Risoluzione n. 75 del 6/11/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per gli immobili situati nel Regno Unito detenuti in leasehold, la base imponibile IVIE va determinata assumendo il valore dell’immobile rilevante ai fini della Council tax. Poiché la Council tax attribuisce solo una fascia di valore e non un valore puntuale, è corretto prendere il valore medio della band assegnata all’immobile. La Council tax non è invece detraibile dall’IVIE perché non ha natura patrimoniale.
IVIE su immobili nel Regno Unito: base imponibile e leasehold
IVIE su immobili nel Regno Unito e determinazione della base imponibile
La risoluzione affronta un interpello relativo all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) con specifico riferimento a un appartamento sito a Londra, detenuto con diritto di possesso di tipo leasehold. Il documento chiarisce quale valore debba essere assunto come base imponibile dell’imposta quando l’immobile si trova nel Regno Unito e la valorizzazione ai fini della Council tax non esprime un importo puntuale ma solo una fascia di appartenenza.
Quadro normativo di riferimento
L’Agenzia richiama l’articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che istituisce l’IVIE. L’imposta è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia sul valore degli immobili situati all’estero, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dall’uso cui sono destinati.
Soggetti interessati e immobili rilevanti
Per gli immobili situati in Paesi di common law, la risoluzione ribadisce un chiarimento già fornito in precedenti documenti di prassi: sono tenuti al pagamento dell’IVIE i titolari del diritto di possesso leasehold, cioè del diritto all’utilizzo dell’immobile per un periodo prolungato dietro corrispettivo, e non i titolari della proprietà fondiaria assoluta freehold. Il caso esaminato riguarda quindi il soggetto che detiene l’immobile a Londra con tale titolo e che chiede come determinarne il valore imponibile.
Criterio di valorizzazione per gli immobili nel Regno Unito
La risoluzione richiama le circolari n. 28/E del 2 luglio 2012 e n. 12/E del 3 maggio 2013, nelle quali era stato precisato che per gli immobili ubicati nel Regno Unito, ai fini IVIE, occorre fare riferimento al valore dell’immobile determinato per l’applicazione della Council Tax, imposta municipale sulle abitazioni introdotta dal Local Government Finance Act 1992.
Questo valore rientra tra quelli indicati nella tabella 1 allegata alla circolare n. 28/E del 2012, nella colonna dedicata all’"imposta presa a riferimento ai fini della determinazione dell’immobile". Per tali Stati, la base imponibile IVIE coincide con il valore catastale o assimilato utilizzato per l’imposta estera richiamata dalla circolare.
Fasce di valore della Council tax e soluzione accolta
La Council tax, tuttavia, non determina un valore puntuale dell’immobile, ma lo colloca in una band o fascia di valore, caratterizzata da un minimo e un massimo. Le fasce sono generalmente indicate con lettere da A ad H; lo scaglione H rappresenta, ad esempio in Inghilterra, la fascia di valore più elevata, superiore a 320.000 sterline.
Poiché ai fini della Council tax non è disponibile un valore specifico da assumere direttamente come base imponibile IVIE, l’Agenzia condivide la soluzione proposta dal contribuente: per determinare la base imponibile dell’IVIE occorre assumere il valore medio della fascia di valore attribuita all’immobile ai fini della Council tax.
Indetraibilità della Council tax dall’IVIE
Il documento precisa inoltre che la Council tax non può essere scomputata dall’IVIE. La ragione è che tale tributo non ha natura patrimoniale, poiché non colpisce la proprietà o altro diritto reale sull’immobile, ma costituisce un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal borough council. Di conseguenza, non rientra tra le imposte patrimoniali estere detraibili richiamate dalla tabella 1 della circolare n. 28/E del 2012.
Conclusione operativa
In sintesi, per un immobile situato nel Regno Unito detenuto in leasehold:
- l’IVIE è dovuta dal possessore residente in Italia;
- la base imponibile va determinata facendo riferimento al valore dell’immobile ai fini della Council tax;
- se la Council tax attribuisce solo una fascia di valore, si assume il valore medio della fascia;
- la Council tax non è detraibile dall’IVIE perché non ha natura patrimoniale.
La risoluzione chiude infine con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare sull’osservanza dei principi e delle istruzioni fornite.
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