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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2081

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081 della Commissione, del 28 novembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

Normativa europea32016R2081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la sentenza del Tribunale che aveva annullato, per difetto di motivazione, il precedente dazio antidumping nella sola parte relativa a Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. La Commissione riconsidera gli elementi già presenti nel fascicolo originario e conferma che il margine di dumping del produttore esportatore resta pari al 14,6%, inferiore al margine di pregiudizio ricalcolato al 18,7%. Sulla base di ciò, viene reistituito un dazio antidumping definitivo del 14,6% sulle importazioni interessate.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di acido ossalico, in forma diidrata o anidra, in soluzione acquosa o meno, originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd., classificato nel codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) con codice addizionale TARIC B232. Il regolamento produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non riguarda altri produttori esportatori, salvo diversa disciplina antidumping applicabile.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sull’acido ossalico prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

Il regolamento interviene in esecuzione della sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 nella causa T-310/12, che aveva annullato il precedente regolamento antidumping limitatamente al produttore esportatore cinese Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. La Commissione riesamina il dossier con riferimento ai soli elementi già presenti nell’inchiesta originaria e conclude che la motivazione del dazio può essere validamente integrata ai sensi dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 296 TFUE.

Origine della misura e precedente quadro normativo

Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione. In origine, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio era stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese, con aliquote comprese tra il 14,6% e il 52,2%. L’annullamento disposto dal Tribunale riguardava soltanto la posizione di Yuanping, per insufficiente motivazione circa due aspetti del calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

Calcolo del margine di pregiudizio

Nel riesame la Commissione conferma che, ai fini della determinazione del prezzo all’importazione finale, al prezzo all’esportazione cif franco frontiera dell’Unione devono essere aggiunti, per i due tipi di acido ossalico prodotti da Yuanping, prima il 6,5% per i dazi doganali e poi 10 EUR/t per i costi successivi all’importazione. Tale revisione riduce il margine di pregiudizio al 18,7%, ma il valore resta superiore al margine di dumping accertato, pari al 14,6%, che costituisce il limite di riferimento per il dazio definitivo.

Margine di profitto di riferimento

La Commissione conferma anche il margine di profitto dell’8% del fatturato utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio. Tale percentuale è ritenuta rappresentativa del profitto ragionevole conseguibile dall’industria dell’Unione in normali condizioni di concorrenza, perché durante il periodo in esame l’industria era in perdita o con utili molto ridotti e non esistevano dati anteriori attendibili da utilizzare come benchmark. Il profitto del 10% proposto dal denunciante non viene accolto, poiché fondato su una situazione teorica di pieno utilizzo della capacità produttiva e non su dati effettivi di mercato.

Osservazioni delle parti e motivazione della Commissione

La Commissione ha comunicato le conclusioni il 29 giugno 2016, consentendo a Yuanping e all’industria dell’Unione di presentare osservazioni; si è svolta anche un’audizione l’11 agosto 2016. Dopo ulteriori chiarimenti, una nuova divulgazione è stata effettuata il 24 agosto 2016. Le contestazioni di Yuanping sulla presunta analisi a posteriori, sulla pretesa insufficienza della sola procedura amministrativa per rimediare ai vizi rilevati dal Tribunale e sulla quantificazione dei costi successivi all’importazione sono state respinte, in quanto la Commissione ha utilizzato esclusivamente elementi già disponibili nel fascicolo originario o nel pubblico dominio.

Misura finale istituita

L’articolo 1 reintroduce un dazio antidumping definitivo del 14,6% sulle importazioni di acido ossalico in forma diidrata o anidra, in soluzione acquosa o meno, originario della Repubblica popolare cinese, classificato nel codice NC ex 2917 11 00 (TARIC 2917110091), quando prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. e identificato dal codice addizionale TARIC B232.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Contesto procedurale e attuazione della sentenza

Il regolamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 nella causa T-310/12, che aveva annullato il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 limitatamente a Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. La Commissione ha quindi riaperto l’inchiesta antidumping per conformarsi all’articolo 266 TFUE e motivare in modo sufficiente le conclusioni già raggiunte nel procedimento originario.

Calcolo del margine di pregiudizio e dazio doganale

La Commissione conferma che, nel ricalcolo del prezzo all’importazione finale, deve essere applicato integralmente l’adeguamento del 6,5% per i dazi doganali, oltre a 10 EUR/t per i costi successivi all’importazione. Ciò porta il margine di pregiudizio di Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. al 18,7%, comunque superiore al margine di dumping del 14,6%.

Margine di profitto di riferimento dell’8%

Per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione conferma un margine di profitto dell’8% del fatturato. Tale valore è ritenuto ragionevole in condizioni normali di concorrenza, poiché i profitti effettivi dell’industria dell’Unione nel periodo in esame erano negativi o molto ridotti e non erano disponibili dati anteriori utili; il 10% proposto dal denunciante non è stato accolto.

Valutazione delle osservazioni delle parti

La Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni il 29 giugno 2016, ha raccolto osservazioni di Yuanping e dell’industria dell’Unione, ha tenuto un’audizione l’11 agosto 2016 e ha effettuato una nuova divulgazione il 24 agosto 2016. Le obiezioni relative a presunta analisi a posteriori, insufficienza della procedura amministrativa e importi dei costi successivi all’importazione sono state respinte.

Istituzione del dazio antidumping definitivo

All’articolo 1 è istituito un dazio antidumping definitivo pari al 14,6% sulle importazioni di acido ossalico interessate, originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd., classificato con il codice NC ex 2917 11 00 (TARIC 2917110091) e codice addizionale TARIC B232.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganaledifesa commerciale

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