Circolare numero 154 del 10-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare la disciplina introdotta dalla legge n. 662/1996 in materia di indebiti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 1995, alla luce della sentenza della Cassazione n. 2333/1997. Vengono precisati i casi in cui è possibile o meno operare compensazioni tra crediti e debiti del pensionato, il regime degli indebiti derivanti da sentenze provvisoriamente esecutive e quello degli indebiti già dichiarati ripetibili con sentenze passate in giudicato. Si ribadisce inoltre che i recuperi devono avvenire senza interessi, entro il limite di un quinto della pensione e senza applicare la tutela del trattamento minimo prevista dall’art. 69 della legge n. 153/1969.
Applicazione dell'art. 1, commi 260-265, legge n. 662/1996 sul recupero degli indebiti pensionistici
Recupero degli indebiti pensionistici ai sensi della legge n. 662/1996
La circolare fornisce precisazioni operative sull’applicazione dell’art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997. La materia riguarda gli indebiti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 1995 e la disciplina della loro ripetibilità o irripetibilità in funzione del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nel 1995, salvo il dolo.
Compensazione tra debiti e crediti del pensionato
La circolare distingue le ipotesi in cui debito e credito fanno capo allo stesso pensionato. Se si tratta di prestazioni dovute a diverso titolo, oppure allo stesso titolo ma per periodi non coincidenti neppure in parte, non è consentito il recupero dell’indebito mediante compensazione con le somme da corrispondere. In tali casi, infatti, l’eventuale compensazione equivarrebbe comunque a un recupero, che non è ammissibile quando l’azione di ripetizione non può essere esercitata; se invece l’azione di ripetizione è possibile, il recupero deve seguire le modalità previste dall’art. 1, comma 262, della legge n. 662/1996.
Diversamente, quando debito e credito riguardano prestazioni erogate allo stesso titolo e per periodi coincidenti in tutto o in parte, l’indebito deve essere recuperato sulle somme a credito del pensionato, poiché le somme già corrisposte indebitamente sono considerate anticipazioni di quelle da liquidare. Il medesimo criterio vale anche quando una prestazione è stata erogata in luogo di un’altra per periodi coincidenti, come nel caso dell’assegno di invalidità corrisposto oltre la scadenza in un periodo in cui spettava la pensione di vecchiaia.
Rapporti con gli eredi e con il dante causa
La circolare chiarisce che non può procedersi al recupero dell’indebito costituitosi a carico del dante causa sui ratei maturati e non riscossi spettanti agli eredi, quando tali ratei si riferiscano a prestazioni dovute a diverso titolo oppure allo stesso titolo ma per periodi non coincidenti neppure in parte. Anche in questo caso, la compensazione produrrebbe un recupero non compatibile con i limiti della disciplina richiamata.
Sentenze provvisoriamente esecutive e giudicato
Restano fuori dal campo di applicazione della legge n. 662/1996 i pagamenti di pensione eseguiti in forza di sentenze provvisoriamente esecutive e divenuti indebiti in seguito a una successiva sentenza favorevole all’Istituto. La ragione è che la normativa in esame riguarda rapporti di natura sostanziale e non processuale; pertanto, in queste ipotesi, il recupero deve avvenire secondo l’art. 2033 del codice civile, anche nei confronti degli eredi.
Parimenti, le disposizioni della legge n. 662/1996 non si applicano agli indebiti maturati fino al 31 dicembre 1995 già dichiarati ripetibili con sentenze passate in giudicato.
Modalità del recupero: senza interessi e nei limiti di un quinto
La circolare ribadisce infine che, per le prestazioni corrisposte indebitamente per periodi precedenti il 1 gennaio 1996, il recupero deve essere effettuato in ogni caso, anche nei casi di dolo, ma senza interessi, come espressamente stabilito dall’art. 1, comma 262, della legge n. 662/1996. Il recupero deve essere operato nei limiti di un quinto della pensione e non trova applicazione la disposizione dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che salvaguarda l’importo corrispondente al trattamento minimo.
Punti principali
Ambito della disciplina della legge n. 662/1996
La circolare ricorda che le disposizioni dell’art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 sostituiscono, per le prestazioni indebitamente erogate entro il 31 dicembre 1995, le precedenti norme richiamate dalla Cassazione. La ripetibilità dell’indebito dipende dal reddito imponibile IRPEF del pensionato nell’anno 1995, salvo i casi di dolo.
Compensazione tra crediti e debiti dello stesso pensionato
Quando debito e credito riguardano prestazioni dovute a diverso titolo, oppure allo stesso titolo ma per periodi non coincidenti neppure in parte, non è possibile recuperare l’indebito mediante compensazione sulle somme da corrispondere. Se invece le prestazioni sono dovute allo stesso titolo per periodi coincidenti in tutto o in parte, le somme indebitamente corrisposte vanno recuperate sulle somme a credito, perché devono considerarsi anticipazioni di quanto dovuto.
Ipotesi particolari di prestazioni coincidenti o sostitutive
Lo stesso criterio di recupero mediante compensazione si applica anche quando le somme indebitamente corrisposte riguardano prestazioni erogate in luogo di altre per periodi coincidenti, ad esempio nel caso di assegno di invalidità pagato oltre la scadenza in periodi per i quali spetta la pensione di vecchiaia.
Debito del dante causa e crediti degli eredi
Non è possibile compensare il debito del pensionato deceduto con i ratei maturati e non riscossi spettanti agli eredi, quando tali ratei si riferiscono a prestazioni dovute a diverso titolo oppure allo stesso titolo ma per periodi non coincidenti. In tali casi la compensazione determinerebbe comunque un recupero non ammesso in quelle situazioni in cui l’azione di ripetizione non sia esperibile.
Prestazioni corrisposte in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei commi 260-265 i pagamenti effettuati in forza di sentenze provvisoriamente esecutive, poi divenuti indebiti per effetto di una successiva sentenza favorevole all’Istituto. Tali somme devono essere recuperate ai sensi dell’art. 2033 c.c., anche nei confronti degli eredi.
Sentenze passate in giudicato
La disciplina della legge n. 662/1996 non si applica agli indebiti maturati entro il 31 dicembre 1995 già dichiarati ripetibili con sentenze passate in giudicato.
Modalità e limiti del recupero
Per i recuperi relativi a prestazioni corrisposte indebitamente per periodi precedenti il 1 gennaio 1996, la legge impone il recupero in ogni caso, anche nei casi di dolo, ma senza interessi. Il recupero va effettuato entro il limite di un quinto della pensione e non si applica la salvaguardia dell’importo corrispondente al trattamento minimo prevista dall’art. 69 della legge n. 153/1969.
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