Circolare numero 139 del 21-6-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito di applicazione delle norme sulla pensione di anzianità per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti alla gestione speciale minatori, precisando che per tali soggetti continua ad applicarsi la disciplina previgente, con le finestre di accesso già vigenti e con la deroga prevista dalla legge n. 335/1995, prorogata al 1996. Vengono inoltre richiamate le regole confermate dalla legge n. 608/1996 per i lavoratori esposti all’amianto e le disposizioni sul prepensionamento nel settore siderurgico, incluse le proroghe e le salvaguardie degli atti già emanati. La parte finale indica come definire le domande di pensione di anzianità per la gestione minatori presentate da assicurati che maturino i requisiti dopo il 31 dicembre 1995.
Pensione di anzianità per minatori, lavoratori esposti all'amianto e prepensionamento siderurgico
Pensione di anzianità per minatori, lavoratori esposti all'amianto e prepensionamento siderurgico
La circolare chiarisce il coordinamento tra la riforma della pensione di anzianità introdotta dalla legge n. 335/1995 e alcune categorie di lavoratori beneficiari di discipline speciali o derogatorie. In particolare, tratta la posizione dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti alla Gestione speciale minatori, dei lavoratori esposti all’amianto e dei lavoratori del settore siderurgico interessati al prepensionamento.
Disciplina per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti alla Gestione speciale INPS prevista dalla legge n. 5/1960, il Ministero del Lavoro ha escluso l’applicazione delle nuove regole della legge n. 335/1995 in tema di maturazione del diritto alla pensione di anzianità. La particolare assicurazione, essendo integrativa dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, non viene ricondotta ai requisiti di età e contribuzione dettati dai commi 25 e seguenti dell’articolo 1 della legge di riforma.
Secondo l’interpretazione ministeriale, la deroga prevista dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 335/1995 non incide sui requisiti sostanziali, ma riguarda soltanto le finestre di accesso alla pensione di anzianità. La lettura è ritenuta coerente con il sistema protettivo della categoria, poiché, in caso contrario, si arriverebbe a un risultato illogico: una pensione di anzianità conseguibile a un’età superiore a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, fissata a 55 anni dalla legge n. 5/1960.
Proroga del termine per la domanda dei minatori
La circolare richiama quanto già precisato con la circolare n. 232 del 23 agosto 1995: i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che avessero raggiunto nel corso del 1995 il requisito contributivo di 35 anni, comprensivo della maggiorazione di anzianità fino a 5 anni prevista dall’articolo 18 della legge n. 153/1969, e che avessero presentato domanda entro il 1995, potevano ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dal mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Successivamente, il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, poi reiterato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 e convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ha prorogato al 1996 il termine per la presentazione delle domande, così da consentire il conseguimento del trattamento secondo i criteri dell’articolo 1, comma 32, della legge n. 335/1995.
Lavoratori esposti all'amianto
La legge n. 608/1996, all’articolo 2, comma 16, conferma che per i lavoratori esposti all’amianto che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo di 35 anni, comprensivo della rivalutazione con coefficiente 1,5 del periodo di provata esposizione prevista dall’articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993, restano applicabili le disposizioni vigenti prima della legge n. 335/1995 in materia di requisiti di accesso e decorrenza della pensione di anzianità, a condizione che la domanda sia presentata entro il 1996.
Decorrenza e finestre di accesso
La circolare ribadisce che i soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 1995, ai sensi della Tabella E allegata alla legge n. 335/1995, possono accedere al trattamento nell’anno 1997 senza limitazioni di decorrenza. Tale regola vale anche per i lavoratori esposti all’amianto e per i minatori che abbiano perfezionato i 35 anni di contribuzione con le rispettive maggiorazioni.
Viene inoltre ricordato che:
- gli assicurati dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto entro il 1995 possono conseguire la pensione dal 1 ottobre 1996, indipendentemente dall’età;
- gli assicurati delle gestioni dei lavoratori autonomi che hanno maturato il diritto entro il 1995 possono conseguire il trattamento dal 1 gennaio 1997, indipendentemente dall’età;
- le decorrenze previste dalla legge n. 335/1995 devono essere intese come termini iniziali, per cui la pensione può essere liquidata anche da un mese successivo alla prima decorrenza utile.
Prepensionamento del settore siderurgico
Per il settore siderurgico, la legge n. 608/1996 conferma al 28 febbraio 1995 il differimento del termine del 31 dicembre 1994 previsto dall’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 451/1994 per il perfezionamento dei 30 anni di anzianità contributiva richiesti ai fini del pensionamento anticipato dei lavoratori licenziati per cessazione o riduzione di attività da imprese del settore ammesse al beneficio.
La legge n. 608/1996 conferma inoltre l’inserimento del comma 2-bis nell’articolo 8 della legge n. 451/1994, già introdotto dal decreto-legge n. 416/1995. La circolare rinvia, per la portata di tale disposizione, al messaggio del 3 ottobre 1996.
Infine, l’articolo 1, comma 6, della legge n. 608/1996 fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 499/1996. Si ricorda che tale decreto aveva elevato a 17.100 le unità prepensionabili rispetto alle 15.500 fissate dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 451/1994.
Indicazioni conclusive per la gestione minatori
In conformità al parere ministeriale richiamato, devono essere definite favorevolmente le domande di pensione di anzianità a carico della gestione minatori presentate da assicurati che maturino i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dall’articolo 18 della legge n. 153/1969 dopo il 31 dicembre 1995. La circolare, quindi, conferma la continuità della disciplina speciale per la categoria e delimita l’effetto delle riforme succedutesi nel 1995 e nel 1996.
Punti principali
Ambito di applicazione per i minatori
Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti alla Gestione speciale istituita presso l'INPS, il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina della pensione di anzianità non è assoggettata alle regole introdotte dalla legge n. 335/1995 per l’assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive. La deroga prevista dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 335/1995 riguarda quindi solo le finestre di accesso al trattamento pensionistico, non i nuovi requisiti di età e contribuzione. Continuano pertanto ad applicarsi l’articolo 18 della legge n. 153/1969 e le finestre fissate dalla legge n. 537/1993, oltre alle disposizioni sulla decorrenza dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 451/1994, quando ricorrano le relative fattispecie.
Proroga del termine per la domanda di pensionamento dei minatori
Per i lavoratori minatori che avevano raggiunto nel 1995 il requisito contributivo di 35 anni, compresa la maggiorazione fino a 5 anni prevista dall’articolo 18 della legge n. 153/1969, e avevano presentato domanda entro il 1995, la pensione di anzianità poteva decorrere dal mese successivo alla maturazione dei requisiti. Il decreto-legge n. 515/1995, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996, ha prorogato al 1996 il termine per la presentazione delle domande, consentendo di fruire del trattamento con i criteri dell’articolo 1, comma 32, della legge n. 335/1995.
Lavoratori esposti all'amianto
La legge n. 608/1996 conferma, per i lavoratori esposti all’amianto che raggiungano nel corso del 1995 il requisito dei 35 anni di contribuzione, comprensivi della rivalutazione del periodo di esposizione con coefficiente 1,5 prevista dall’articolo 13 della legge n. 257/1992 come modificata dalla legge n. 271/1993, le disposizioni vigenti prima della legge n. 335/1995 in materia di requisiti di accesso e decorrenza della pensione di anzianità, purché la domanda sia presentata entro il 1996.
Decorrenza della pensione di anzianità per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 1995
I lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 1995, secondo la Tabella E della legge n. 335/1995, possono accedere alla pensione nell’anno 1997 senza limitazioni di decorrenza. La precisazione vale anche per gli esposti all’amianto e per i minatori che abbiano perfezionato i 35 anni con le rispettive maggiorazioni. Viene inoltre ribadito che, per l’AGO dei lavoratori dipendenti, chi ha maturato il diritto entro il 1995 può conseguire il trattamento dal 1 ottobre 1996, mentre per le gestioni dei lavoratori autonomi la decorrenza è dal 1 gennaio 1997; in ogni caso le decorrenze della legge n. 335/1995 sono termini iniziali, sicché la liquidazione può avvenire anche da un mese successivo alla prima decorrenza utile.
Prepensionamento del settore siderurgico
Per il settore siderurgico la legge n. 608/1996 conferma il differimento al 28 febbraio 1995 del termine originariamente fissato al 31 dicembre 1994 per il perfezionamento dei 30 anni di anzianità contributiva richiesti ai fini del pensionamento anticipato dei lavoratori licenziati per cessazione o riduzione di attività da imprese ammesse al beneficio. Inoltre viene confermato l’inserimento del comma 2-bis nell’articolo 8 della legge n. 451/1994, già introdotto dal decreto-legge n. 416/1995, e sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 499/1996, che aveva elevato a 17.100 le unità prepensionabili rispetto alle 15.500 previste dalla legge n. 451/1994.
Indicazioni operative per le domande della gestione minatori
Le domande di pensione di anzianità a carico della gestione minatori devono essere definite secondo il parere ministeriale richiamato nella circolare quando siano presentate da assicurati che maturino i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dall’articolo 18 della legge n. 153/1969 dopo il 31 dicembre 1995.
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