Regolamento (UE) 2023/886
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/886 del Consiglio del 28 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/886 aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per la situazione in Myanmar/Birmania. A seguito del riesame periodico dell’elenco, il Consiglio modifica le informazioni relative a 24 persone e a un’entità, mantenendo e rafforzando il quadro sanzionatorio esistente. Il regolamento è immediatamente applicabile dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sulle misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, con aggiornamento di 24 persone e 1 entità inserite in elenco.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione verso il Myanmar/Birmania previste dal regolamento (UE) n. 401/2013, in particolare all’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a restrizioni contenuto nell’allegato IV. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione. L’intervento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna i dati identificativi e i motivi di inserimento di soggetti già elencati; non risultano esclusioni specifiche nel testo fornito.
Modifica delle misure restrittive per il Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/886 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Myanmar/Birmania, aggiornando l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Il provvedimento si colloca nel quadro delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione politica e dei gravi abusi dei diritti umani seguiti al colpo di Stato militare del 1o febbraio 2021.
Contesto e finalità
Il Consiglio afferma di aver riesaminato l’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive e di aver riscontrato la necessità di modificare le informazioni relative a 24 persone e a un’entità. Le motivazioni riportate nell’allegato richiamano, in modo ricorrente, il coinvolgimento nel colpo di Stato, nel funzionamento del Consiglio di amministrazione dello Stato, nella repressione di oppositori e manifestanti, nonché in gravi violazioni dei diritti umani e in azioni che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto.
Ambito dell’intervento
L’intervento non crea un nuovo regime, ma aggiorna le voci dell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis. Le modifiche riguardano sia persone fisiche sia una persona giuridica/entità, con sostituzione integrale delle relative voci.
Obbligo di aggiornamento dell’allegato IV
L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato IV conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Sul piano pratico, ciò comporta l’aggiornamento dei dati identificativi e dei motivi di inserimento dei soggetti elencati, che restano sottoposti alle misure restrittive previste dal regolamento base.
Persone fisiche interessate
L’allegato sostituisce le voci di 24 persone, tra cui alti ufficiali del Tatmadaw, membri del Consiglio di amministrazione dello Stato e ministri del governo insediato dopo il colpo di Stato. Le motivazioni evidenziano, a seconda dei casi, responsabilità per:
- atrocità e gravi violazioni dei diritti umani contro la popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine;
- repressione di civili e manifestanti pacifici, arresti e detenzioni arbitrarie;
- limitazioni alla libertà di espressione, all’accesso alle informazioni e alla libertà di riunione;
- partecipazione alle decisioni del Consiglio di amministrazione dello Stato e sostegno al rovesciamento del governo democraticamente eletto;
- atti repressivi, propaganda, controllo dei media e restrizioni su internet;
- responsabilità per bombardamenti, attacchi militari e altre violenze su larga scala.
In diversi casi sono riportate anche date di inserimento nell’elenco originario, cariche attuali o pregresse e dati identificativi quali data di nascita, cittadinanza, numeri di documento e alias.
Entità interessata: Forest Products Joint Venture Corporation Limited
La voce relativa a Forest Products Joint Venture Corporation Limited viene sostituita con una descrizione più dettagliata. L’entità è qualificata come joint venture attiva nel settore del legname, in particolare nella trasformazione di teak e legno duro. Il testo sottolinea che, pur essendo formalmente una società pubblica, è controllata dallo Stato tramite partecipazioni detenute dal ministero competente e dalla Myanma Timber Enterprise, nonché tramite la facoltà di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione.
Dopo il colpo di Stato, il regime militare avrebbe acquisito il controllo delle imprese di Stato e ne trarrebbe vantaggio. La FPJVC viene dunque considerata sotto il controllo del Tatmadaw e fonte di introiti a suo favore, contribuendo alla capacità del regime di proseguire attività che compromettono democrazia e Stato di diritto.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato dal 28 aprile 2023.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce le voci relative a 24 persone fisiche e a un’entità inserite nell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive di cui all’articolo 4 bis del regolamento base.
Riesame dell’elenco e motivi della modifica
Nei considerando il Consiglio afferma di aver riesaminato l’elenco contenuto nell’allegato IV e di aver ritenuto opportuno modificare le informazioni concernenti 24 persone e un’entità. Le motivazioni richiamano, per vari soggetti, il coinvolgimento nel colpo di Stato del 1o febbraio 2021, nel governo militare, nella repressione politica e in gravi violazioni dei diritti umani.
Voci riguardanti le persone fisiche
L’allegato sostituisce le voci di 24 persone già inserite nell’elenco, aggiornandone dati identificativi, cariche, alias e motivi dell’inserimento. Le nuove o aggiornate indicazioni riguardano, tra gli altri, appartenenti al Tatmadaw, membri del Consiglio di amministrazione dello Stato, ministri e alti responsabili di repressione, propaganda, restrizioni delle libertà fondamentali e violazioni dei diritti umani.
Voce riguardante l’entità Forest Products Joint Venture Corporation Limited
L’allegato sostituisce la voce relativa alla Forest Products Joint Venture Corporation Limited, descritta come attiva nell’industria del legname e controllata dallo Stato. Il motivo dell’inserimento aggiornato evidenzia che, dopo il colpo di Stato, il regime militare avrebbe acquisito il controllo delle imprese di Stato, tra cui FPJVC, traendone vantaggio e generando introiti a sostegno delle proprie attività.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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