Circolare numero 153 del 9-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene in materia di autoconguaglio contributivo, richiamando le istruzioni già fornite con le circolari n. 182/1994 e n. 257/1995. Dopo aver ribadito che l’eventuale eccedenza versata per un anno può essere compensata, in linea di principio, solo con la contribuzione dovuta per l’anno successivo sull’imponibile eccedente il minimale, introduce una deroga: le somme che residuano e che avrebbero diritto a rimborso possono essere impiegate anche per coprire debiti contributivi relativi ad anni successivi a quelli considerati nella precedente circolare n. 257/1995.
Utilizzo delle somme rimborsabili per coprire debiti contributivi successivi
Autoconguaglio contributivo e utilizzo delle somme rimborsabili
La circolare interviene per integrare le istruzioni già dettate in materia di autoconguaglio contributivo, alla luce delle esigenze rappresentate dalle categorie interessate. Il testo si limita a precisare il regime di utilizzo delle eccedenze contributive e la possibilità di impiego delle somme rimborsabili per debiti successivi.
Quadro normativo e precedenti istruzioni
La circolare richiama le disposizioni contenute nelle circolari n. 182 del 10 giugno 1994 e n. 257 del 6 ottobre 1995, che avevano disciplinato la trattazione delle domande di autoconguaglio. In particolare, la n. 257 aveva già chiarito che il contributo versato in eccedenza per un dato anno poteva essere compensato soltanto con la contribuzione dovuta per l’anno successivo, sia a titolo di acconto sia a titolo di saldo, sull’imponibile eccedente il minimale.
Regola della compensazione e rimborso dell’eventuale residuo
La circolare conferma la regola secondo cui l’eccedenza contributiva può essere utilizzata in compensazione con i debiti contributivi dell’anno successivo riferiti all’imponibile oltre il minimale. Qualora, dopo tale operazione, permangano somme a favore del contribuente, esse possono essere ammesse al rimborso, sempre che non sussistano ostacoli alla restituzione.
Nuova possibilità di utilizzo per anni successivi
La novità introdotta consiste nell’estensione della facoltà di utilizzo delle somme per cui sussiste il diritto al rimborso. Tali somme possono infatti essere impiegate non solo secondo il meccanismo già previsto dalla circolare n. 257/1995, ma anche per la copertura di debiti per contributi eccedenti il minimale dovuti per anni successivi a quello considerato nella precedente circolare. La circolare accoglie così le istanze delle categorie, ampliando l’ambito operativo delle somme rimborsabili.
Punti principali
Richiamo delle precedenti circolari
Vengono richiamate le circolari n. 182 del 10 giugno 1994 e n. 257 del 6 ottobre 1995, che avevano già disciplinato le modalità di trattazione delle domande di autoconguaglio.
Regola generale sulla compensazione dell’eccedenza
La circolare ribadisce quanto già chiarito nella n. 257/1995: il contributo versato in eccedenza per un determinato anno può essere conguagliato solo con la contribuzione dovuta, a titolo di acconto o di saldo, sull’imponibile eccedente il minimale per l’anno successivo.
Rimborso delle somme residue
Se, dopo la compensazione, rimangono ancora somme a favore del contribuente, tali somme possono essere ammesse al rimborso, purché non ostino altre cause.
Estensione dell’utilizzo delle somme rimborsabili
Accogliendo le istanze delle categorie interessate, viene consentito che le somme aventi diritto al rimborso possano essere utilizzate anche per coprire debiti relativi a contributi eccedenti il minimale dovuti per anni successivi rispetto a quello indicato nella circolare n. 257/1995.
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