Risoluzione n. 76 del 6/11/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'imposta di bollo sui rendiconti delle gestioni di portafogli in regime di risparmio gestito è deducibile dal risultato maturato della gestione, poiché inerente al patrimonio gestito. Restano invece indeducibili l'imposta di bollo speciale sullo scudo fiscale e l'imposta sulle transazioni finanziarie.
Deducibilità dell'imposta di bollo nel regime del risparmio gestito
Deducibilità dell'imposta di bollo nel regime del risparmio gestito
La risoluzione esamina se l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto o sui rendiconti relativi al patrimonio gestito possa essere portata in deduzione dal risultato maturato della gestione, ai fini dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 1997. L'Agenzia delle Entrate conclude in senso positivo per l'imposta di bollo relativa ai rendiconti delle gestioni di portafogli, ma precisa anche alcune ipotesi di indeducibilità.
Quesito posto dal contribuente
ALFA chiede se l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto o sui rendiconti relativi al patrimonio gestito, ai sensi dell'articolo 13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sia deducibile dal risultato maturato della gestione assoggettato a imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
Posizione prospettata dall'istante
Il contribuente richiama il comma 4 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 1997, secondo cui il risultato maturato della gestione è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Richiama inoltre:
- la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, che consente di considerare, ai fini del risultato della gestione, tassa sui contratti di borsa, commissioni di gestione, commissioni di negoziazione ed eventuale imposta di successione e donazione sui titoli immessi nella gestione;
- la risoluzione n. 205/E del 3 novembre 2003, che ammette la deducibilità degli oneri comunque riconducibili alla gestione del patrimonio secondo criteri di inerenza.
Sulla base di tali orientamenti, ALFA ritiene deducibile anche l'imposta di bollo sui rendiconti, in quanto onere connesso alla tenuta della liquidità e degli strumenti finanziari in rapporti di conto corrente, deposito o altro rapporto, dunque inerente al patrimonio gestito.
Inquadramento del regime del risparmio gestito
L'Agenzia ricostruisce il sistema del D. Lgs. n. 461 del 1997, che prevede la tassazione sostitutiva e proporzionale dei redditi di natura finanziaria. Vengono richiamati:
- il regime ordinario della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5;
- il regime del risparmio amministrato, disciplinato dall'articolo 6;
- il regime del risparmio gestito, disciplinato dall'articolo 7.
Il risparmio amministrato è descritto come regime in cui l'intermediario opera su specifici ordini del risparmiatore e tassa i redditi al realizzo, con possibilità di compensazione tra plusvalenze e minusvalenze. Il risparmio gestito, invece, si caratterizza per:
- tassazione per maturazione di redditi di capitale e redditi diversi imputati al patrimonio gestito;
- determinazione algebrica del risultato netto da parte dell'intermediario;
- compensazione tra componenti positivi e negativi;
- esclusione di redditi imponibili in dichiarazione, esenti o soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva;
- riporto a nuovo dei risultati negativi.
Viene inoltre evidenziato che entrambi i regimi escludono le plusvalenze da partecipazioni qualificate e non richiedono monitoraggio fiscale, assicurando l'anonimato del contribuente.
Determinazione del risultato netto della gestione
L'articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 1997 stabilisce che il risultato netto della gestione, su cui si applica l'imposta sostitutiva del 20 per cento, è dato dalla differenza tra:
- il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva;
- il valore del patrimonio gestito all'inizio dell'anno.
A tale importo si aggiungono i prelievi e si sottraggono i conferimenti effettuati nell'anno, oltre ai redditi che concorrono al reddito complessivo e a quelli esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo. L'Agenzia precisa tuttavia che tale risultato non costituisce ancora la base imponibile, perché devono essere dedotti le commissioni e gli oneri relativi al patrimonio gestito.
Oneri e spese già riconosciuti come deducibili
La risoluzione richiama i precedenti orientamenti amministrativi:
- la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, che include tra gli oneri considerabili la tassa sui contratti di borsa, le commissioni di gestione, le commissioni di negoziazione e l'eventuale imposta di successione e donazione sui titoli e diritti immessi nella gestione patrimoniale, escludendo gli interessi passivi per finanziare le operazioni;
- la risoluzione n. 205/E del 3 novembre 2003, che riconosce deducibili anche le spese di deposito, custodia e amministrazione relative a un contratto stipulato con una banca, anche se il soggetto è diverso dal gestore.
Viene chiarito che l'elencazione degli oneri deducibili è meramente esemplificativa e che sono deducibili anche spese funzionali a un servizio reso a favore del patrimonio gestito, a prescindere dal fatto che siano sostenute presso il gestore o presso un terzo depositario.
Disciplina dell'imposta di bollo applicabile ai rendiconti
La risoluzione riepiloga l'articolo 13, commi 2, 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972:
- comma 2: imposta di bollo di euro 2,00 sugli estratti di conto e su documenti di addebitamento o accreditamento, se l'importo supera euro 77,47;
- comma 2-bis: imposta sugli estratti conto bancari, postali e sui libretti di risparmio pari a euro 34,30 per le persone fisiche o euro 100 per soggetti diversi da persone fisiche;
- comma 2-ter: imposta proporzionale dell'1,5 per mille, dal 2013, sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, con minimo di euro 34,20 e massimo di euro 4.500 per soggetti diversi da persone fisiche.
L'Agenzia conferma che i rendiconti del servizio di gestione di portafogli inviati alla clientela rientrano tra le comunicazioni relative a prodotti finanziari e sono quindi soggetti all'imposta di cui al comma 2-ter. La base imponibile è l'intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie, come chiarito dalla circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012.
Soggetto obbligato e casi particolari
L'imposta di bollo è applicata dall'intermediario finanziario presso il quale è instaurato il rapporto di gestione di portafogli.
Tuttavia, se il cliente apre presso un intermediario, ad esempio una banca, un contratto di deposito degli strumenti finanziari e della liquidità, conferendo a un altro intermediario, ad esempio una SGR, la delega a movimentare tali conti nell'ambito di un contratto di gestione di portafogli, le comunicazioni rilevanti ai fini dell'imposta sono quelle inviate dall'intermediario presso cui il cliente intrattiene il rapporto di deposito. In tal caso:
- i rendiconti di gestione inviati dalla SGR non rilevano ai fini dell'imposta di bollo di cui al comma 2-ter;
- rilevano invece gli estratti conto e le comunicazioni sui prodotti finanziari detenuti in deposito o in altro rapporto, inviati dalla banca, cui si applicano rispettivamente i commi 2-bis e 2-ter.
Deducibilità dell'imposta di bollo sui rendiconti di gestione
L'Agenzia conclude che l'imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni per le quali sia stata esercitata l'opzione per il risparmio gestito è deducibile dal risultato maturato della gestione. La ragione è che tale imposta costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.
Ipotesi di indeducibilità
La risoluzione esclude espressamente la deducibilità di alcune imposte:
- l'imposta di bollo speciale di cui all'articolo 19, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, sulle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del D.L. n. 350 del 2001, poiché non inerente al patrimonio gestito ma connessa al regime di riservatezza previsto per le attività emerse tramite rimpatrio;
- l'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dall'articolo 1, commi da 491 a 499, della legge n. 228 del 2012, la cui indeducibilità è espressamente prevista dal comma 499 e dall'articolo 18 del decreto attuativo del 21 febbraio 2013, che la estende anche alle imposte sostitutive.
Esito finale
Il documento afferma quindi che, nel regime del risparmio gestito, l'imposta di bollo sui rendiconti delle gestioni di portafogli è deducibile dal risultato maturato della gestione, mentre restano indeducibili l'imposta di bollo speciale sullo scudo fiscale e l'imposta sulle transazioni finanziarie.
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