Cassazione Civile, Ordinanza n. 13320/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del tribunale che aveva negato l'ammissibilità dell'impugnazione dello stato passivo per difetto di legittimazione/interesse. Ha condannato i ricorrenti in solido alle spese di lite, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Alcuni soggetti hanno proposto opposizione allo stato passivo e impugnazione ex art. 98, terzo comma, l.fall. contro l'ammissione di un credito dell'agente della riscossione, deducendone la prescrizione. Il tribunale ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di titolarità di crediti concorrenti e, per una parte della pretesa, ha escluso la prova del credito e ha rilevato comunque l'estraneità del fallimento rispetto all'IMU contestata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 98 l.fall. per avere il tribunale negato la loro legittimazione, sostenendo di poter impugnare in quanto titolari di diritti reali incompatibili con la pretesa erariale e, in parte, di crediti; 2) violazione delle norme sullo stato passivo per non avere rilevato la prescrizione delle cartelle; 3) violazione dell'art. 98 l.fall. e degli artt. 183 e 91 c.p.c. per avere il tribunale liquidato le spese senza indicare questioni rilevabili d'ufficio. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi o perché estranei ad essa, affermando inoltre che il diritto di impugnare il credito in sede fallimentare presuppone la sussistenza di concorrenti ragioni di credito e che chi vanta diritti reali sui beni del fallimento non ha interesse a contestare le ragioni creditorie altrui, dovendo piuttosto far valere la separazione dei beni dalla massa.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
l'impugnazione dello stato passivo presuppone un interesse legato alla titolarità di concorrenti ragioni di credito; non basta allegare una generica incompatibilità con il credito altrui.
art. 93 l.fall.
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sullo stato passivo, senza che la Corte ne ravvisi specifico rilievo decisivo.
art. 95 l.fall.
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito perché la censura è estranea alla ratio decidendi.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna per responsabilità aggravata in presenza di ricorso palesemente inammissibile e abusivo del diritto di impugnazione.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla soccombenza e alle spese.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione all'asserito mancato rilievo officioso di questioni rilevabili dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel procedimento di impugnazione dello stato passivo fallimentare, la legittimazione e l'interesse ad agire spettano a chi sia portatore di un credito concorrente o di una posizione giuridica direttamente incisa dalla formazione del passivo; la mera affermazione di incompatibilità con il credito ammesso non è sufficiente.
- Il titolare di diritti reali sui beni della massa non ha, di regola, interesse a contestare i crediti dei concorrenti, dovendo piuttosto far valere i rimedi volti alla separazione dei beni dalla massa attiva.
- In cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o deduce questioni estranee al decisum.
- La deduzione della prescrizione di crediti ammessi o insinuati deve essere veicolata nei limiti della legittimazione e dell'interesse riconosciuti dall'ordinamento processuale; in difetto, la questione non può essere esaminata nel merito.
- La proposizione di un ricorso per cassazione palesemente infondato o inammissibile può integrare abuso del diritto di impugnazione e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
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