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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1155

Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

Normativa europea32019R1155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo esteso il codice dei visti, fissando nuove regole su presentazione e trattazione delle domande, termini procedurali, documentazione giustificativa, diritti da versare e forme di esenzione o riduzione. Introduce una più ampia digitalizzazione, rafforza il ruolo di autorità centrali e fornitori esterni, disciplina in modo più dettagliato la cooperazione consolare e gli accordi di rappresentanza, e aggiorna le regole sui visti per ingressi multipli e sui visti di transito aeroportuale. Rilevante è anche il meccanismo dell'articolo 25 bis, che collega alcune facilitazioni o restrizioni nella procedura di visto al livello di cooperazione del paese terzo in materia di riammissione dei migranti irregolari.

Modifica del codice dei visti UE per semplificare e digitalizzare la procedura di rilascio, aggiornare diritti e termini, rafforzare la cooperazione consolare e introdurre un meccanismo di incentivi/restrizioni legato alla riammissione dei paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica al rilascio dei visti uniformi per soggiorni di breve durata nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nonché alle procedure connesse: presentazione delle domande, esame, rilascio, rifiuto/annullamento/revoca, utilizzo di fornitori esterni di servizi, cooperazione locale Schengen, accordi di rappresentanza, visti per ingressi multipli, visti di transito aeroportuale e rilascio alla frontiera per i marittimi. Rileva per consolati, autorità centrali, Stati membri rappresentanti/rappresentati, fornitori esterni di servizi e richiedenti cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto; contiene inoltre norme territoriali specifiche per Schengen e per Stati/associazioni richiamati nei considerando e nelle disposizioni finali. Sono previste esclusioni o regimi speciali per taluni titolari di titoli di soggiorno o visti di Stati/territori indicati nell'articolo 3, per i familiari di cittadini UE/SEE/CH e per i visti di transito aeroportuale in alcune consultazioni/informazioni preliminari.

Regolamento (UE) 2019/1155 che modifica il codice dei visti

Il regolamento interviene in modo organico sul regolamento (CE) n. 810/2009, con l'obiettivo di semplificare le domande di visto, armonizzare le prassi consolari, rafforzare i controlli e introdurre strumenti di digitalizzazione. Il legislatore UE richiama espressamente l'esigenza di conciliare facilitazione dei viaggi leciti, sicurezza, rischio migratorio e relazioni esterne, nonché il rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, cioè il visto Schengen uniforme. Le modifiche incidono sull'intera filiera procedurale: presentazione delle domande, competenza territoriale, rappresentanza consolare, uso di fornitori esterni, esame delle domande, consultazioni preventive, tempi di decisione, rilascio, rifiuto, annullamento e revoca, conservazione dei fascicoli e cooperazione locale Schengen. Restano inoltre regole specifiche per i marittimi, per i visti di transito aeroportuale e per alcuni casi connessi a titoli di soggiorno o visti di paesi terzi indicati nelle modifiche all'articolo 3.

Presentazione della domanda e digitalizzazione

Il regolamento facilita la presentazione della domanda, prevedendo che essa possa essere depositata fino a sei mesi prima del viaggio, o fino a nove mesi prima per i marittimi, e di regola non oltre 15 giorni prima della partenza. È ammessa la presentazione da parte del richiedente, di un intermediario commerciale accreditato o di determinate organizzazioni collettive; il richiedente non può essere costretto a recarsi in più sedi per la stessa domanda. È inoltre riconosciuta, ove possibile, la presentazione elettronica, con possibilità di firma elettronica qualificata se lo Stato membro competente la riconosce.

Documentazione, ricevibilità e controlli

Il modulo di domanda deve essere compilato manualmente o elettronicamente secondo il modello armonizzato; sono disciplinate le lingue in cui il modulo deve essere disponibile e la traduzione da mettere a disposizione dei richiedenti. Per i documenti giustificativi, l'allegato II resta un elenco non esaustivo, ma i consolati devono valutarne l'applicazione alla luce delle circostanze locali e dei rischi migratori e di sicurezza; la Commissione può intervenire con un elenco armonizzato per giurisdizione. Prima dell'esame nel merito, il consolato o le autorità centrali verificano la ricevibilità: in caso negativo la domanda è restituita e i dati biometrici sono distrutti, salvo che la domanda sia trattata per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.

Diritti per il visto e costi aggiuntivi

Il nuovo importo standard del visto è pari a 80 EUR, con tariffa ridotta a 40 EUR per i minori tra 6 e 12 anni. Sono previste esenzioni e possibilità di deroga o riduzione in casi specifici, anche per ragioni culturali, sportive, di politica estera, sviluppo, interesse pubblico essenziale, motivi umanitari o obblighi internazionali. I fornitori esterni di servizi possono chiedere diritti per servizi prestati, ma in linea di principio non oltre 80 EUR nei paesi in cui manca un consolato competente o una rappresentanza; in casi eccezionali, con previa notifica alla Commissione, tali diritti possono arrivare a 120 EUR.

Visti per ingressi multipli

Il regolamento rafforza l'approccio favorevole ai viaggiatori abituali: dopo una sequenza di utilizzo corretto dei visti, il richiedente può ottenere un visto multiplo di 1 anno, 2 anni o 5 anni, in presenza dei requisiti di affidabilità e rispetto delle condizioni d'ingresso. In casi individuali la validità può essere ridotta se esistono dubbi sul rispetto delle condizioni per l'intero periodo richiesto. Restano possibili adattamenti locali, più favorevoli o più restrittivi, adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Cooperazione in materia di riammissione

Uno degli elementi più innovativi è l'articolo 25 bis, che collega alcune facilitazioni del codice dei visti alla cooperazione del paese terzo in materia di riammissione dei migranti irregolari. La Commissione valuta almeno annualmente la cooperazione sulla base di indicatori oggettivi e riferisce al Consiglio; gli Stati membri possono segnalare problemi pratici sostanziali e persistenti. Se la cooperazione è insufficiente, la Commissione propone al Consiglio misure restrittive, tra cui la sospensione temporanea di alcune facilitazioni o l'applicazione graduale di diritti di visto più alti. Se invece il paese coopera sufficientemente, può essere proposta una decisione di esecuzione favorevole, con riduzione dei diritti a 60 EUR, termine di decisione di 10 giorni o maggiore validità dei visti multipli.

Cooperazione consolare e fornitori esterni

Le regole sulla cooperazione consolare vengono rese più dettagliate e operative. Gli Stati membri devono assicurare personale sufficiente e adeguatamente formato, e l'intera procedura deve restare sotto il controllo di personale espatriato. I fornitori esterni di servizi non possono mai accedere al VIS; il loro ruolo è limitato a informazioni generali, ricezione delle domande e dei biometrici, gestione degli appuntamenti e restituzione dei documenti. La loro selezione deve garantire affidabilità, solvibilità e assenza di conflitti di interesse; sono previsti controlli periodici, obblighi di sicurezza dei dati, rendicontazione annuale e un quadro minimo comune per lo strumento giuridico che ne disciplina l'attività.

Protezione dei dati, non discriminazione e diritti fondamentali

Il regolamento ribadisce la necessità di applicare il codice dei visti nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali e di effettuare decisioni individuali. Rafforza inoltre le garanzie di protezione dei dati, imponendo la cifratura totale dei trasferimenti, limitando l'uso dei dati da parte dei fornitori esterni e prevedendo misure tecniche e organizzative rigorose. Il personale consolare e delle autorità centrali deve rispettare la dignità umana e non discriminare per motivi di sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Entrata in vigore, applicazione e valutazioni future

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 2 febbraio 2020. La Commissione deve presentare una valutazione complessiva entro il 2 agosto 2022; inoltre, entro il 2 maggio 2020 gli Stati membri devono trasmettere dati specifici sull'assicurazione sanitaria di viaggio, per consentire una relazione della Commissione entro il 2 novembre 2020.

Disposizioni principali

Oggetto e principi generali

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2009 viene confermato come disciplina delle procedure e condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata, non superiori a 90 giorni su 180. È aggiunto il principio per cui gli Stati membri, nell'applicazione del codice dei visti, agiscono nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali, e le decisioni devono essere adottate su base individuale.

Definizioni e chiarimenti soggettivi

Sono introdotte o modificate definizioni rilevanti, tra cui quella di "marittimo" e quella di "firma elettronica", e viene chiarito il concetto di documento di viaggio riconosciuto. Sono inoltre aggiornate alcune categorie di titolari di titoli di soggiorno o visti che incidono sulle esenzioni dal visto di transito aeroportuale.

Autorità competenti, competenza e rappresentanza

È confermato che le domande sono normalmente esaminate dai consolati, ma gli Stati membri possono affidare l'esame e la decisione alle autorità centrali; in tal caso queste devono conoscere sufficientemente il contesto locale e la lingua. La disciplina della rappresentanza è semplificata: lo Stato membro rappresentante può occuparsi dell'intera procedura oppure, in modo limitato, della raccolta domande e degli identificatori biometrici; l'accordo bilaterale deve regolare durata, cessazione e, se del caso, locali, personale e corrispettivo. Se uno Stato membro non è presente né rappresentato nel paese terzo, deve cooperare con un fornitore esterno di servizi; è prevista anche la rappresentanza temporanea in caso di forza maggiore tecnica.

Presentazione della domanda e firma elettronica

Le domande possono essere presentate fino a sei mesi prima del viaggio previsto, o fino a nove mesi prima per i marittimi, e di norma non oltre 15 giorni di calendario prima della partenza; nei casi urgenti motivati si può derogare a tale termine. La domanda può essere presentata dal richiedente, da un intermediario commerciale accreditato o da un'associazione/istituzione professionale, culturale, sportiva o di istruzione. Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi in più di una sede; la presentazione elettronica è possibile ove consentita, e la firma elettronica deve essere, se usata, una firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014.

Modulo di domanda e documentazione

Il modulo di domanda deve essere compilato manualmente o elettronicamente e firmato; il contenuto elettronico deve conformarsi all'allegato I. I moduli devono essere disponibili almeno nella lingua ufficiale dello Stato membro competente o rappresentante e nella lingua ufficiale del paese ospitante, con possibilità di ulteriori lingue UE; se la lingua del paese ospitante non figura nel modulo, deve essere resa disponibile una traduzione separata. Quanto ai documenti giustificativi, l'allegato II contiene un elenco non esaustivo; i consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, ne valutano l'applicazione tenendo conto delle circostanze locali. La Commissione può adottare un elenco armonizzato di documenti giustificativi per giurisdizione. È previsto inoltre che, in caso di richiedente noto per integrità e affidabilità, si possa derogare ai requisiti documentali se non vi sono dubbi sul rispetto delle condizioni di ingresso.

Assicurazione sanitaria di viaggio

Per i visti per ingressi multipli, il richiedente deve dimostrare di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio adeguata e valida che copra il periodo del primo viaggio previsto. Le informazioni da comunicare ai richiedenti includono l'obbligo di assicurazione per il primo soggiorno e per i viaggi successivi. Il regolamento prevede anche una relazione della Commissione, entro il 2 novembre 2020, basata sui dati forniti dagli Stati membri entro il 2 maggio 2020 sull'uso effettivo dell'assicurazione sanitaria di viaggio e sulle spese sostenute in caso di assistenza medica.

Diritti per il visto ed esenzioni

I diritti ordinari sono fissati in 80 EUR; per i minori di età compresa tra 6 e 12 anni sono 40 EUR. Se il Consiglio adotta una decisione di esecuzione ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), i diritti possono salire a 120 EUR o 160 EUR; la disposizione non si applica ai minori di meno di 12 anni. Sono esentati, tra gli altri, i minori tra 6 e 18 anni, i titolari di passaporti diplomatici o di servizio e i partecipanti fino a 25 anni a seminari, conferenze o manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da enti senza fini di lucro. In singoli casi i diritti possono essere ridotti o non riscossi per motivi culturali, sportivi, di politica estera, sviluppo, interesse pubblico essenziale, umanitari o in virtù di obblighi internazionali. Se riscossi in valuta diversa dall'euro, l'importo va calcolato e riveduto periodicamente in base al tasso BCE; la Commissione riesamina ogni tre anni gli importi e può adottare atti delegati di modifica.

Diritti per servizi dei fornitori esterni

I fornitori esterni di servizi possono riscuotere diritti per i servizi prestati. In linea di principio tali diritti non superano 80 EUR nei paesi terzi in cui lo Stato membro competente non ha un consolato né è rappresentato da un altro Stato membro; in circostanze eccezionali possono arrivare fino a 120 EUR, previa notifica alla Commissione almeno tre mesi prima e indicazione dettagliata dei costi. Lo Stato membro può comunque mantenere la possibilità di presentare domanda direttamente al consolato.

Ricevibilità, esame e termini di decisione

Il consolato o le autorità centrali verificano la ricevibilità della domanda; se i requisiti non sono soddisfatti, la domanda è irricevibile, il modulo e i documenti sono restituiti, i dati biometrici sono distrutti, i diritti sono rimborsati e la domanda non è esaminata, salvo eccezioni per motivi umanitari, di interesse nazionale o obblighi internazionali. In linea generale la decisione deve essere adottata entro 15 giorni di calendario, termine estensibile fino a 45 giorni nei casi in cui occorra un ulteriore esame; nei casi urgenti giustificati la decisione va presa senza indugio.

Verifiche sulle condizioni di ingresso e consultazioni preventive

Nell'esame della domanda il consolato o le autorità centrali verificano condizioni di ingresso, finalità del viaggio, mezzi di sussistenza, rischio di superamento della durata autorizzata e, se applicabile, assicurazione sanitaria. Per i visti di transito aeroportuale vi è un controllo specifico sulla giustificazione del transito. Gli Stati membri possono richiedere consultazioni preventive con le proprie autorità centrali per determinate categorie di cittadini di paesi terzi per ragioni di ordine pubblico, sicurezza interna, relazioni internazionali o salute pubblica; la risposta va resa entro 7 giorni di calendario e la mancanza di risposta equivale a non opposizione.

Rilascio del visto, validità e visti per ingressi multipli

Per il visto di ingresso singolo è confermata una franchigia di 15 giorni di calendario. Per i visti per ingressi multipli con lungo periodo di validità sono introdotti criteri progressivi: 1 anno dopo tre visti legittimamente usati nei due anni precedenti; 2 anni dopo un precedente visto multiplo annuale usato nei due anni precedenti; 5 anni dopo un precedente visto multiplo biennale usato nei tre anni precedenti. La validità può essere ridotta in casi singoli se vi sono dubbi ragionevoli sul rispetto delle condizioni di ingresso, e può essere concessa fino a 5 anni ai richiedenti che dimostrino necessità o frequenza di viaggio e affidabilità. La Commissione può adottare norme applicative più favorevoli o più restrittive per giurisdizione, tenendo conto delle circostanze locali, dei rischi migratori e di sicurezza e delle relazioni con il paese terzo.

Cooperazione in materia di riammissione e articolo 25 bis

È introdotto un meccanismo centrale di condizionalità: se un paese terzo non coopera sufficientemente in materia di riammissione dei migranti irregolari, non si applicano ai suoi cittadini o ad alcune categorie di essi alcune facilitazioni previste dagli articoli 14, 16, 23 e 24. La Commissione valuta almeno annualmente la cooperazione sulla base di indicatori oggettivi, tra cui decisioni di rimpatrio, rimpatri effettivi, richieste di riammissione accettate e cooperazione pratica nelle diverse fasi del rimpatrio; gli Stati membri possono notificare problemi pratici sostanziali e persistenti. Se ritiene la cooperazione insufficiente, la Commissione propone al Consiglio decisioni di esecuzione che sospendano temporaneamente le facilitazioni o applichino in modo graduale diritti di visto maggiorati. Se invece il paese coopera sufficientemente, la Commissione può proporre una decisione di esecuzione che riduca i diritti a 60 EUR, riduca a 10 giorni il termine di decisione o estenda la validità dei visti multipli. Le misure possono durare al massimo un anno, rinnovabile.

Comunicazione del rifiuto, ricorsi e motivazione

Le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca devono essere notificate con il modulo uniforme dell'allegato VI nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione finale e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Il modulo indica i motivi tipizzati e informa del diritto di ricorso; i dettagli della procedura di ricorso, l'autorità competente e i termini sono rimessi al diritto nazionale. Il diritto di ricorso non si applica alla revoca del visto richiesta dal titolare stesso.

Cooperazione consolare, fornitori esterni e protezione dei dati

Sono rafforzate le regole sulla cooperazione tra Stati membri, fornitori esterni e consoli onorari: i dati trasferiti devono essere completamente cifrati, e dove la cifratura elettronica è vietata il trasferimento elettronico non è consentito. I fornitori esterni non hanno mai accesso al VIS; possono fornire informazioni generali, raccogliere domande e biometria, gestire appuntamenti e restituire i documenti di viaggio. Devono essere selezionati sulla base di affidabilità, solvibilità e assenza di conflitti di interesse; gli Stati membri restano responsabili della protezione dei dati e devono sorvegliare i fornitori con controlli almeno ogni nove mesi, oltre a riferire annualmente alla Commissione. Gli allegati fissano requisiti minimi di contenuto dello strumento giuridico con il fornitore esterno, incluse misure di sicurezza, obblighi del personale, controlli e clausole di sospensione o risoluzione.

Organizzazione interna, personale, reclami e non discriminazione

Gli Stati membri devono dotare i consolati di personale adeguato e sufficientemente formato e garantire che l'intera procedura, incluse presentazione, trattamento, stampa dei visti e cooperazione con i fornitori esterni, sia controllata da personale espatriato. Le autorità centrali devono offrire formazione adeguata, e i consolati devono poter assistere l'esame delle domande, partecipare alla cooperazione locale Schengen e raccogliere informazioni sui rischi migratori e sulle pratiche fraudolente. È introdotta una procedura di reclamo sulla condotta del personale o sulla procedura di domanda. Il personale consolare e delle autorità centrali deve rispettare la dignità umana, agire proporzionalmente e non discriminare per sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni, disabilità, età o orientamento sessuale.

Cooperazione locale Schengen e atti esecutivi/delegati

La cooperazione locale Schengen diventa il perno dell'armonizzazione applicativa: consolati e delegazioni dell'Unione cooperano per uniformare l'applicazione del codice, compilano elenchi armonizzati di documenti giustificativi, traduzioni comuni del modulo, liste di documenti di viaggio del paese ospitante e schede informative comuni. Gli Stati membri si scambiano statistiche trimestrali e informazioni sui rischi migratori, sui documenti falsi, sulle rotte irregolari, sulla cooperazione con fornitori e compagnie di trasporto e sulle assicurazioni sanitarie. È prevista una relazione annuale per ciascuna giurisdizione e una relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione adotta numerose istruzioni operative e norme tecniche mediante atti di esecuzione, mentre per la revisione dell'importo dei diritti per i visti è prevista una delega quinquennale rinnovabile con controllo di Parlamento e Consiglio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 2 febbraio 2020. La Commissione deve presentare entro il 2 agosto 2022 una valutazione complessiva dell'applicazione del codice dei visti come modificato; gli Stati membri devono trasmettere entro il 2 maggio 2020 i dati sull'uso dell'assicurazione sanitaria di viaggio e sulle spese collegate, sulla base dei quali la Commissione presenta una relazione entro il 2 novembre 2020.

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