione del riferimento all'Unione nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/861 della Commissione aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana. L'intervento si fonda sull'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e risponde alla necessità di adeguare rapidamente la regionalizzazione alla situazione epidemiologica in continua evoluzione.

Contesto e finalità della modifica

La peste suina africana è descritta come una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti rilevanti sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti nell'Unione e verso i paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/594 prevede misure speciali di controllo applicabili per un periodo limitato agli Stati membri o alle aree elencate negli allegati I e II. Il presente atto interviene perché la situazione epidemiologica, soprattutto in alcuni Stati membri, è mutata dopo l'ultima modifica dell'allegato I apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/835.

Criteri usati per la ridefinizione delle zone

Le modifiche alle zone soggette a restrizioni I, II e III devono basarsi, secondo i considerando, sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro nel suo complesso, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi di definizione geografica e sugli orientamenti UE condivisi in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Devono inoltre essere tenute in considerazione le norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, nonché le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Principali adeguamenti territoriali

Il regolamento evidenzia un nuovo focolaio in un suino selvatico in Lettonia e, per effetto di ciò, la necessità di innalzare il livello di restrizione di alcune aree già prossime alla zona colpita, riclassificando tratti territoriali da zona I a zona II e ridefinendo i confini delle aree interessate.

Per la Polonia, invece, la Commissione prende atto del miglioramento della situazione in alcune zone, in particolare in relazione ai suini selvatici, e della mancata presenza di focolai negli ultimi dodici mesi in talune aree. Di conseguenza, alcune zone delle regioni Mazowieckie, Precarpazia e Piccola Polonia passano da zona II a zona I; altre aree della Precarpazia vengono soppresse dagli elenchi della zona I.

L'allegato contiene inoltre un'estesa ridefinizione delle zone in Germania, Estonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e altri Stati membri, con delimitazioni molto dettagliate per regioni, province, comuni, distretti, comprensori o unità di gestione faunistica.

Portata pratica dell'allegato

L'allegato I, sostituito integralmente, costituisce la base territoriale per l'applicazione delle misure di controllo della peste suina africana previste dal regolamento (UE) 2023/594 e dagli atti collegati. La corretta identificazione della zona di appartenenza è decisiva per gli obblighi e le limitazioni che possono incidere su movimentazione, gestione degli allevamenti, controllo della fauna selvatica e commercio intra-UE.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l'urgenza dell'intervento, motivata dalla dinamicità della situazione epidemiologica nell'Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I sulle zone soggette a restrizioni

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Motivazione della revisione territoriale

I considerando richiamano l'evoluzione della situazione epidemiologica, l'insorgenza di nuovi focolai in suini selvatici in Lettonia, il miglioramento della situazione in alcune aree della Polonia e la necessità di adeguare le zone in base a criteri scientifici, orientamenti UE e norme WOAH.

Rimodulazione delle zone in Lettonia e Polonia

In Lettonia alcune aree vengono riclassificate da zona I a zona II e ridefinite per effetto di un nuovo focolaio; in Polonia alcune aree passano da zona II a zona I, altre vengono soppresse dagli elenchi, in ragione dell'assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e dell'efficacia delle misure di controllo.

Conferma e ampliamento delle restrizioni in altri Stati membri

L'allegato aggiorna le delimitazioni di numerose zone in Germania, Estonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e altri Stati membri, distinguendo aree di restrizione I, II e III secondo l'evoluzione del rischio epidemiologico.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio intracomunitariomisure di controllo delle malattiemovimentazione di animali e prodotti di origine animale

Testo integrale

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