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Circolare

Circolare numero 23 del 20-06-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione dell'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997, che sospende dal 14 ottobre 1996 al 14 ottobre 1997 i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, e dei contributi per il Servizio sanitario nazionale per i soggetti residenti nel Comune di Crotone, nonché per chi vi svolge attività. Vengono precisati gli effetti della sospensione su sanzioni, termini processuali e amministrativi, denunce mensili e trimestrali, rateazioni già concesse e modalità di recupero dei versamenti sospesi. La sospensione non opera automaticamente, ma richiede apposita domanda entro il 15 ottobre 1997 con documentazione specifica.

Sospensione dei termini contributivi e degli adempimenti per i soggetti residenti o operanti nel Comune di Crotone colpito dall'alluvione del 14 ottobre 1996

Sospensione dei termini contributivi per il Comune di Crotone

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997, che integra il precedente provvedimento emergenziale per gli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996 nel territorio di Crotone. L'obiettivo è disciplinare la sospensione di alcuni termini contributivi e amministrativi a favore dei soggetti colpiti.

Ambito di applicazione soggettivo

La sospensione riguarda i soggetti residenti nel Comune di Crotone e, in aggiunta, coloro che vi svolgono attività anche se residenti o con sede legale altrove, ma soltanto per le obbligazioni contributive riferibili a tale attività. Il beneficio comprende i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.

Periodo di sospensione e termini interessati

Il provvedimento opera dal 14 ottobre 1996 al 14 ottobre 1997 e si riferisce ai termini che scadono in tale intervallo. La circolare precisa che la sospensione riguarda i versamenti contributivi relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, nonché ai mesi da gennaio ad agosto 1997. Il beneficio si estende anche ai debiti contributivi già oggetto di rateazione.

Effetti sulle sanzioni e sugli altri adempimenti

Nel periodo di sospensione non devono essere applicate sanzioni civili e/o amministrative per gli inadempimenti ricompresi nel beneficio. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti con scadenze comprese nel periodo considerato. Resta escluso dal differimento il versamento delle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi della normativa richiamata nella circolare.

Modalità di versamento delle somme differite

Le somme non versate per effetto della sospensione devono essere pagate in unica soluzione entro il 15 ottobre 1997, senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri. La circolare esclude espressamente rimborsi o restituzioni delle somme eventualmente già corrisposte dai datori di lavoro che non si siano avvalsi della sospensione.

Denunce periodiche e sanzioni

La sospensione opera anche sui termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali, modelli 031/R e 031/CM. In caso di omessa presentazione nel periodo interessato, non devono essere comminate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Le denunce devono comunque essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre 1997, anche per le imprese che utilizzano supporti magnetici.

Domanda di sospensione e documentazione

Il beneficio non è automatico, ma subordinato a una domanda da presentare entro il 15 ottobre 1997 presso la Sede Compartimentale di Napoli. Alla domanda devono essere allegati: il certificato di residenza del titolare con attestazione del Comune circa la permanenza della residenza; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il certificato della Camera di Commercio o del Tribunale competente attestante la sede nel Comune interessato; per le imprese non residenti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti lo svolgimento dell'attività nel territorio colpito e il carattere esclusivo, rispetto a tale attività, delle obbligazioni contributive oggetto di differimento. La domanda può essere redatta anche sul retro delle certificazioni o dichiarazioni richieste.

Indicazioni operative per la compilazione dei modelli

Per i modelli 031/R, le imprese interessate devono indicare nel quadro B il codice "A03" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi ai contributi sospesi, il codice causale 025 in sostituzione del codice ordinario 020. Tale indicazione serve a evitare l'automatico aggravio delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente.

Punti principali

Ambito soggettivo e oggettivo della sospensione

Il beneficio riguarda i soggetti residenti nel Comune di Crotone e anche quelli che vi svolgono attività, pur avendo residenza o sede legale altrove, limitatamente alle obbligazioni contributive connesse a tale attività. La sospensione copre i contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, e i contributi per il Servizio sanitario nazionale.

Periodo di sospensione e termini interessati

La sospensione opera per i termini in scadenza tra il 14 ottobre 1996 e il 14 ottobre 1997. Riguarda i versamenti contributivi relativi ai mesi da settembre 1996 ad agosto 1997 e si estende anche ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse.

Effetti su sanzioni e altri adempimenti

Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative per gli inadempimenti coperti dal provvedimento. La sospensione si applica anche ai termini relativi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro il periodo interessato. Sono esclusi i versamenti delle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi della normativa richiamata.

Versamento differito delle somme sospese

Le somme non versate per effetto della sospensione devono essere corrisposte in unica soluzione entro il 15 ottobre 1997, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non sono previsti rimborsi o restituzioni per eventuali somme già versate dai datori di lavoro che non abbiano fruito del beneficio.

Denunce mensili e trimestrali

La sospensione incide anche sui termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM). In caso di mancato adempimento non devono essere applicate le sanzioni amministrative previste; le denunce devono comunque essere presentate improrogabilmente entro il 15 ottobre 1997, anche da parte delle imprese che utilizzano supporti magnetici.

Domanda di sospensione e documentazione richiesta

La sospensione non è automatica e deve essere richiesta entro il 15 ottobre 1997 presso la Sede Compartimentale di Napoli. Alla domanda vanno allegati: certificato di residenza del titolare con attestazione comunale; certificato della Camera di Commercio o del Tribunale per i soggetti diversi dalle persone fisiche; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per le imprese non residenti, attestante lo svolgimento dell'attività nel territorio del Comune colpito e la riferibilità esclusiva a tale attività delle obbligazioni contributive differite.

Indicazioni operative per la compilazione dei modelli

Per la compilazione dei modd. 031/R, le imprese devono indicare nel quadro B il codice "A03" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi ai contributi sospesi, il codice causale 025 in luogo del cod. 020, al fine di evitare l'automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate in ritardo.

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