Regolamento (UE) 2016/2088
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2088 della Commissione, del 29 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Tali valori sono fissati sulla base della disciplina applicativa del regolamento (UE) n. 543/2011 e vengono aggiornati in funzione di dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE di organizzazione comune dei mercati agricoli. I valori sono determinati per specifiche origini/paesi terzi indicati con la nomenclatura dei paesi; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore, coincidente con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento definisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, adottato in attuazione dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e funzione del meccanismo
Il considerando richiama il fatto che il regolamento (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, il che giustifica l'adozione di regolamenti periodici di aggiornamento.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni di taluni ortofrutticoli freschi identificati da specifici codici della nomenclatura combinata. I valori sono differenziati in funzione dell'origine delle merci, indicata mediante i codici di paese terzo riportati nell'allegato; il codice "ZZ" corrisponde alle "altre origini" secondo la nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto dispositivio
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riporta i valori espressi in EUR/100 kg per i prodotti interessati, distinguendo tra diverse origini quali, tra le altre, MA, TR, ZA, JM, PE, CL, NZ, US e CN.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli, in coerenza con i criteri derivanti dai risultati dell'Uruguay Round e con il meccanismo del prezzo di entrata.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per specifici paesi terzi/origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i prodotti e le origini interessate
L'allegato contiene i valori per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati a seconda dell'origine (ad esempio MA, TR, ZA, JM, PE, CL, NZ, US, CN e ZZ).
Come è indicizzato
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