Risoluzione n. 74 del 6/11/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che per l’IVCA non si applica la compensazione verticale prevista per l’IRM, mentre è estensibile il limite al versamento introdotto dalla legge di stabilità 2013, da riferire al singolo contratto e alla base imponibile dell’IVCA.
Chiarimenti su IVCA, compensazione e limiti al versamento
Chiarimenti sull’Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA)
La risoluzione esamina l’applicazione dell’IVCA ai contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione stipulati con imprese estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Il documento risponde a due quesiti posti da una società fiduciaria che agisce come sostituto d’imposta nella riscossione dei redditi derivanti da tali polizze.
Quesito posto dalla società fiduciaria
ALFA S.p.A., autorizzata all’attività fiduciaria, amministra attività finanziarie di clienti residenti in Italia e applica le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria prodotti dalle attività amministrate. Tra i prodotti gestiti vi sono polizze unit linked emesse da imprese di assicurazione non residenti operanti in LPS. La società chiede se, per l’IVCA dovuta in relazione a tali polizze, siano applicabili:
- la compensazione "verticale" del credito d’imposta derivante dal versamento dell’IRM con la stessa imposta dovuta nell’anno;
- il limite al versamento previsto per l’IRM dalla legge di stabilità 2013.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, la compensazione verticale dovrebbe essere effettuata in modo analitico, confrontando l’IVCA dovuta in un certo anno con quella versata per il quinto anno precedente per ciascun contratto. Inoltre, ritiene applicabile all’IVCA il limite massimo al versamento previsto per l’IRM quando il credito non ancora compensato o ceduto superi una certa percentuale delle riserve matematiche, assumendo come riferimento il valore di ogni singolo contratto.
Inquadramento normativo dell’IVCA
L’articolo 68 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha esteso l’obbligo di applicare le imposte sostitutive e l’imposta sulle riserve matematiche anche ai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da polizze emesse da compagnie estere in LPS.
In particolare:
- l’articolo 26-ter, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 prevede che, dal 12 agosto 2012, l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale derivanti da tali contratti, se non applicata dall’impresa estera o dal rappresentante fiscale, sia applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973;
- i medesimi soggetti devono applicare anche l’IVCA ai sensi del comma 2-sexies dell’articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, introdotto dall’articolo 68 citato, con rinvio ai commi 2 e 2-ter relativi alla disciplina dell’IRM.
La risoluzione richiama inoltre la circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012, che aveva già fornito i primi chiarimenti sulle novità normative.
Primo quesito: compensazione verticale dell’IVCA
L’Agenzia delle Entrate esclude che la compensazione c.d. "verticale" prevista per l’IRM possa essere applicata all’IVCA.
La motivazione è che tale possibilità è prevista espressamente solo per l’IRM. Per questa imposta, l’eccedenza versata per il quinto anno precedente può essere utilizzata:
- in compensazione orizzontale con imposte e contributi indicati nell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- in compensazione con la stessa IRM dovuta;
- oppure ceduta ad altre società del gruppo ai sensi dell’articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Tuttavia, nonostante il rinvio normativo alla disciplina dell’IRM, tali regole non sono trasferibili automaticamente all’IVCA perché:
- la base imponibile dell’IVCA è diversa da quella dell’IRM;
- il soggetto inciso dall’IVCA è il contraente, tenuto a fornire la provvista;
- la gestione dell’IVCA per i sostituti d’imposta è analitica per singolo contratto, non per massa.
La risoluzione sottolinea anche che non è possibile estendere all’IVCA la compensazione orizzontale dell’IRM con altre imposte e contributi, poiché la sostituzione tributaria introdotta dall’articolo 68 riguarda solo l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973 e l’IVCA.
Resta ferma, per l’eventuale IVCA eccedente alla scadenza della polizza o nei casi di polizza in perdita o di morte dell’assicurato, quanto già indicato nella circolare n. 41/E del 2012 in tema di restituzione al cliente dell’imposta versata.
Secondo quesito: estensione del limite al versamento previsto per l’IRM
Sul secondo punto, l’Agenzia ritiene che il limite al versamento introdotto dalla legge di stabilità 2013 per l’IRM sia estensibile all’IVCA in base a un’interpretazione logico-sistematica.
La norma richiamata è l’articolo 1, secondo comma, ultimo periodo, del decreto legge n. 209 del 2002, come modificato dalla legge di stabilità 2013, che prevede un limite al versamento quando il credito d’imposta non ancora compensato o ceduto eccede una certa percentuale delle riserve matematiche. La circolare n. 12/E del 5 marzo 2013 aveva già chiarito che, per il 2013, la soglia era pari al 2,5% dello stock di riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio.
Per l’IVCA, tale percentuale deve essere riferita al valore del singolo contratto di assicurazione. Gli esempi di calcolo contenuti nella circolare n. 12/E del 2013, capitolo III, paragrafo 1.2, sono quindi ritenuti applicabili anche a questa fattispecie.
La risoluzione precisa però che, poiché la base imponibile dell’IVCA corrisponde al valore del contratto al netto delle liquidazioni intervenute entro il termine di versamento dell’imposta, la stessa base imponibile deve essere usata anche per il calcolo del limite. Il confronto va effettuato con l’ammontare complessivo dell’IVCA versata, aumentato dell’imposta teorica da versare.
Esito interpretativo finale
In sintesi, la risoluzione afferma che:
- la compensazione verticale prevista per l’IRM non è applicabile all’IVCA;
- il limite al versamento previsto dalla legge di stabilità 2013 per l’IRM è invece applicabile anche all’IVCA, con adattamento al valore del singolo contratto e alla relativa base imponibile;
- restano ferme le indicazioni già fornite nella circolare n. 41/E del 2012 per i casi di IVCA da restituire al cliente.
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