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Risoluzione

Risoluzione n. 77 del 8/11/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione afferma che le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 604/1954 per la piccola proprietà contadina possono applicarsi anche all’ordinanza o sentenza che accerta l’usucapione ordinaria ventennale di un terreno agricolo, se ricorrono i requisiti di legge. Vengono richiamati la natura non tassativa dell’elenco degli atti agevolabili, la giurisprudenza di Cassazione e il superamento dei precedenti chiarimenti amministrativi contrari.

Applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina agli atti giudiziari di usucapione ordinaria

Applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina agli atti di usucapione ordinaria

La risoluzione esamina se un provvedimento dell’autorità giudiziaria che dichiara l’acquisto per intervenuta usucapione ordinaria ventennale di un terreno agricolo possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina dall’articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604. L’Agenzia delle Entrate conclude in senso positivo, purché sussistano i requisiti richiesti dalla norma.

Quesito posto

L’istante riferisce che un soggetto, regolarmente iscritto come coltivatore diretto, è stato dichiarato unico ed esclusivo proprietario di un terreno agricolo per intervenuta usucapione ordinaria ventennale, con ordinanza del Tribunale ordinario emessa il 24 luglio 2012. Chiede se, in sede di registrazione dell’ordinanza, possano essere riconosciuti i benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina.

Tesi del contribuente

Secondo l’istante, l’agevolazione dovrebbe spettare anche nel caso di usucapione ordinaria, poiché:

  • la Corte di Cassazione, con sentenza 16 giugno 2010, n. 14520, e l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 27 luglio 2011, n. 76/E, hanno già ritenuto applicabili agevolazioni analoghe alle sentenze dichiarative dell’usucapione speciale;
  • l’elenco degli atti contenuto nell’articolo 1 della legge n. 604/1954 non avrebbe carattere tassativo;
  • una diversa interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento tra coltivatori diretti.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricorda che l’articolo 1 della legge n. 604/1954 prevede, per gli atti posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, l’applicazione:

  • delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
  • dell’esenzione dall’imposta di bollo.

Il beneficio opera per gli atti indicati dalla norma, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 2, e in particolare per:

  • atti di compravendita;
  • atti di permuta, se posti in essere esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina da entrambi i permutanti;
  • atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell’enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché atti di alienazione del diritto a usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;
  • atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato;
  • atti con i quali coniugi, oppure genitori e figli, acquistano separatamente ma contestualmente l’usufrutto o la nuda proprietà;
  • atti con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquistano, rispettivamente, l’usufrutto o la nuda proprietà.

Valutazione dell’Agenzia: natura dell’usucapione e portata dell’elenco

L’Agenzia chiarisce che l’usucapione è una modalità di acquisto della proprietà o di altri diritti reali a titolo originario, fondata sul possesso continuato per vent’anni ai sensi dell’articolo 1158 del codice civile. L’acquisto avviene “ope legis” e la sentenza del giudice ha natura meramente dichiarativa, poiché accerta un diritto già acquistato; tale acquisto ha efficacia ex tunc, cioè sin dall’inizio del possesso ventennale.

Pur osservando che i provvedimenti giudiziari che dichiarano l’acquisto per usucapione non sono espressamente menzionati nell’articolo 1 della legge n. 604/1954, l’Agenzia richiama la giurisprudenza di legittimità che ha escluso il carattere tassativo dell’elenco degli atti agevolabili.

Giurisprudenza richiamata

La risoluzione cita varie pronunce della Corte di Cassazione, tra cui:

  • sentenza 25 marzo 2011, n. 6916;
  • sentenza 16 giugno 2010, n. 14520;
  • sentenza 19 maggio 2008, n. 12609;
  • sentenza 4 ottobre 2005, n. 26394;
  • sentenza 10 maggio 1996, n. 4409.

In particolare, la sentenza n. 6916/2011 afferma che la ratio della norma consiste nel favorire gli atti posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina e che, in interpretazione costituzionalmente orientata, l’agevolazione fiscale deve ritenersi applicabile anche all’acquisto per usucapione giudizialmente accertata di un fondo rustico.

Conclusione dell’Agenzia

Sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, l’Agenzia conclude che anche per gli atti giudiziari che accertano l’intervenuta usucapione ordinaria ventennale possono trovare applicazione le agevolazioni previste dalla legge n. 604/1954 per la piccola proprietà contadina, sempre che ricorrano i requisiti richiesti dalla norma.

La risoluzione evidenzia inoltre la coerenza di tale orientamento con la precedente risoluzione 27 luglio 2011, n. 76, relativa alle agevolazioni per i trasferimenti immobiliari in territori montani e alle sentenze dichiarative dell’usucapione speciale ai sensi dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 346.

Superamento di precedenti chiarimenti

Con riferimento al caso esaminato, l’Agenzia precisa che risultano superati i chiarimenti forniti dalla circolare 16 ottobre 1997, n. 267, incompatibili con il nuovo orientamento espresso.

Effetti operativi

La risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. In pratica, l’ordinanza di usucapione ordinaria ventennale, se registrata e in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, può fruire del regime agevolato previsto per la piccola proprietà contadina.

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