Circolare numero 137 del 19-6-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge di conversione del D.L. n. 79/1997 sulla regolarizzazione delle posizioni contributive, con particolare attenzione al settore agricolo. Viene precisato che, per i contributi agricoli pagati entro il 29 marzo 1997, si estinguono non solo somme aggiuntive e sanzioni amministrative, ma anche gli interessi eventualmente dovuti. Di conseguenza, i ricorsi amministrativi contro l’imposizione di tali interessi devono essere definiti con declaratoria di cessazione della materia del contendere, se il contributo è stato assolto entro tale data.
Regolarizzazione delle posizioni contributive nel settore agricolo e estinzione di somme aggiuntive, sanzioni e interessi
Regolarizzazione delle posizioni contributive e abolizione degli accessori nel settore agricolo
La circolare interviene a seguito della conversione in legge del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, chiarendo gli effetti dell’art. 4 in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive. In particolare, viene evidenziato il regime di favore introdotto per il settore agricolo, con l’estinzione delle obbligazioni accessorie connesse ai contributi già versati entro il termine fissato dalla norma.
Quadro normativo di riferimento
Il D.L. n. 79/1997 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella G.U. serie generale n. 123 del 29 maggio 1997. La legge di conversione conferma integralmente quanto previsto dall’art. 4 del decreto in tema di regolarizzazione contributiva. Per il settore agricolo, il comma 4-bis, aggiunto in sede di conversione, dispone espressamente l’estinzione delle obbligazioni per somme aggiuntive, sanzioni amministrative e interessi, in favore dei contribuenti che abbiano corrisposto i contributi dovuti entro la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 29 marzo 1997.
Ambito oggettivo dell’estinzione
La circolare richiama il testo del comma 4-bis e sottolinea che l’estinzione opera non solo per le somme aggiuntive e per le sanzioni amministrative, ma anche per gli interessi. Tale precisazione viene ritenuta rilevante perché l’ordinamento vigente, in relazione al mancato pagamento dei contributi, non individua interessi diversi da quelli corrispettivi e da quelli previsti dall’art. 53 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, norma abrogata solo a decorrere dall’1 gennaio 1997 ai sensi della legge n. 662/1996.
Effetti sugli interessi legali eventualmente dovuti
In base a tale ricostruzione, nelle ipotesi in cui i contributi del settore agricolo siano stati pagati entro il 29 marzo 1997, deve ritenersi estinta ope legis anche l’obbligazione al pagamento degli interessi legali eventualmente dovuti ai sensi dell’art. 1282 c.c. e dell’art. 53 del R.D.L. n. 1827/1935. La circolare, quindi, riconduce all’ambito dell’estinzione anche tali accessori, in coerenza con la finalità di favore della disposizione.
Contenzioso e definizione dei ricorsi amministrativi
Sulla base dei principi enunciati, i ricorsi amministrativi proposti contro l’imposizione degli interessi devono essere definiti con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, purché l’obbligazione contributiva principale sia stata assolta entro il 29 marzo 1997. La circolare esclude dunque la persistenza del contenzioso sugli interessi nei casi rientranti nella disciplina agevolativa.
Punti principali
Conversione del D.L. n. 79/1997 e conferma della disciplina di regolarizzazione
La legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conferma integralmente le disposizioni dell’art. 4 del decreto in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive.
Estensione di favore per il settore agricolo
Il comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede per i contribuenti del settore agricolo l’estinzione delle obbligazioni relative a somme aggiuntive, sanzioni amministrative e interessi, purché i contributi dovuti siano stati corrisposti entro il 29 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto.
Ambito degli interessi estinti
La circolare precisa che l’estinzione riguarda espressamente anche gli interessi. In mancanza, nell’ordinamento vigente, di interessi diversi da quelli corrispettivi e da quelli previsti dall’art. 53 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, deve ritenersi estinto anche l’obbligo di pagamento degli interessi legali eventualmente dovuti ai sensi dell’art. 1282 c.c. e del citato art. 53.
Effetti sui ricorsi amministrativi
Per le fattispecie in cui l’obbligazione contributiva sia stata assolta entro il 29 marzo 1997, i ricorsi amministrativi avverso l’imposizione degli interessi devono essere definiti con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
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