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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10399/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola per un determinato anno, domanda che l'ente previdenziale ha accolto in corso di giudizio dopo che il datore di lavoro aveva trasmesso tardivamente il modello DMAG necessario alla liquidazione. Il giudizio di primo grado si è quindi chiuso con cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese. In appello è stata contestata solo la regolazione delle spese, ma la Corte territoriale ha confermato la compensazione ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel fatto che il ritardo nel riconoscimento della prestazione dipendeva dalla tardiva comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro, circostanza che aveva condizionato la liquidazione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando l'omessa condanna dell'INPS secondo la soccombenza virtuale e l'assenza dei presupposti per la compensazione delle spese; sosteneva anche una diversa ricostruzione del fatto, ritenendo che la notifica del ricorso introduttivo avesse provocato la liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui tendevano a proporre una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata nella sentenza impugnata, ricordando che la censura del fatto è possibile solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., qui non dedotto ritualmente. Nel merito, ha reputato non implausibile la motivazione della Corte d'appello sulla compensazione delle spese: il giudice di merito aveva valorizzato un fatto specifico e pertinente, cioè la tardiva trasmissione dei dati necessari alla liquidazione da parte del datore di lavoro, che aveva inciso sul ritardo nell'adempimento della prestazione. La Corte ha inoltre osservato che, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione è consentita nei casi tipizzati e nelle ulteriori gravi ed eccezionali ragioni, con sindacato di legittimità limitato alla non implausibilità della motivazione. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, nulla è stato disposto per l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla regola della soccombenza e sulla dedotta condanna alle spese secondo soccombenza virtuale

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che, per i giudizi introdotti nel 2020, consente la compensazione totale o parziale delle spese nelle ipotesi tipizzate e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato come mezzo per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per affermare che la diversa ricostruzione del fatto è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale

  • art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.

    citato per la trattazione in adunanza camerale e per il termine di deposito dell'ordinanza

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato per l'esonero dal provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; la diversa lettura del materiale fattuale è proponibile solo nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
  • Ai fini della compensazione delle spese, il giudice di merito deve fondare la decisione su ragioni concrete, pertinenti alla vicenda e non su formule stereotipate; il controllo di legittimità si arresta alla verifica della non implausibilità della motivazione.
  • La tardiva comunicazione di dati o documenti da parte di un terzo che condizioni la liquidazione della prestazione può costituire ragione idonea a sorreggere la compensazione delle spese, se il ritardo nell'adempimento non è imputabile alla parte vittoriosa o soccombente in senso formale.
  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile, la compensazione delle spese è ammessa non solo nei casi espressamente tipizzati dalla norma, ma anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate.
  • In caso di rigetto del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, mentre non provvede sulle spese se ricorrono le condizioni di esonero previste dalla disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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