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Circolare

Circolare numero 155 del 10-7-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il perimetro della pesca marittima e dell'acquacoltura ai fini previdenziali. Ribadisce che gli impianti di acquacoltura in mare rientrano nella disciplina della pesca professionale marittima e, quindi, restano esclusi dall'inquadramento agricolo previsto dalla legge n. 102/1992 per le attività svolte in acque dolci o salmastre. Vengono confermati gli orientamenti del Ministero del Lavoro e fornite istruzioni operative per l'aggiornamento della classificazione dei datori di lavoro e dei codici statistico-contributivi per i soggetti operanti nel settore.

Regime previdenziale dell'acquacoltura in mare e distinzione dalla pesca marittima

Regime previdenziale dell'acquacoltura in mare e distinzione dalla pesca marittima

La circolare ricostruisce il quadro normativo della pesca marittima e chiarisce il trattamento previdenziale delle attività di acquacoltura. Il punto centrale è la distinzione tra acquacoltura in acque dolci o salmastre, che può rientrare nel regime agricolo, e acquacoltura in mare, che resta invece nell'alveo della pesca professionale marittima.

Ambito della normativa sulla pesca marittima

La circolare richiama il Codice della Navigazione, che definisce il mare territoriale e il demanio marittimo, e precisa che la disciplina speciale della pesca marittima segue un criterio autonomo rispetto a quello civilistico-demaniale. In base all'art. 1, comma 2, del DPR n. 1639/1968, ai fini della pesca marittima sono considerate marine le acque a partire dalla congiungente dei punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare di fiumi, corsi d'acqua, lagune e bacini di acqua salsa o salmastra.

Da ciò deriva che la nozione di mare rilevante per la pesca marittima non coincide integralmente con quella del demanio marittimo dell'art. 28 C.N., e restano escluse dall'esercizio della pesca marittima le acque interne ai porti e altre aree demaniali non comprese nel perimetro regolamentare della pesca.

Impianti di acquacoltura in mare come pesca professionale

L'art. 10 del DPR n. 1639/1968 include tra le attività di pesca professionale anche quelle svolte mediante apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura, alla molluschicoltura e allo sfruttamento di banchi sottomarini. In questo quadro, gli impianti di acquacoltura in mare sono ricondotti alla pesca professionale marittima.

La circolare sottolinea che tale qualificazione è incompatibile con una loro assimilazione al settore agricolo ai fini previdenziali.

Ambito applicativo della legge n. 102/1992

La legge n. 102/1992 qualifica l'acquacoltura come attività imprenditoriale agricola e, all'art. 2, comma 2, riconosce come imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo in acque dolci o salmastre.

La circolare interpreta in modo restrittivo il riferimento alle acque salmastre: esso non comprende il mare vero e proprio, ma riguarda acque con minore concentrazione salina rispetto al mare, comunemente adiacenti o comunicanti con esso. Per tale ragione non è possibile estendere alla pesca in mare la disciplina agricola prevista dalla legge n. 102/1992.

Inquadramento previdenziale del personale

Per gli impianti di acquacoltura situati in acque dolci o salmastre, il personale è inquadrato come dipendente di impresa agricola, anche se imbarcato su navi marittime, purché l'attività rientri nei limiti della legge n. 102/1992. La circolare precisa che questa qualificazione si applica anche quando siano utilizzate navi rientranti nei regimi previdenziali della legge n. 413/1984 o della legge n. 250/1958.

Diversamente, il personale operante in impianti di acquacoltura in mare resta escluso dal regime agricolo e continua a essere disciplinato come personale della pesca marittima. La circolare afferma espressamente che la legge n. 102/1992 non investe il settore della pesca marittima.

Conferma del Ministero del Lavoro

La circolare dà atto che il Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - con nota 12 aprile 1997 n. 13/PS/5/140893/AFIV/1476 ha condiviso l'interpretazione esposta.

Il Ministero ha confermato che:

  • la legge n. 102/1992 riguarda l'acquacoltura in acque dolci o salmastre, escludendo quella in mare;
  • gli impianti di acquacoltura in mare rientrano tra i tipi di pesca professionale marittima di cui all'art. 10 del DPR n. 1639/1968;
  • un'estensione della disciplina agricola all'acquacoltura in mare introdurrebbe un ulteriore regime previdenziale nel settore della pesca marittima, soluzione non voluta dal legislatore.

Istruzioni operative e aggiornamento delle classificazioni

Per effetto di tali chiarimenti, la circolare dispone l'aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996.

In particolare:

  • per il settore "1", classe "19" (piccola pesca L. 250/58), è stata inserita la categoria "03" con la descrizione "cooperative e compagnie esercenti le attività di acquacoltura in mare";
  • al nuovo CSC 1.19.03, non ancora operativo, corrisponde l'attuale CSC 1.19.01 con codice ISTAT91 05.02.01;
  • per il settore "1", classe "20" (pesca L. 413/84), è stata inserita la categoria "05" con la descrizione "attività di acquacoltura in mare (personale soggetto alla L. 413/84)";
  • al nuovo CSC 1.20.05, non ancora operativo, corrisponde l'attuale CSC 1.20.01 con codice ISTAT91 05.02.01.

La circolare conclude invitando le SAP ad adeguarsi a tali indicazioni e richiama l'applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, in collegamento con le precedenti circolari n. 263 del 19 ottobre 1995 e n. 52 del 5 marzo 1996.

Punti principali

Normativa sulla pesca marittima e delimitazione delle acque

La circolare richiama il Codice della Navigazione, che distingue mare territoriale, alto mare e demanio marittimo. Ai fini della pesca marittima, però, il regolamento di esecuzione della legge sulla pesca (DPR n. 1639/1968) adotta un criterio proprio: considera mare le acque a partire dalla congiungente dei punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare, escludendo le acque interne ai porti e, più in generale, talune aree del demanio marittimo non riconducibili alla pesca marittima. Questo inquadramento è fondamentale per stabilire quali attività rientrino nella disciplina della pesca marittima.

Impianti di acquacoltura in mare come pesca professionale marittima

L'art. 10 del DPR n. 1639/1968 ricomprende gli impianti di pesca tra le attività di pesca professionale, includendo espressamente gli apprestamenti fissi o mobili destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura, alla molluschicoltura e allo sfruttamento di banchi sottomarini. La circolare evidenzia che gli impianti di acquacoltura in mare sono dunque parte della pesca professionale marittima e non possono essere assimilati, sul piano previdenziale, alle attività agricole disciplinate dalla legge n. 102/1992.

Ambito della legge n. 102/1992 sull'acquacoltura

La legge n. 102/1992 qualifica come imprenditoriale agricola l'attività di acquacoltura e, al comma 2 dell'art. 2, considera imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le attività connesse di prelievo in acque dolci e salmastre. La circolare chiarisce che tale disciplina non si estende all'acquacoltura in mare: il riferimento alle acque salmastre non è equiparabile al mare vero e proprio e va inteso secondo il significato comune e coerente con l'ordinamento marittimo.

Inquadramento previdenziale del personale operante in acquacoltura in acque dolci o salmastre

Per gli impianti di acquacoltura collocati in acque dolci o salmastre, il personale è inquadrato come dipendente di impresa agricola anche se imbarcato su navi marittime, purché l'attività sia svolta nei limiti indicati dalla legge n. 102/1992. La circolare precisa che ciò vale anche per navi ricadenti nei regimi di cui alla legge n. 413/1984 o alla legge n. 250/1958, quando operino in tale ambito.

Esclusione dell'acquacoltura in mare dal regime agricolo

Resta escluso dall'applicazione della legge n. 102/1992 il settore dell'acquacoltura in mare, che continua a essere disciplinato come pesca marittima. Ne consegue che non si introduce, per questo settore, un ulteriore regime previdenziale agricolo distinto da quello già previsto per i marittimi e i pescatori. La circolare sottolinea che un'estensione della normativa agricola all'acquacoltura in mare altererebbe il sistema della pesca marittima.

Conferma del Ministero del Lavoro e direttive applicative

Il Ministero del Lavoro, con nota del 12 aprile 1997 n. 13/PS/5/140893/AFIV/1476, ha condiviso l'impostazione dell'INPS: l'acquacoltura in mare è esclusa dalla classificazione agricola, mentre quella in acque dolci o salmastre rientra nel regime agricolo. Il Ministero indica inoltre le direttive operative per gli impianti in acque dolci o salmastre e conferma l'esclusione dell'acquacoltura in mare sia per i soggetti soggetti alla legge n. 413/1984 sia per quelli iscritti al regime della legge n. 250/1958.

Aggiornamento delle classificazioni e dei codici contributivi

Per adeguare la classificazione dei datori di lavoro, viene aggiornato il manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996. Per il settore "1", classe "19" (piccola pesca L. 250/58) è istituita la categoria "03" con la voce "cooperative e compagnie esercenti le attività di acquacoltura in mare", cui corrisponde il nuovo CSC 1.19.03, non ancora operativo, associato all'attuale CSC 1.19.01 e al codice ISTAT91 05.02.01. Per il settore "1", classe "20" (pesca L. 413/84) è istituita la categoria "05" con la voce "attività di acquacoltura in mare (personale soggetto alla L. 413/84)", cui corrisponde il nuovo CSC 1.20.05, non ancora operativo, associato all'attuale CSC 1.20.01 e al codice ISTAT91 05.02.01.

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