Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 152 del 9-7-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione, in agricoltura, dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991 per l’assunzione di operai agricoli iscritti nelle liste di mobilità. Vengono distinti i casi di assunzione a tempo determinato, trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e assunzione diretta a tempo indeterminato, con indicazione delle misure contributive applicabili e dei codici da utilizzare nei modelli Acc.1/OTI e Acc.1/OTD. La circolare precisa inoltre che alcuni codici risultano non più operativi perché assorbiti da altre fattispecie, e richiama le sedi al corretto utilizzo dei codici 32 e 33 per le assunzioni a tempo indeterminato.

Chiarimenti sui benefici contributivi per assunzioni di lavoratori agricoli in mobilità

Benefici contributivi per assunzioni in agricoltura di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sui benefici contributivi spettanti ai datori di lavoro agricolo che assumono operai iscritti nelle liste di mobilità, alla luce delle difficoltà operative segnalate dalle Sedi dopo la circolare n. 89 del 18 dicembre 1992. Il documento richiama il quadro normativo della legge n. 223/1991 e precisa le modalità di tariffazione contributiva nei diversi casi di assunzione.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina viene ricondotta principalmente a due disposizioni:

  • art. 8, comma 2, per le assunzioni con contratto a tempo determinato dei lavoratori in mobilità, fino a un massimo di 12 mesi;
  • art. 25, comma 9, per le assunzioni dirette a tempo indeterminato dalle liste di mobilità.

La circolare richiama inoltre l’art. 8, comma 4, relativo al contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità, spettante nei casi previsti dalla norma, e precisa che per le modalità di calcolo del contributo nelle aziende agricole occorre fare riferimento alle circolari n. 252/92, n. 39/94 e n. 152/95.

Assunzioni con contratto a tempo determinato

Per i rapporti a tempo determinato di lavoratori iscritti in mobilità:

  • il contratto può avere durata non superiore a 12 mesi;
  • la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955 e successive modificazioni.

Se il contratto a termine viene trasformato in contratto a tempo indeterminato nel corso del rapporto:

  • l’agevolazione contributiva continua per ulteriori 12 mesi;
  • si aggiunge anche il beneficio previsto dall’art. 8, comma 4, ossia il contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Assunzioni dirette a tempo indeterminato

Per i lavoratori assunti direttamente dalle liste di mobilità con contratto a tempo indeterminato:

  • per i primi 18 mesi la contribuzione dovuta dal datore di lavoro è quella prevista per gli apprendisti;
  • se l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato e non opera la causa ostativa di cui all’art. 8, comma 1, il datore di lavoro può chiedere anche la corresponsione del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità.

La circolare chiarisce quindi che l’agevolazione principale per queste assunzioni è quella dei 18 mesi di contribuzione ridotta, con possibile cumulo, nei casi ammessi, con il contributo mensile aggiuntivo.

Istruzioni operative e codici nei modelli

Ai fini della corretta gestione nei modelli Acc.1/OTI e Acc.1/OTD, la circolare richiama le sigle distintive già istituite e ne indica l’utilizzo:

  • codice 16 MD: OTD assunto fino a 12 mesi, lavoratore italiano;
  • codice 17 LE-MD: OTD assunto fino a 12 mesi, lavoratore extra-comunitario;
  • codice 18 MI: rapporto OTD trasformato a tempo indeterminato, lavoratore italiano;
  • codice 19 LE-MI: trasformazione di OTD a tempo indeterminato, lavoratore extra-comunitario;
  • codice 32 IM: operaio assunto a tempo indeterminato, lavoratore italiano;
  • codice 33 LE-IM: operaio assunto a tempo indeterminato, lavoratore extra-comunitario;
  • codice 20 MN e codice 21 LE-MN: lavoratore assunto a tempo indeterminato volontariamente ai sensi dell’art. 8, comma 4.

Codici non operativi e corrette modalità di tariffazione

La circolare afferma espressamente che i codici 20 e 21 devono considerarsi non operativi, perché le fattispecie ad essi riferite sono assorbite da quelle già ricomprese nei codici 32 e 33. Di conseguenza, per le dichiarazioni trimestrali di manodopera Mod. Acc.1/OTI presentate dai datori di lavoro che effettuano assunzioni dirette a tempo indeterminato dalle liste di mobilità, le Sedi devono utilizzare i codici 32 e 33.

La precisazione è rilevante ai fini della corretta tariffazione contributiva e dell’allineamento delle procedure amministrative alle fattispecie effettivamente agevolate.

Effetti della misura contributiva

La circolare chiarisce infine che l’utilizzo dei codici e delle agevolazioni incide soltanto sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro. La contribuzione dovuta dal lavoratore resta invece integrale e non subisce riduzioni.

Punti principali

Finalità della circolare

La circolare interviene per superare le difficoltà applicative segnalate da alcune Sedi dopo la circolare n. 89 del 18 dicembre 1992, relativa ai benefici contributivi per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Fornisce quindi chiarimenti e istruzioni operative vincolanti per la tariffazione contributiva.

Assunzioni a tempo determinato

Per le assunzioni di lavoratori in mobilità con contratto a tempo determinato, l’art. 8, comma 2, consente un rapporto di durata non superiore a 12 mesi. In questo caso la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955 e successive modificazioni. Se il contratto a termine viene trasformato in contratto a tempo indeterminato nel corso del rapporto, l’agevolazione contributiva continua per ulteriori 12 mesi e si aggiunge il beneficio di cui all’art. 8, comma 4.

Assunzioni a tempo indeterminato

Per le assunzioni dirette dalle liste di mobilità a tempo indeterminato, l’art. 25, comma 9, prevede che per i primi 18 mesi la quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro sia quella stabilita per gli apprendisti. Inoltre, quando l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato e non opera la preclusione prevista dall’art. 8, comma 1, il datore di lavoro ha diritto anche al contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Determinazione del contributo mensile

Per il calcolo e la corresponsione del contributo mensile riconosciuto nelle aziende agricole, la circolare rinvia alle circolari n. 252/92, n. 39/94 e n. 152/95, che disciplinano le modalità cui devono attenersi i datori di lavoro agricolo.

Codici e sigle da utilizzare nei modelli

Nei modelli Acc.1/OTI e Acc.1/OTD sono previste sigle distintive introdotte con la circolare ex SCAU n. 89 del 18/12/1992. Le fattispecie indicate sono: OTD fino a 12 mesi (art. 8, comma 2) con codici 16 MD per lavoratori italiani e 17 LE-MD per extra-comunitari; trasformazione da OTD a tempo indeterminato (art. 8, comma 2) con codici 18 MI e 19 LE-MI; assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9) con codici 32 IM e 33 LE-IM; assunzione a tempo indeterminato volontaria (art. 8, comma 4) con codici 20 MN e 21 LE-MN.

Codici non operativi e istruzioni alle Sedi

La circolare precisa che i codici 20 e 21, relativi alle sigle MN ed LE-MN, devono considerarsi non operativi, poiché le relative fattispecie risultano assorbite da quelle identificate dai codici 32 e 33 (sigle IM ed LE-IM). Pertanto, per le dichiarazioni trimestrali di manodopera Mod. Acc.1/OTI presentate dai datori di lavoro che assumono direttamente a tempo indeterminato dalle liste di mobilità, le Sedi devono acquisire i codici 32 e 33.

Incidenza sulla contribuzione

L’attivazione dei codici incide soltanto sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro, mentre la contribuzione a carico del lavoratore resta dovuta per intero.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.